Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/Cf del 11 Aprile 2006 n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: Parere interpretativo ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a), codice di Giustizia Sportiva richiesto dalla Commissione d’Appello Federale in ordine a decisioni discordi ed inconciliabili adottate da Organi Disciplinari in tema di esecuzione delle sanzioni Interpretazione: Nel caso di trasferimento di un calciatore, la squalifica residua deve essere scontata, ai sensi dell’art. 17 comma 6 Codice Giustizia Sportiva, nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società, intesa come formazione che partecipa alla più elevata delle competizioni. Interpretazione: L’art. 17, comma 3, C.G.S. obbedisce allo scopo di identificare l’ambito oggettivo-temporale di espiazione della sanzione da parte del calciatore che l’ha riportata, e quindi, delle gare nelle quali tale sanzione deve essere scontata. Esse sono normalmente le “gare ufficiali”, della “squadra” nella quale il calciatore militava quando è avvenuta l’infrazione. Il problema dell’identificazione dell’ambito oggettivo-temporale di esecuzione della sanzione è stato dalla norma risolto alla stregua del principio della separatezza delle competizioni in ambito federale (C.U. n. 2/Cf – riunione del 17 luglio 1998) e di quello, speculare, della necessaria inerenza della sanzione stessa alla competizione in cui ha avuto origine la condotta punibile, sicché la sanzione deve, normalmente, essere espiata nelle gare disputate dalla squadra in cui il calciatore squalificato militava al momento dell’infrazione, ed all’interno della competizione o del torneo in cui la condotta si è manifestata (C.U. n. 13/Cf – riunione del 22 maggio 2003). In questo contesto un rilievo significativo deve essere attribuito alla locuzione “squadra” (alla quale fanno riferimento le gare ufficiali in cui va scontata la squalifica), contenuta nell’art. 17, comma 3, la cui utilizzazione deve essere considerata frutto di una significativa scelta consapevole, posto che il successivo art. 17, comma 6, utilizza la locuzione in questione -ed in particolare quella di prima squadra- come distinta da quella di società di appartenenza. Interpretazione: Nell’ambito dell’art. 17, comma 3, l’espressione “squadra” appare volta ad indicare non tanto, genericamente, la società di appartenenza del calciatore, quanto piuttosto la specifica “formazione”, lo specifico “team” di quella società che partecipa ad una determinata competizione (la squadra della società che partecipa ad una determinata competizione). In tal modo intesa, la parola “squadra” indica, pertanto, oltre che l’appartenenza ad una certa società, il riferimento ad una determinata competizione; è quindi esso ad esprimere il riferimento al principio di separazione delle competizioni e di inerenza della sanzione alla competizione in cui si è verificata la condotta punibile .Interpretazione: Alla locuzione “gare ufficiali della squadra nella quale militava il calciatore” sanzionato non può che attribuirsi il senso proprio fatto palese dalle parole usate, e cioè che il precetto si riferisce soltanto alle gare ufficiali disputate dalla squadra di appartenenza del calciatore nell’ambito della manifestazione in cui si svolse la condotta punita (C.U. n. 13/Cf – riunione 22 maggio 2003).Interpretazione: Lo stesso art. 17, comma 3, si preoccupa, di chiarire espressamente che ne esiste un’altra, quando, dopo aver descritto la regola generale, espressamente, aggiunge che essa opera «salvo quanto previsto nel comma 6». Tale inciso, contenuto nell’art. 17, comma 3, obbedisce allo scopo di rendere palese che, accanto alla regola generale in forza della quale la sanzione va scontata dal calciatore colpito da squalifiche «nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento», ve ne è un’altra, rispetto ad essa diversa e derogatoria, contenuta nel successivo comma 6.Interpretazione: Con l’art. 17, comma 6, si è inteso individuare, per l’ipotesi di cambiamento di società, anche nel corso della stagione, del calciatore colpito dalla sanzione, una regola speciale, derogatoria, rispetto a quella generale posta dall’art. 17, comma 3, il cui contenuto, derogatorio, non sta tanto nella circostanza che la squalifica è scontata in una società diversa da quella per la quale il calciatore giocava quando è stato sanzionato (questo è, infatti, un effetto naturale del trasferimento), quanto, piuttosto, nel fatto che tale sanzione è comunque scontata nella “prima squadra”. L’art. 17, comma 6, introduce, pertanto, una deroga al principio affermato nel comma 3 allo scopo di garantire l’effettività e l’afflittività della sanzione dopo l’eventuale cambiamento di società del calciatore, nelle gare ufficiali disputate dalla squadra della nuova società che partecipa alla più elevata delle competizioni. L’art. 17, comma 6, precisa peraltro che, nel caso di trasferimento del calciatore ad altra società rispetto a quella per la quale era tesserato all’epoca della condotta punita, la sanzione è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa le gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza, «ferma la distinzione di cui all’art. 14, comma 10, nn. 1 e 3». La deroga introdotta con l’art. 17, comma 6, trova pertanto un limite nella cennata distinzione. Interpretazione: La speciale disposizione di cui all’art. 17, comma 6, deve essere intesa nel senso che la stessa prescrive, in deroga a quanto prescritto dal comma 3, che, nel caso in cui il calciatore colpito da sanzione sia stato trasferito, la squalifica è scontata nella squadra della nuova società che partecipa alla più elevata delle competizioni, fermo restando, comunque, che le sanzioni inflitte in Coppa Italia o nella Coppa Regioni devono essere scontate in Coppa Italia o in Coppa Regioni e che quelle inflitte in tutte le altre competizioni diverse dalla Coppa Italia (o dalla Coppa Regioni), non possono essere scontate in Coppa Italia e in Coppa Regioni. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 28/C Riunione del 4 Aprile 2002 n. 10 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 55 del 28.2.2002 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Guidonia Villanova avverso la sanzione della penalizzazione di punti 14 nella classifica del campionato in corso inflitta a seguito di deferimento del Presidente dal Comitato Regionale Lazio. Massima:Principio consolidato della CAF è quello che il calciatore, squalificato per una o più gare, che violi il precetto di astensione, non sconta la squalifica ed inficia, con la sua partecipazione, tutte le gare che disputa prima di aver effettivamente osservato i turni di squalifica comminati. E se poi egli, anche nel corso della stagione, ha cambiato società, le residue giornate di squalifica, se non potute scontare nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, sono scontate nelle gare ufficiali della prima squadra della nuova società di appartenenza. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 14/C Riunione del 6 Dicembre 2001 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia- Com. Uff. n. 23 del 31.10.2001 Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Inessa avverso decisioni merito gara Inessa/Atletico Troina del 14.10.2001 Massima: Al fine di verificare se il calciatore abbia scontato o meno la squalifica deve considerarsi anche il momento in cui è avvenuto il trasferimento alla nuova società ed a quante gare non aveva partecipato con la precedente società. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 17 maggio 2001 n. 11 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 66 del 22.3.2001 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Pro Ebolitana avverso decisioni merito gara Angri 1927/Pro Ebolitana del 17.2.2001 Massima: Il principio della separatezza delle competizioni e della espiazione delle relative punizioni si applica anche nel caso in cui il calciatore sanzionato avesse cambiato società (trasferimento infrastagionale del calciatore punito) ai sensi degli art. 9 comma 9 e 12 comma 6 C.G.S., in deroga all’art. 12 comma 3 C.G.S. Consegue che il calciatore non è in posizione irregolare quando cambiando società partecipa alle gare di campionato, nonostante sia stato con la precedente società squalificato nella competizione di Coppa Italia.  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 17/C Riunione del 1 febbraio 2001 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 47 dell’11.1.2001 Impugnazione - istanza:Appello della S.P. Maremmana avverso decisioni merito gara Maremmana/Guidonia del 10.12.2000. Massima: Le squalifiche si scontano nella stagione sportiva in corso (art. 12, commi 2 e 6, prima parte, del Codice di Giustizia Sportiva). Nel caso in cui il calciatore abbia cambiato società, anche nel corso della stessa stagione sportiva, la squalifica deve essere scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza. Se la nuova società del calciatore non disputa con la prima squadra altre gare se non quelle del Campionato di Eccellenza, in tale competizione deve essere scontata la squalifica. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 19/C Riunione del 31 Gennaio 2001 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 23 del 3.1.2002 Impugnazione - istanza: Appello del G.S. Siliqua avverso decisioni merito gara Siliqua/Villa S. Pietro del 2.12.2001 Massima: L’art. 39 comma 5 N.O.I.F. stabilisce che nel trasferimento del calciatore tra società della Lega Nazionale Dilettanti il tesseramento per la cessionaria decorre, nel caso di spedizione a mezzo posta, sempre che l’accordo pervenga entro i 10 giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico postale, fatto salvo che l’utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello della spedizione dell’accordo di trasferimento. Ne consegue che il calciatore che deve scontare alcune giornate di squalifica comminate nella stagione precedente, le inizia a scontare per la società di appartenenza ed in caso di trasferimento con la nuova società, dal giorno in cui il tesseramento è stato inviato. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 11/C Riunione del 18 novembre 1999 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 19 del 14.10.1999 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Morolo calcio avverso decisioni merito gara Scauri Minturno /Morolo Calcio del 26.9.1999 Massima: A norma dell’art. 12 comma 6 C.G.S. un calciatore colpito da squalifica, che abbia cambiato società prima di scontare la punizione, deve espiarla in gare ufficiali della prima squadra.
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