COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 23/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO A.S. PIERO MANCUSO di Messina – (avverso provvedimento di ripetizione gara – GARA PISTUNINA/PIERO MANCUSO dell’ 8.01.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”C”) – Proc. n. 162/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 57 del 23/02/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO
A.S. PIERO MANCUSO di Messina – (avverso provvedimento di ripetizione gara – GARA PISTUNINA/PIERO MANCUSO dell’ 8.01.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”C”) – Proc. n. 162/A
La Società appellante contesta il deliberato del Giudice Sportivo, evidenziando, qui in sintesi, che soltanto il direttore di gara, in quel momento storico, poteva valutare la reale situazione di assoluto pericolo per la propria incolumità.
Controdeduce la Società Pistunina, di contro evidenziando una versione riduttiva dei fatti occorsi e lamentando la mancata applicazione degli strumenti di regolamento in casi del genere.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, convocato il legale rappresentante della Società appellante, poi dichiaratosi rinunciatario all’audizione, osserva quanto segue:
Il Giudice Sportivo fonda il proprio convincimento sostenendo trattarsi di supposta e non reale situazione di pericolo per l’incolumità del direttore di gara, premettendo di ritenere che lo stesso non ha subito alcun apprezzabile danno fisico e concludendo circa la mancata adozione di tutti i provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento in casi del genere.
Quanto sopra non pare tuttavia condivisibile, per le seguenti considerazioni:
a) appare acclarato che al rientro negli spogliatoi, alla fine del primo tempo, l’arbitro sia stato “assalito” dai giocatori della squadra ospitante e non già solamente dal calciatore Supino Lucio (che peraltro è arrivato a colpirlo).
b) Emerge poi che la grave situazione di pericolo per l’incolumità fisica del direttore di gara si è potratta durante l’intervallo ed è stata percepita piuttosto chiaramente, pur se dal chiuso dello spogliatoio, tant’è che l’arbitro ha più volte reclamato l’intervento della Forza Pubblica, utilizzando il proprio telefono cellulare.
c) Gli agenti di pubblica sicurezza, intervenuti sul posto, si sono dichiarati indisponibili a garantire il servizio d’ordine per tutto il secondo tempo, invitando piuttosto l’arbitro ad affrettarsi a lasciare l’impianto sportivo, impedendogli di fare la doccia, nell’espressa considerazione che le condizioni ambientali potessero nel frattempo peggiorare.
d) Da qui la rapida uscita dagli spogliatoi, peraltro sotto scorta, tuttavia sottolineata con ironia da parte del calciatore Supino Lucio, ancora tra i presenti.
E’ pertanto evidente che non vi fossero i presupposti per proseguire la gara, nè che tali presupposti potessero essere assicurati in seguito. Nè il direttore di gara avrebbe potuto, dal chiuso degli spogliatoi, preventivamente adottare quegli accorgimenti impostigli dal regolamento al fine di valutare compiutamente l’impossibilità di una regolare prosecuzione, resi essi stessi impossibili dalle circostanze e poi dalle necessità espresse dalla forza pubblica.
P.Q.M.
DELIBERA:
in accoglimento dell’appello come sopra proposto, in riforma della decisione impugnata, di infliggere alla U.S.D. Pistunina la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0 – 3;
senza addebito di tassa reclamo.
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