Massima n. 289335

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.  080/CFA del 14 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 102/CFA del 07 Febbraio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 24/TFN del 12.10.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO DELSIG. P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 25.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BRESCIA/CATANIA DEL 9.5.2015 NOTA N. 919/17PF15-16/SP/AC DEL 20.7.2016; PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/CATANIA     DEL     27.4.2015     -     NOTA     N. 924/86PF15-16/SP/CC     DEL 20.7.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. A. FERNANDO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 3; -       AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BRESCIA/CATANIA DEL 9.5.2015 – NOTA N. 919/17PF15-16/SP/AC DEL 20.7.2016;PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/CATANIA  DEL  27.4.2015  -  NOTA  N. 924/86PF15-16/SP/CC  DEL  20.7.2016

Massima: Quanto all’eccezione di inammissibilità del deferimento per carenza di potere giurisdizionale della FIGC, essendo stato il sig. A. soggetto all’ordinamento federale solo sino al 31 marzo 2015 mentre i fatti oggetto di deferimento sarebbero tutti successivi a tale data, la Corte osserva che, come correttamente rilevato dal TFN, in realtà il sig. A., all’epoca dei fatti (aprile-maggio 2015) risulta fosse iscritto nel Registro degli Agenti dei calciatori presso la FIGC. da qui la palese infondatezza dell’eccezione, peraltro già rigettata da questa Corte con decisione a SS.UU. del 19 aprile 2016 di cui al C.U. n. 109-112/CFA, per le cui motivazioni v. C.U. n. 010/CFA s.s. 2016- 2017. Conseguentemente infondata è l’eccezione di incompetenza del TFN a conoscere e giudicare del deferimento per cui è controversia.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.024/TFN del 12 Ottobre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (31) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.P. (all’epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Catania Spa), D.D.C. (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Calcio Catania Spa), PIERO DI LUZIO (titolare di un contratto con la Società Genoa Cricket FC), F.A.A. (Agente di calciatori fino al 31.3.2015), Società CALCIO CATANIA Spa - (nota n. 919/17pf15-16/SP/ac del 20.7.2016).

Impugnazione Istanza: (32) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.P. (all’epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Catania Spa), D.D.C. (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Calcio Catania Spa), PIERO DI LUZIO (titolare di un contratto con la Società Genoa Cricket FC), F.A.A. (Agente di calciatori fino al 31.3.2015), Società CALCIO CATANIA Spa - (nota n. 924/86pf15-16/SP/cc del 20.7.2016).

Massima: In merito al difetto di giurisdizione rilevato dal Sig. – omissis - si rileva che il deferito è tenuto all’osservanza delle norme federali e quindi soggiace alle decisioni di questo Tribunale, in quanto all’epoca dei fatti (aprile – maggio 2015) era iscritto nel Registro degli Agenti dei calciatori presso la FIGC.

Decisione C.F.A. - Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 109-112/CFA del 19 Aprile 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CFA del 22 Luglio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 53/TFN del 15.2.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL SIG. I.G.L. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 E MESI 7; - DELL’AMMENDA DI € 115.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE ISCRITTO ALL’ALBO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 3174/1064BIS PF14-15 SP/MG DEL 6.10.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE AI SIGG.RI: - D.C.D.; - I.G.L., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 3174/1064BIS PF14-15 SP/MG DEL 6.10.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL SIG. D.C.D. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4; - DELL’AMMENDA DI € 80.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA S.P.A., NONCHÉ ALLENATORE ISCRITTO ALL’ALBO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C., SOSPESO ED ISCRITTO ALL’ALBO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 3174/1064BIS PF14-15 SP/MG DEL 6.10.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL SIG. A.F.(AGENTE DI CALCIATORI FINO AL 31.3.2015) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5, CON PRECLUSIONE, INFLITTA AL RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 1244/1064 PF 14-15 SP/AC DEL 28.7.2015

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. A.F., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 1244/1064 PF 14-15 SP/AC DEL 28.7.2015

Massima: Infondata, ancora, l’eccezione di difetto di giurisdizione svolta da I.. In atti vi è, tra l’altro, nota del Settore Tecnico della FIGC, datata 9 luglio 2015, nella quale si attesta che «il sig. G. L. I. è Allenatore iscritto all’Albo del Settore Tecnico e non risulta tesserato per nessuna Società». Evidente ed accertata, dunque, la competenza a decidere del TFN in relazione ai fatti contestati al sig. I.. Così come infondata l’analoga eccezione di inammissibilità del deferimento e del conseguente giudizio per carenza di potere giurisdizionale della Federcalcio sollevata dal sig. A.. «Infatti», si legge nel ricorso, «all’epoca della commissione dei fatti oggetto di contestazione, se si eccettua la gara Catania-Avellino del 29.3.2015 […] l’odierno incolpato non era più inserito nell’ordinamento federale non avendo effettuato l’iscrizione al Registro dei Procuratori sportivi a partire dal 31.3.2015». Gli atti acquisiti al procedimento smentiscono l’assunto. Risulta, infatti, come correttamente già osservato dal Tribunale disciplinare, che il sig. «A. figurava all'epoca dei fatti (marzo-maggio 2015) come Agente di calciatori iscritto nel Registro istituito presso la FIGC»: da ciò si ricava, con ogni chiara evidenza, che lo stesso rientra tra coloro che, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e soggetti alla “giurisdizione” sportiva federale ordinaria. Peraltro, in atti vi è copia dei mandati professionali, acquisiti dalla Procura federale, ricevuti, in data 18 agosto 2013, dalla Società Trapani Calcio s.r.l., con riferimento alla posizione del calciatore C. T., e in data 16 dicembre 2013, dal calciatore Selasi Ransford. Ne è stato dedotto che detti mandati siano stati revocati e, per l’effetto, segnatamente quanto alla questione sulla competenza a giudicare, deve ritenersi che gli stessi abbiano avuto regolare svolgimento per l’ordinaria durata di due anni. Pertanto, il sig. A. deve, comunque, essere considerato, per tutto il 2015, Agente di calciatori. Infondata, altresì, l’eccezione relativa alla pretesa competenza della Commissione Procuratori sportivi. Evidenziato, in tal ottica, come in data 1 aprile 2015 sia entrato in vigore il nuovo Regolamento per i Servizi di Procuratore sportivo, che, all’art. 9, prevederebbe la competenza a giudicare in primo grado in capo alla predetta Commissione e come tale norma, essendo di carattere processuale, sia «di immediata applicazione anche a fatti accaduti in precedenza alla sua entrata in vigore», l’appellante A., ritiene che, essendo il procedimento disciplinare iniziato con la notifica del deferimento del 28 luglio 2015, «epoca in cui era già in vigore l’art. 9) del predetto Regolamento», il “giudice naturale” dello stesso «non è il Tribunale Federale Nazionale – sez. Disciplinare – ma la Commissione Procuratori sportivi davanti alla quale deve essere rimesso». Orbene, richiamata la consolidata giurisprudenza federale sul punto e, segnatamente, in ordine alla competenza degli ordinari organi di giustizia sportiva FIGC, è sufficiente – al fine di elidere qualsiasi ulteriore dubbio sulla competenza a giudicare da parte del TFN – evidenziare tre dati di fatto: 32  in primo luogo, l’illecito associativo (e, con esso, alcuni degli stessi illeciti sportivi contestati dalla Procura federale) è iniziato ben prima della data del primo aprile, così fissando inequivocabilmente la competenza a giudicare del TFN. Sotto tale profilo, dunque, è del tutto superfluo disquisire sulla natura processuale o meno della norma di cui all’art. 9 del suddetto Regolamento;  ad ogni buon conto, non vi è dubbio, nel caso di specie, che A. ha, se non altro di fatto, svolto attività rilevante per l’ordinamento federale e, pertanto, che, ai sensi dell’art. 1 bis CGS lo stesso rimane, comunque, soggetto alla giustizia federale;  in ogni caso, A. è stato incolpato (anche) della violazione dell’art. 7 CGS, in associazione con altri soggetti tesserati FIGC e, pertanto, competente a giudicare sulla sua posizione è il TFN.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.048/TFN del 01 Febbraio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (90) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.E. + ALTRI - (nota n. 4327/859 pf14-15 SP/blp del 4.11.2015).

Massima: l’eccezione di difetto di giurisdizione è fondata, poiché il deferito, al momento della commissione dei fatti non risultava iscritto nel registro degli agenti, come risulta dalla dichiarazione fornita dalla attuale Commissione Procuratori Sportivi.

Massima: Con riferimento al sollevato difetto di giurisdizione, si rileva che quest’ultima si radica in funzione dell’esistenza del tesseramento al momento dei fatti contestati ex art. 19, comma 1 CGS…..: l’eccezione attiene al merito, poiché presuppone l’accertamento dello svolgimento di attività rilevante ex art. 1 bis, comma 5 CGS.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 17/CGF del 04 Agosto 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it Impugnazione - istanza: 2) Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. P. C. agente di calciatori, per violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 15 C.G.S. anche in relazione al disposto del regolamento agenti della F.I.G.C. Massima: Mentre, con la cancellazione dall’albo agenti si recide definitivamente il vincolo che attribuisce al soggetto la qualifica di agente di calciatori, la sospensione pone semplicemente in stato di momentanea quiescenza la detta qualifica, mentre permane il relativo status e, quindi, l’assoggettamento a tutte le norme federali, ivi comprese quelle della Giustizia Sportiva. D’altronde, per convincersi dell’infondatezza della dispiegata eccezione, come semplice fatto notorio, è sufficiente visionare il sito internet dell’incolpato, in cui si da tutt’ora ampio risalto all’attività di agente di calciatori, dimostrandosi in tal maniera che lo stesso non ha mai abdicato alla peculiare attività in esame. Consegue da ciò che l’agente, a prescindere dalla sua autosospensione, devesi considerare a tutti gli effetti agente di calciatori e, come tale, integralmente soggetto a Codesta Giustizia Domestica. La giurisdizione domestica, nel caso di specie, proviene dal vincolo pattizio che è strettamente connesso e dipendente al rilascio della licenza e non alle modifiche normative successive. In altri termini, il soggetto non accetta di volta in volta la normativa che nel tempo viene a succedere decidendo di assoggettarsi ad una disposizione piuttosto che ad un’altra. L’osservanza di tutta la normativa federale è atto dovuto e consequenziale all’ottenimento della licenza di agente di calciatore ed è il detto atto che si pone come elemento di accettazione patrizia della normativa stessa. Consegue da ciò che lo stesso soggetto può svincolarsi dalla richiamata normativa solo con la rinuncia in via definitiva alla licenza, perché l’eliminazione della stessa fa cessare lo status di soggetto destinatario della normativa federale. Abbiamo però innanzi precisato che l’agente non ha mai inteso dismettere lo status di agente di calciatori che, anzi, compare ancora come l’elemento maggiormente qualificante della propria attività professionale; né può individuarsi un elemento di dismissione nella autosospensione, che si pone, come più volte ripetuto in pregressa pronuncia e nel corso di codesta medesima pronuncia, come mera quiescenza di uno status che però nella sostanza continua integralmente a sussistere.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 18 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it Impugnazione - istanza: 1) Deferimento del Procuratore Federale a carico dell’agente di calciatori sig. P. C. per violazione dell’art. 1 C.G.S.  per esser acceduto nei luoghi di svolgimento del calciomercato 2007/08 (27-31 agosto 2007 - Hotel Quark di Milano), nonostante la sospensione della licenza di agente di calciatori Massima: Sussiste la giurisdizione della CGF anche nei confronti dell’agente di calciatori che si sospeso dall’Albo degli agenti di calciatori. La sospensione della licenza di Agente di Calciatori non determina, contrariamente a quanto sostenuto dal deferito, alcuna perdita o affievolimento del potere giurisdizionale di questa Corte: tale potere spetta infatti ai competenti Organi della Giustizia Federale nei confronti degli Agenti di Calciatori per effetto automatico dell’accettazione del rilascio della licenza a loro nome, ai sensi del comma 4, dell’art. 1, del Regolamento Agenti e cessa, ai sensi del successivo comma 5 della medesima disposizione, in caso di riconsegna della licenza e di rinuncia alla relativa qualifica – riconsegna e rinuncia che non constano essere intervenuti nel caso di specie – fatti salvi, peraltro, gli effetti dei provvedimenti adottati, dei procedimenti relativi a fatti commessi in qualità di agente e degli obblighi assunti in pendenza della licenza. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 15 dicembre 2009 -: www.coni.it Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 017/CGF 04 agosto 2009 Parti: Avv. C. P. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: Sussiste la giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva a giudicare l’agente di calciatori anche qualora lo stesso sia sospeso dall’Albo Agenti degli Agenti per l’anno 2007 all’epoca della richiesta di deferimento. Infatti, è innegabile che la sospensione dell’agente sia stata determinata da un provvedimento disciplinare emanato dalla Commissione Agenti per il mancato adempimento del ricorrente degli obblighi burocratici per l’iscrizione all’Albo. La sanzione disciplinare della sospensione inflitta all’agente, quindi, non può ritenersi - come diversamente sostenuto dal ricorrente - “una volontaria autosospensione”, utilizzata dal Ricorrente quale strumento tramite cui sottrarsi alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Federali. La sospensione della licenza, infatti, non è altro che una delle sanzioni cui l’Agente può essere soggetto ove contravvenga ai propri doveri o abusi dei propri poteri ovvero non osservi le norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC ovvero non ottemperi alle decisioni della Commissione Agenti, organi di giustizia sportiva della FIGC e degli organi arbitrali, ai sensi di quanto disposto dall’art. 17 del Regolamento Agenti calciatori. E’, pertanto, palese che tale sanzione temporanea non può in alcun modo limitare e/o escludere la giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva, né tantomeno far venir meno la potestà della Corte di Giustizia Federale. Oltretutto, del tutto infondato è il rilievo del Ricorrente in merito alla “mancata accettazione del vincolo pattizio, devolutivo ed attributivo della competenza disciplinare a sindacare dei propri comportamenti in favore della Corte di Giustizia Federale”. Il Collegio si limita a rilevare che l’accettazione della giurisdizione della Corte di Giustizia Federale è stabilita espressamente dallo stesso Regolamento Agenti Calciatori, il quale all’art. 1, comma 4, sancisce che gli Agenti si obbligano a sottostare al controllo, alle procedure ed al giudizio disciplinare degli organismi federali indicati nel presente regolamento, accettando la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti. Non solo: tra i doveri dell’Agente disciplinati dal Regolamento vi è, in primis, l’osservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, delle Confederazioni e della FIFA. L’Agente è, inoltre, tenuto ad ottemperare alle decisioni della Commissione Agenti, degli Organi della FIGC, delle Confederazioni e della FIFA, nonché ai lodi dei collegi arbitrali nominati dal Regolamento Agenti (art. 12, comma 1). Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 21 ottobre 2009 - www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Corte di giustizia federale in data 19 dicembre 2008, le cui motivazioni sono state rese note in data 6 aprile 2009 Parti: C. P. – A.D’A. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: Vi è la giurisdizione degli organi di giustizia sportiva della FIGC anche quando l’agente di calciatori è stato sospeso dall’Albo Agenti in ragione di una duplice circostanza. In primo luogo, e da un lato, rileva il Collegio che i fatti in contestazione risultano essere stati posti in essere allorquando l’agente era regolarmente iscritto all’Albo Agenti della FIGC. In secondo luogo, e dall’altro lato, il Collegio sottolinea che l’accettazione pattizia della competenza della Corte federale prima (e del TNAS poi) a giudicare deriva dall’obbligo incombente a tutti coloro che fanno parte dell’ordinamento federale, o sono per quest’ultimo rilevanti, di osservare le norme dettate dall’ordinamento domestico, ivi comprese le norme disciplinari ed istitutive dei vari organi proposti all’accertamento di eventuali violazioni. Su tale obbligo non incide lo stato di “quiescenza” dell’esercizio dei diritti (di natura privatistica) definiti dall’ordinamento, indotto dalla sospensione che il soggetto (che rimane appartenente al sistema) abbia assunto. Dunque la semplice sospensione, non determinando il radicale venire meno dell’appartenenza al sistema (così come non viene meno la soggezione all’ordinamento del soggetto “squalificato”), non induce il venir meno della competenza degli organi disciplinari.  
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