C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 4 del 21/07/2022 – Delibera – 102 Stagione Sportiva 2021 – 2022 Gara del 17.6.2022 fra ASD San Lorenzo Calcio a 5 (ospitante) vs La Sorba Casciano (ospitata) disputata a Borgo San Lorenzo, via Pietro Caiani 1, Palazzetto “Gaddo Cipriani” – risultato 3- 2

102 Stagione Sportiva 2021 – 2022 Gara del 17.6.2022 fra ASD San Lorenzo Calcio a 5 (ospitante) vs La Sorba Casciano (ospitata) disputata a Borgo San Lorenzo, via Pietro Caiani 1, Palazzetto “Gaddo Cipriani” – risultato 3- 2

La società ASD San Lorenzo Calcio a 5 proponeva reclamo, chiedendone la riduzione, avverso la sanzione della squalifica fino al giorno 20.6.2027 comminata dal GST per la Toscana al calciatore Lorenzo Mei per condotta violenta e minacciosa da questi tenuta, dapprima, nei confronti del DG al quale metteva entrambe le mani sul petto spingendolo e procurandogli momentaneo dolore e, poi, nei confronti dell’Arbitro n. 2 che dalla vicina tribuna colpiva, in un primo momento, a mano aperta alla nuca, procurandogli dolore e, successivamente, sferrandogli un pugno, provocandogli intenso dolore, con successivi giramenti di testa che lo costringevano a sedersi. La condotta violenta del Mei, unitamente ad altre concause, determinava la sospensione definitiva della gara. L’Arbitro n. 2, persistendo i dolori ed il giramento di testa, si vedeva costretto a ricorrere alle cure ospedaliere del pronto soccorso di Firenze Careggi ove gli veniva rilasciato referto medico con diagnosi di trauma cranico e giorni 6 di prognosi. Aggiungeva il GST che restava a carico della società responsabile oggettivamente l’eventuale risarcimento danni subiti dall’arbitro e che la sanzione inflitta doveva essere considerata ai fini delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche deliberate dal Consiglio Federale per prevenire detti episodi (CU n. 99 del 20.6.2022). Sostiene la società reclamante a fondamento del proprio reclamo l’evidente sproporzione della sanzione inflitta - molto più elevata del minimo edittale previsto dall’art. 35 comma 5 CGS - rispetto al fatto effettivamente verificatosi, pur deplorevole, ma inidoneo a porre in pericolo l’incolumità dell’arbitro in quanto privo di concreta capacità lesiva. In particolare, rileva la reclamante che, inizialmente, il Mei si sarebbe soltanto avvicinato all’arbitro per reclamare contro l’ammonizione patita, a suo parere dubbia e, in tal caso, non avrebbe colpito il DG con violenza, né lo avrebbe spinto. Il gesto violento sarebbe invece arrivato successivamente quando il calciatore si trovava già in tribuna a due minuti dalla fine della gara che, peraltro, il San Lorenzo stava vincendo, senza alcuna intenzione, quindi, di incidere sull’esito della stessa. I fatti sono stati ripresi dalla televisione regionale e, pertanto, la reclamante ne allega video del quale chiede l’acquisizione. Infine, la società rileva la sua presa di coscienza in merito alla gravità dei fatti occorsi avendo essa rinunciato ad impugnare le altre sanzioni inflitte in ordine alla medesima gara nonché il comportamento solidale tenuto dai dirigenti nei confronti del DG stesso che hanno da subito aiutato fornendogli il ghiaccio e chiamando il 118, oltre alla volontà del Mei di scusarsi nei confronti dell’arbitro stesso. La Corte ha convocato all’udienza del 15.7.2022 il calciatore Mei, unitamente al Presidente della ASD San Lorenzo Cacio a 5, che hanno chiesto di essere uditi in occasione della discussione dei motivi di cui al reclamo, previamente dando loro lettura dei supplementi di rapporto che contenevano puntuale conferma di quanto già indicato nel referto. In particolare, poi, il DG nel supplemento contesta quanto affermato nel reclamo in merito al comportamento dei dirigenti rilevando, al contrario, che l’unico dirigente presente non ha mostrato alcuna solidarietà nei confronti dell’arbitro ma, anzi, ha chiesto la ripresa della partita, considerando teatrale la condotta del DG e dell’Arbitro n. 2. Precisa, inoltre, sempre il DG, che il numero unico di emergenza, 112, è stato chiamato dall’Arbitro n. 2 con il proprio cellulare - e non dai dirigenti - per la paura di ulteriori aggressioni considerato che la porta dello spogliatoio veniva colpita ripetutamente con calci e pugni: sono stati poi i Carabinieri intervenuti a contattare il 118. All’audizione, presenti le parti, il legale della reclamante si riportava integralmente al proprio reclamo, insistendo per la riduzione della sanzione stante la sproporzionalità della stessa rispetto all’effettiva condotta tenuta dal calciatore, priva dell’intenzionalità di porre in pericolo l’incolumità degli arbitri come sarebbe confermato anche dal verbale del PS che infatti non riporterebbe l’accertamento di alcuna lesione. Il legale depositava altresì lettera di scuse inviata dal calciatore Mei al DG successivamente alla sanzione inflitta e sottolineava il comportamento collaborativo dei dirigenti che avrebbero prestato le prime cure a quest’ultimo, come emerge anche dai video registrati nell’immediatezza del fatto. Il reclamo può trovare accoglimento nei termini che seguono. La condotta del calciatore Mei deve essere annoverata quale condotta violenta tenuta nei confronti degli ufficiali di gara ex art. 35, comma 4 CGS, essendo stata in tal modo cristallizzata sia dal DG che dall’Arbitro n. 2 nel referto di gara, oltre che nei successivi supplementi. La Corte ritiene di non acquisire al proposito i video allegati dalla reclamante in quanto non ritenuti utili ai fini della decisione ex art. 58 CGS e ciò anche in considerazione della indubbia fede privilegiata da attribuirsi al referto ed ai supplementi arbitrali, come tale riconosciuta dal GCS stesso. Entrambi gli arbitri, infatti, confermano nei supplementi, con dovizia di particolari, la condotta tenuta dal Mei ed il suo connotato indubbiamente violento e minaccioso, peraltro reiterato, essendo stata tenuta, prima, nei confronti del DG e, poi, dell’Arbitro n. 2, in quest’ultimo caso, prima con un colpo a mano aperta sferrato alla nuca e, successivamente, con un pugno causa di forti dolori e giramenti di testa. Ciò precisato e in tal modo inquadrata la condotta, venendo ora ad analizzare il quantum della sanzione inflitta, obiettivamente questo appare non proporzionato al fatto, seppur riprovevole, effettivamente occorso e, pertanto, la sanzione merita una riduzione. L’art. 35, comma 4 CGS punisce le condotte violente tenute dai calciatori nei confronti degli ufficiali di gara con la sanzione minima edittale di due anni quando sia stata provocata una lesione personale attestata da referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica. Orbene, alla luce della citata norma, trattandosi di condotta, appunto, violenta, tenuto conto della sanzione minima edittale di anni due, tenuto conto dei precedenti di questa Corte, è da ritenersi congrua una riduzione della sanzione inflitta ad anni tre di squalifica, tenendo in debito conto la circostanza della assenza di conseguenze nei gesti pur riprovevoli commessi, delle scuse del calciatore seppur successive alla pubblicazione della decisione del GST e della presa di coscienza della gravità del fatto da parte della società reclamante che ha rinunciato ad impugnare le ulteriori sanzioni inflitte. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo e per l’effetto riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Lorenzo Mei ad anni 3, disponendo la restituzione della tassa di reclamo

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