Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 071/CSA del 7 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 FIGC LND di cui al Com. Uff. n. 227 del 09.11.2022

Impugnazione – istanza:  - Futsal Pistoia 1991/Meta Catania C5 ARL

Massima: Confermata la decisione del Giudice Sportivo che ritenendo non sussistente la causa di forza maggiore (cancellazione del volo aereo nel medesimo giorno della gara) invocata dalla società, in quanto sarebbe dovuta partire il giorno precedente e per l’effetto l’ha considerata rinunciataria per la mancata presentazione al campo con conseguente punizione della perdita della gara…Il Comunicato Ufficiale n.1 della stagione sportiva 2022/23, pubblicato in data 17.07.2022 dalla Divisione Calcio a 5, al Capito VII, intitolato Norme relative ai campionati, al paragrafo VII/1) giornate di gara, alla lettera a), prevede che i giorni in cui debbono svolgersi le partite del Campionato Nazionale di Serie A Maschile sono: venerdì/sabato/domenica. Al paragrafo VII/2) orario gare, si stabilisce che per la Serie A nella giornata di venerdì l’orario di inizio gara può disporsi tra le 19:30 e le 20:30. Il medesimo paragrafo, disponendo un’eccezione nei soli casi di turno di gara ricadenti in giorni feriali infrasettimanali, stabilisce che l’orario di gara, pur fissato per le 19:00, in caso di società sportive con sede nelle isole, va anticipato tra le ore 15.00 e le ore 17.00. Inoltre, il Comunicato Ufficiale n. 32 della Divisione Calcio a 5, pubblicato in data 13.09.2022, inerente alle gare da trasmettere in diretta Tv “Sky Sport”, all’art.5, comma 1, reca la medesima disposizione contenuta nel Comunicato Ufficiale n.1 sopra richiamato, disponendo che “Con riferimento all’art. 55 delle NOIF le Società hanno l’obbligo di raggiungere il Comune sede delle gare di campionato il giorno prima della disputa delle stesse” e al comma 2 stabilisce che “La declaratoria della causa di forza maggiore compete agli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC con le procedure previste dal Codice di Giustizia Sportiva”. Infine, il Comunicato Ufficiale n. 44 del 15.09.2022, avente ad oggetto Disposizioni relative ai campionati nazionali di serie A – A2 – B maschili – serie A e A2 femminili – under 19 maschile e femminile – Coppa Italia, nulla prevede in ordine ai giorni ed agli orari di gara, né le modalità per raggiungere il luogo di gara; non dispone alcuna variazione, né deroga al dettato di cui al Comunicato n.1 in merito all’obbligo di raggiungere il Comune sede delle gare di campionato il giorno prima della disputa delle stesse. La regolamentazione suesposta risulta sufficientemente chiara nella determinazione dei criteri di determinazione degli orari di disputa delle gare e delle prescrizioni cui devono attenersi le varie società sportive, per cui sul punto risulta infondata la deduzione della società Futsal Pistoia laddove sostiene che, a causa della difficile interpretazione delle predette disposizioni, sarebbe stata indotta ad optare per la partenza la mattina del giorno della gara. Il Giudice Sportivo, inoltre, ha correttamente individuato la ragione della previsione dell’obbligo di raggiungere il luogo di gara il giorno antecedente la partita, statuendo che “Il predetto articolo, infatti, è stato predisposto dalla Divisione Calcio a Cinque proprio al fine di garantire con la massima certezza la disputa di tutti gli incontri del campionato di Serie A da parte delle Società iscritte a tale campionato.”. In particolare, la giurisprudenza sportiva ha ammesso la rilevanza dell’errore incolpevole e della buona fede (soggettiva) quali cause (la cui concreta ricorrenza deve essere dimostrata dall’agente) di esclusione della responsabilità, che concorrono ad elidere l’elemento soggettivo dell’illecito, depurando la condotta di quel necessario minimum di consapevolezza e determinatezza che si richiede al soggetto nel porre in essere atti contrari alle norme sportive. Si tratta di una speciale causa di esclusione della responsabilità che può trovare applicazione previa attenta e specifica valutazione del caso specifico. La forza maggiore, quindi, deve essere ritenuta alla stregua di una forza esterna avverso cui un soggetto non può resistere e che lo determina, contro la sua volontà ed in modo inevitabile, a compiere un’azione, misurandosi sui concetti dell'imprevedibilità, della cogenza e della insuperabilità  È già stato osservato dalle pronunce in subiecta materia che il legislatore sportivo, a differenza di quello ordinario e segnatamente penale, non ha ritenuto di dover inserire, oltre alla forza maggiore, anche il caso fortuito quale elemento che possa escludere la rimproverabilità della condotta all’agente. Tale, peculiare, omissione ha negli anni condotto la giurisprudenza federale a fornire una interpretazione piuttosto estesa della prima, arrivando, tuttavia, a ritenere che la stessa debba comunque coincidere con un evento assolutamente “imprevedibile”, tendendo, in buona sostanza, a ricomprendere nella forza maggiore il significato tradizionale attribuito al caso fortuito. Dunque, «se l’evento esterno risulta imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, esso assurge a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell’art. 55 citato, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione» (nel caso di specie, Corte giust. fed., in C.U., 13 luglio 2011, n. 006/CGF). Ad ogni modo sia il caso fortuito che la forza maggiore, per risultare integrati, debbono essere caratterizzati dall’«eccezionalità», presente nell’eventualità in cui si ravvisi la necessità di valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità dell’inadempienza a quest’ultimo che, se impedito contro la sua volontà ovvero costretto da forze esterne preponderanti, può avvalersi dell’esimente che sorge in relazione al nesso causale tra l’inadempienza e la impedita o forzata volontà di adempiere. L'evento esterno deve quindi risultare imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, così che solo in tal caso esso può assurgere a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell'art. 55 N.O.I.F., ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione (sul punto, Corte Sportiva di Appello, Sez.III, in C.U., 2 maggio 2022, n. 277/CSA).  La nozione di forza maggiore, pur non richiedendo l’impossibilità assoluta, richiede che il mancato verificarsi dell’evento sia imputabile a circostanze indipendenti, straordinarie ed imprevedibili, le cui conseguenze sarebbe stato impossibile evitare malgrado tutta la diligenza posta in essere.  Nel caso di specie, la società reclamante non ha fornito la dimostrazione di aver posto in essere un comportamento diligente al di là dell’evento fortuito e tale da integrare la causa di forza maggiore, avendo liberamente ed imprudentemente deciso di partire per la trasferta in direzione Catania il giorno stesso in cui era previsto lo svolgimento della gara, pur in presenza di norme e disposizioni che richiedono in modo chiaro alle società di presentarsi presso la città di destinazione il giorno antecedente, proprio per evitare il verificarsi situazioni analoghe a quella concretizzatasi nel caso in delibazione, al fine di garantire con certezza lo svolgimento degli incontri di campionato.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima :  Decisione n. 80/2019 del 9 ottobre 2019

Decisione impugnata: Decisione emessa dalla Corte Sportiva di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio, cui al C.U. n. 99/CSA del 21 febbraio 2019, con la quale, in accoglimento del ricorso presentato dalla ASD Riozzese contro la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la LND - Dipartimento Calcio femminile, pubblicata con C.U. n. 37 del 19 dicembre 2018 ed in riforma della stessa, è stato disposto l’annullamento delle sanzioni inflitte ed è stata ordinata la disputa della gara.

Parti: ASD Atletico Oristano CF/Federazione Italiana Giuoco Calcio/ASD Riozzese

Massima: E’ inammissibile il ricorso avverso la decisione della CSA che ha disposto la ripetizione della gara per non essersi la società avversaria presentata sul campo e ritenendo sussistente la causa di forza maggiore invocata con riferimento ai problemi all’imbarco all’aereoporto di Orio al Serio, dal quale era previsto il volo che sarebbe dovuto decollare alle ore 8:30; problemi consistiti, secondo la prospettazione della stessa, nella disorganizzazione dello scalo nel quale, nella circostanza, risultavano aperti circa la metà dei varchi, risultati insufficienti per consentire agli atleti ed allo staff della ADS Riozzese di raggiungere tempestivamente il “gate” d’imbarco…Quanto alla ricostruzione dei fatti ed alla specifica circostanza che già nella mattina del 16 dicembre 2018 i dirigenti della ASD Riozzese avevano avvertito tanto i dirigenti della squadra avversaria che gli Uffici federali della difficoltà riscontrata in aeroporto, la contumacia dell’odierna ricorrente nel giudizio dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale, nonché la mancata specifica contestazione dei fatti come ricostruiti, devono far considerare gli stessi come ammessi, ex art. 115 cpc, che ha normativamente disciplinato il c.d. “principio della non contestazione”, in merito al quale la giurisprudenza, tanto di legittimità che di merito, ha sempre ritenuto che la mancata contestazione di fatti giuridicamente rilevanti costituisce prova ai fini della decisione (per tutte, Cass. Civ., Sez. Un., 17 giugno 2004, n. 11353 e Cass. Civ., Sez. I, 27 febbraio 2008, n. 5191). Ciò posto, nel ribadire che al Collegio di Garanzia è consentito ricorrere soltanto per violazione di norme di diritto e per  omessa o insufficiente motivazione circa un punto  decisivo della controversia e nel rilevare che, con il ricorso, l’ASD Atletico Oristano CF, pur invocando la violazione dell’art. 55 NOIF, sostanzialmente sollecita il Collegio ad un nuovo esame di merito del caso concreto, finalizzato a verificare ex novo se sussiste l’esimente della forza maggiore, è evidente l’inammissibilità del gravame, proprio per violazione dell’art. 54 CGS CONI.

DECISIONE - SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  099/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  89/CSA del 1 Febbraio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 37 del 19.12.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. RIOZZESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO ORISTANO/RIOZZESE DEL 16.12.2018

Massima: Disposta la ripetizione della gara non essendosi la società presentata per causa di forza maggiore dovuta ad un tempo di attesa superiore per le operazioni di controllo e sicurezza all’aeroporto…Norma di riferimento per la fattispecie che occupa, dunque, è l’art. 55 delle NOIF, a tenor del quale «Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all’art. 54 comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con conseguenza prevista dall’art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore». La giurisprudenza sportiva ha ammesso la rilevanza dell’errore incolpevole e della buona fede (soggettiva) quali cause (la cui concreta ricorrenza deve essere dimostrata dall’agente) di esclusione della responsabilità che concorrono ad elidere l’elemento soggettivo dell’illecito, depurando la condotta di quel necessario minimum di consapevolezza e determinatezza che si richiede al soggetto nel porre in essere atti contrari alle norme sportive. È indubbio che si tratti di una speciale causa di esclusione della responsabilità che ha determinato non poche difficoltà quanto alla sua corretta definizione. La questione, tra l’altro, non è meramente teorica posto che l’accoglimento dell’una piuttosto che dell’altra definizione può comportare  una diversa ampiezza dell’area applicativa dell’istituto. Orbene, nel dettaglio, per forza maggiore si intende, in dottrina, ogni forza esterna contro la quale il soggetto non  può  resistere  e che lo  determina,  contro  la  sua volontà ed  in  modo  inevitabile, al compimento di un’azione. Va precisato che il legislatore sportivo, a differenza di quello ordinario e segnatamente penale, non ha ritenuto di dover inserire, oltre alla forza maggiore, anche il caso fortuito quale elemento che possa escludere la rimproverabilità della condotta all’agente. Tale, peculiare, omissione ha negli anni condotto la giurisprudenza federale a fornire una interpretazione piuttosto estesa della prima, arrivando a ritenere che la stessa possa coincidere con un evento assolutamente “imprevedibile”, tendendo in buona sostanza a ricomprendere nella forza maggiore il significato tradizionale attribuito al caso fortuito. Se dunque l’esimente sportiva della forza maggiore si misura sui concetti dell’imprevedibilità, della cogenza e della insuperabilità, è inequivocabile che questa forma di esclusione della responsabilità dei club possa estendersi, allora, anche a quelle  situazioni ordinariamente qualificabili come caso fortuito. E dunque, «se l’evento esterno risulta imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, esso assurge a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell’art. 55 citato, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione» (nel caso di specie, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 13 luglio 2011, n. 006/CGF). È pur vero che in diverse occasioni, al fine di applicare l’art. 55 delle NOIF, sono state prese in considerazione, più che altro, le avverse condizioni atmosferiche, elementi che non si riscontrano nel caso che occupa. Tuttavia, l’acquisto dei biglietti per l’intera compagine provato in via documentale, le telefonate e il carteggio per via telematica con gli uffici federali preposti e con i dirigenti della squadra avversaria avvenuto la mattina del 16.12.2018, volte ad avvisare delle difficoltà riscontrate all’imbarco della squadra, nonché le ripetute richieste di fornire spiegazioni sull’accaduto rivolte alla società aeroportuale, pur senza esito, ad avviso di questa Corte denotano la buona fede del sodalizio lombardo, e dunque un atteggiamento diligente al di là dell’evento fortuito. È noto infatti che il casus costituisce sempre il limite della culpa, nel senso che oltre questo limite non sussiste responsabilità. Sì che l’accertamento deve vertere sugli eventi in modo da comprendere se questi costituiscano o no un impedimento superiore allo sforzo diligente dovuto. Tradizionalmente, sia il caso fortuito che la forza maggiore sono caratterizzati dall’«eccezionalità», presente nell’eventualità  in cui si ravvisi la necessità di valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità  dell’inadempienza  a  quest’ultimo  che,  se  impedito  contro  la  sua  volontà  ovvero costretto da forze esterne preponderanti, può avvalersi dell’esimente che sorge in  relazione  al  nesso causale tra l’inadempienza e la impedita o forzata volontà di  adempiere.   La  posizione  delle  Corti federali negli anni è orientata nella direzione di ritenere ammissibile l’esimente ex art. 55 NOIF, previa ponderata valutazione, da parte del Giudicante, del caso concreto, soprattutto da  un  punto  di  vista fattuale. Sì che, in questa prospettiva, in ragione degli eventi descritti in narrativa e in virtù dei tentativi volti a superarli da parte della dirigenza della Riozzese, si ritiene che al sodalizio lombardo non possa, nel  complesso,  essere  rimproverato  un  comportamento  lassista  o  superficiale.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 45/C Riunione del 23 Aprile 2004 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 394 del 21.4.2004 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Fiorio Calcio a 5 avverso decisioni merito gara non disputata Forst Palermo/Forio del 17.4.2004 Massima: E’ causa di forza maggiore, il ritardo dell’aereo che non consente alla società di arrivare nell’orario stabilito sul terreno di giuoco. Mentre non lo è qualora tale inconveniente si presenti anche la settimana successiva per recuperare la gara, infatti, in tal caso non sussiste la causa di forza maggiore, cioè un evento assolutamente imprevedibile. Nel caso in esame “nulla era più prevedibile della ripetizione de l’inconveniente”.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it