Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 27 aprile 2004– www.coni.it Decisione impugnata: Delibera dalla FIGC relativa all’organizzazione del Campionato di Calcio di Serie A 2003/2004, con particolare riferimento all’iscrizione ad esso delle squadre partecipanti - www.figc.it Parti: Piacenza Football Club S.P.A.contro F.I.G.C. + Altri Massima: La Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del CONI è competente, alla luce del combinato disposto degli articoli 12 dello Statuto del CONI e 27 dello Statuto FIGC, a pronunciarsi sulla controversia, avente ad oggetto «l’organizzazione del Campionato di Calcio di Serie A 2003/2004, con particolare riferimento all’iscrizione ad esso delle squadre partecipanti». In attuazione del decreto legislativo 242/1999  il CONI – quale articolazione del grande movimento sportivo che fa copia al CIO – ha adottato il nuovo Statuto. I principi dell’ordinamento sportivo internazionale e gli indirizzi del CIO sono evocati proprio nella disposizione dedicata alla potestà statutaria del CONI e, dunque, divengono criteri direttivi dell’esercizio di questa. L’ordinamento statale prende così atto anche dei limiti che esso stesso incontra nel disciplinare il CONI. All’autonomia statutaria del CONI, la normativa rimette espressamente una serie di materie, dando altresì all’Ente la possibilità di individuarne altre. Tra queste, ad esempio, l’istituzione di organi di garanzia e giustizia sportiva, rimessa appunto all’autonoma valutazione del CONI, come tra l’altro suggerito anche dalla Commissione Parlamentare Bicamerale per la riforma amministrativa, durante l’iter di approvazione del decreto in argomento. Lo Statuto del CONI ha dunque previsto all’art.12 l’istituzione della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo  Sport, che si pronuncia definitivamente sulle controversie riguardanti le Federazioni sportive nazionale che abbiano statutariamente accettato tale competenza. E, per l’appunto, l’art. 27 dello Statuto F.I.G.C., prevede che le vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, relative alle decisioni della F.I.G.C. nelle materie comunque attinenti all’attività sportiva, siano devolute, su istanza della parte interessata, alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, esauriti i gradi interni di giustizia federale. Il Decreto Legge 19 agosto 2003 n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, convertito con Legge del 17 ottobre 2003 n. 280, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2003, all’art. 2, ribadisce il principio di autonomia tra ordinamento della Repubblica e ordinamento sportivo, riservando a quest’ultimo, tra l’altro, la disciplina delle questioni aventi ad oggetto «l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive» All’art.3 viene stabilito che esauriti i gradi di giustizia sportiva, ogni controversia che abbia ad oggetto atti della Federazione sportiva nazionale – non riservati agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi del citato art.2 – sia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli Statuti e dai regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive nazionali. Massima: E’ compromettibile in arbitrato la lite, promossa da una società, avente ad oggetto l’organizzazione del campionato di calcio di serie A 2003/2004, con particolare riferimento all’iscrizione ad esso delle squadre partecipanti Il Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, all’art. 11, comma 2, prevede espressamente l’ipotesi di arbitrato con più di due parti. Non solo, ma la stessa pronuncia della Suprema Corte di Cassazione citata dalla Federazione (Cass. Civ., Sez. I, 15.4.1988 n. 2983, RV 458533), se letta nella sua interezza, rivela che l’impossibilità di attivare un giudizio arbitrale pluriparte può derivare, eventualmente, dalla presenza di una clausola compromissoria cd. binaria, per l’impossibilità di uno spontaneo raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e contrapposti. Tale tipo di clausola prevede la devoluzione di determinate controversie alla decisione di tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo nominato dagli arbitri di parte ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale. Tuttavia, nell’ordinamento sportivo, nell’eventualità di arbitrato con pluralità di parti, è dettata una disciplina ad hoc di designazione degli arbitri, che esclude il procedimento normalmente previsto dalle clausole compromissorie cd. binarie. Quanto al problema della compromettibilità in arbitrato di questioni afferenti ad interessi legittimi, giova ribadire che, a mente del decreto legge 220/2003 art. 2, comma 1, è riservata all’ordinamento sportivo, in via generale e senza distinzione tra diritti soggettivi, interessi legittimino o diritti relativi, ogni controversia attinente «l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive». Conseguentemente, l’art. 3 del medesimo decreto legge devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo le controversie non riservate agli organi dell’ordinamento sportivo in virtù dell’art. 2. Peraltro, anche nell’ambito della giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo, il decreto legge fa salvo «quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive [...]». Il richiamato art. 27 dello Statuto F.I.G.C., prevede che le vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, relative alle decisioni della F.I.G.C. nelle materie comunque attinenti all’attività sportiva, siano devolute, su istanza della parte interessata, alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, esauriti i gradi interni di giustizia federale. L’art. 27, dunque, non formula distinzioni tra controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi ovvero interessi legittimi, ma si riferisce alle vertenze relative alle «materie comunque attinenti all’attività sportiva».
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