COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 05.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo proposto dall’A.S.D. Pecciolese Alta Valdera avverso la decisione con la quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la squalifica fino al 30 aprile 2015 al calciatore Giannelli Francesco. (C.U. n. 34 del 30.12.2014).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 05.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo proposto dall’A.S.D. Pecciolese Alta Valdera avverso la decisione con la quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la squalifica fino al 30 aprile 2015 al calciatore Giannelli Francesco. (C.U. n. 34 del 30.12.2014). Il provvedimento che, indicato in epigrafe, è così motivato: “Alla notifica dell’ammonizione si rivolgeva all’Arbitro in maniera irriguardosa, appoggiando entrambe le mani sul petto e spingendolo lo faceva arretrare di alcuni passi”, viene tempestivamente impugnato dalla Società di appartenenza del Calciatore. A tal fine, il legale rappresentante dell’A.S.D. Pecciolese Alta Valdera, assistito dal difensore di fiducia al quale viene affidata anche la rappresentanza in sede della richiesta audizione, contesta sia la sussistenza del fatto che l’entità della sanzione irrogata.In via istruttoria, previa allegazione della copia del C.U. n. 34/2014 (non 35 come indicato) che riporta il provvedimento disciplinare, chiede l’ammissione di talune dichiarazioni testimoniali rese per iscritto, che allega, indicando nel contempo altri testi tra i quali ricomprende anche i nominativi degli autori delle dichiarazioni depositate. In punto di merito contesta il provvedimento nella parte relativa alla descrizione dell’azione fisicamente posta in essere dal calciatore specificando che il contatto, indicato nella motivazione del provvedimento, è avvenuto in maniera del tutto fortuita, essendosi il calciatore appoggiato al D.G. per non cadere a terra dopo avere ricevuto un urto alle spalle da parte di un calciatore avversario nel corso di un capannello formatosi al momento della sua espulsione.In sede di audizione il legale di fiducia della Società, dopo aver avuto cognizione del supplemento reso dal D.G., chiosando la decisione, si sofferma sull’assenza di ogni intento di carattere lesivo affermando che, come indicato dallo stesso G.S., l’intervento del calciatore deve essere qualificato unicamente come irriguardoso, escludendo ogni atto o tentativo di violenza.Così qualificata la condotta del calciatore, che la reclamante ritiene “comunque legittima”, il difensore si sofferma a lungo sull’entità della sanzione comminata rilevandone l’eccessività. In proposito cita numerosi altri provvedimenti assunti da svariati G.S. nelle varie categorie e leghe di cui si compone la F.I.G.C., che elenca in maniera minuziosa.Conclude con la richiesta, come già formulata in sede di gravame, di una congrua riduzione della sanzione.Questa la decisione.In riferimento alle istanze formulate in via istruttoria si deve ancora una volta ricordare agli enti ed ai tesserati che producono i reclami, come costantemente confermato dalle numerose decisioni in merito - anche recenti - emanate da questo Giudice, che il CGS non ammette prove testimoniali se non in caso di procedimento per illecito sportivo, con la ovvia conseguenza che le richieste in tal modo effettuate debbono essere respinte perché non ammissibili.Passando all’esame del merito, la reclamante sembra non ricordare che, a norma dell’art. 35 del C.G.S., gli Organi di G.S. emettono le proprie decisioni sulla base degli atti ufficiali di gara, i quali sono fidefacenti con la sola eccezione del caso in cui vengano forniti concreti elementi di fatto atti a porre in dubbio le affermazioni del D.G., circostanza inesistente nella fattispecie.La precisa descrizione che il D.G. effettua in ordine all’accaduto non può lasciare dubbi sulla volontarietà del gesto. In ordine all’entità della sanzione il Collegio osserva che gli Organi della Giustizia sportiva presso il C.R.T. hanno costantemente ritenuto che anche la spinta più semplice non può essere considerata “sic et simpliciter” un mero gesto irriguardoso dovendosi tener conto che dalla spinta possono derivare conseguenze di vario genere (dolo eventuale). Detti Organi hanno da sempre ritenuto doversi punire la spinta al D.G. con sanzioni di varia entità direttamente collegate con gli effetti e le conseguenze da essa generate, ad esempio con l’applicazione della misura minima di due mesi riferibili ad un gesto che non sposta il D.G. o a diversi mesi o anni se ad essa conseguono danni fisici. Quanto sopra a prescindere dalla salvaguardia del principio di autonomia che compete a ciascun giudice nell’emettere le proprie decisioni.Sotto tale aspetto il Collegio osserva che la sanzione comminata rientra nei parametri sopra indicati e, pertanto, la decisione impugnata non può che essere confermata.P.Q.M.La C.A.S.T. della Toscana respinge il reclamo con conseguente incameramento della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it