C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 79 del 24/04/2025 – Delibera – Stagione Sportiva 2024/2025 Stagione sportiva 2024 -2025 Oggetto: (C.U. CR TOSCANA n. 70 del 03.04.2025) 144/r- Reclamo della U.S.D. Art. Ind. Larcianese avverso: a) la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; b) l’ammenda di euro 300,00, oltre diffida. 145/r- Reclamo in proprio del dirigente Emanuele Bindi (U.S.D. Art. Ind. Larcianese) avverso la sanzione della inibizione fino al 10.06.2025.
Stagione Sportiva 2024/2025 Stagione sportiva 2024 -2025
Oggetto: (C.U. CR TOSCANA n. 70 del 03.04.2025)
144/r- Reclamo della U.S.D. Art. Ind. Larcianese avverso: a) la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; b) l’ammenda di euro 300,00, oltre diffida.
145/r- Reclamo in proprio del dirigente Emanuele Bindi (U.S.D. Art. Ind. Larcianese) avverso la sanzione della inibizione fino al 10.06.2025.
- Con tempestivo reclamo la U.S.D. Art. Ind. Larcianese impugna il provvedimento assunto dal G.S.T., pubblicato il 03.04.2025 nel C.U. 70 (C.R. Toscana) e come di seguito riportato, in ordine alla gara disputata il 29.03.2025 tra la stessa società reclamante e la soc. Lido di Camaiore e valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionale: “(Gara del 29.03.2025 Lido di Camaiore / Usd Art. Ind. Larcianese sospesa al 44° del secondo tempo sul risultato di 1-3): “Visti gli atti ufficiali di gara. Rilevato che: la gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva al 44° del secondo tempo a causa del verificarsi di una rissa che ha visto coinvolti per diversi minuti quasi tutti i calciatori presenti in campo e due dirigenti di entrambe le Società che si sono spinti, strattonati e messi le mani addosso colpendosi con violenza incontrollabile. Il tutto ha avuto origine a seguito di uno scontro verbale iniziato tra i componenti le panchine. L’Arbitro non ha identificato i calciatori partecipanti alla rissa a causa della grande confusione e perché scosso emotivamente e psicologicamente per quanto stava avvenendo. Ciò gli impediva di distinguere con precisione le diverse responsabilità di ciascun partecipante alla rissa medesima. Constatata dunque l’impossibilità di continuare l’incontro, sia perché nonostante il prodigarsi ed i tentativi di riportare la calma si susseguivano come su detto scontri tra i calciatori, sia perché avrebbe dovuto espellere tutti i calciatori partecipanti alla rissa, ed in tal modo entrambe le società sarebbero comunque rimaste senza il numero minimo di calciatori previsto dalla vigente normativa federale, decideva di considerare l’incontro sospeso in via definitiva a decorrere dal 44° del secondo tempo. Per consolidata giurisprudenza quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le Società, la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara, che postula l’assenza di responsabilità anche oggettiva delle Società in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, ma è quella espressamente prevista dall’art. 10, comma 3, C.G.S., vale a dire la punizione sportiva a carico di entrambe le Società interessate, dovendo queste rispondere del comportamento rissoso dei propri tesserati, causa determinante della chiusura anticipata della gara. E la CAF ha avuto modo di precisare più volte che “una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine; infatti se l’interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in un semplice diverbio tra calciatori, ma in una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata sul fatto di avervi partecipato, non già solo nell’averla provocata” P.Q.M. Il G.S.T. delibera: a) di comminare alle Società Lido di Camaiore e Art. Ind. Larcianese la sanzione dell’ammenda pari ad Euro 300,00 con DIFFIDA, in quanto responsabilità della rissa che ha visto coinvolti i propri tesserati presenti sul campo; b) di comminare alle Società Lido di Camaiore e Art. Ind. Larcianese la sanzione della perdita della gara per 0-3, fermi restando i provvedimenti assunti nei confronti dei propri dirigenti pubblicati in separata ma contestuale parte del presente comunicato ufficiale”. Nel contestare la legittimità delle sanzioni inflitte, la società chiede l’integrale riforma del provvedimento impugnato osservando, anzitutto, che la gara in esame si è caratterizzata per la particolare tensione agonistica, poiché partita di fondamentale importanza, soprattutto per la società antagonista Lido di Camaiore (sotto nel punteggio e in piena lotta per non retrocedere). Osserva inoltre la reclamante che tale tensione agonistica ha fatto sì da ingenerare, in occasione di un episodio di giuoco controverso, una mischia in campo tra alcuni giocatori, con la precisazione tuttavia che in tale mischia, alla quale peraltro i componenti della panchina della Larcianese vi hanno preso parte solo con l’intento di placare gli animi e mettere fine alle discussioni (avendo gli stessi interesse a portare a termine la gara con il risultato acquisito sul campo (1-3)), non è stato compiuto alcun gesto di violenza da parte dei tesserati coinvolti. La reclamante precisa altresì che detto assembramento è durato poco più di un minuto (come si evince da un filmato video che produce), a conclusione del quale il D.g. ha inspiegabilmente decretato la conclusione della partita, mentre i calciatori erano in procinto di disputare il minuto rimanente del tempo regolamentare per portare a termine l’incontro. La società si duole, pertanto, di tale decisione arbitrale poiché immotivata e figlia di un’incapacità del giovane arbitro a gestire una simile situazione, dove la forte emotività ha influito sulla sua capacità di prendere i provvedimenti più opportuni (tanto è vero che nella “rissa” l’arbitro non è riuscito ad individuare un responsabile tra i calciatori coinvolti e ha invece espulso i dirigenti accompagnatori delle due società), piuttosto che quanto realmente avvenuto nel rettangolo di giuoco, in assenza, come peraltro più volte sancito dalla giurisprudenza sportiva (v. decisione di questa Corte Sportiva - C.U. 67/2025), del compimento di atti violenti o gravi intimidazioni idonei a porre in pericolo l’incolumità del Direttore di gara, o di altri tesserati partecipanti all’incontro, e tali da determinare l’impossibilità effettiva di giungere alla conclusione della gara. Rileva, quindi, l’erroneità della decisione arbitrale poiché il D.G. avrebbe dovuto, prima di decretare l’interruzione della gara, tentare di individuare e sanzionare i soggetti responsabili, nonché adoperarsi con ogni mezzo per proseguire la gara, anche tentando una pacificazione degli animi mediante convocazione dei capitani delle due squadre, suggerimento quest’ultimo proposto dai dirigenti delle due squadre e non accolto dal D.g.. Conclude chiedendo, previa acquisizione in via istruttoria di un file video, l’omologazione del risultato acquisito sul campo, di 3 reti ad 1 in favore della squadra dell’USD Art. Ind. Larcianese; in subordine, di consentire il completamento della gara disputando il minuto mancante; in ulteriore subordine, di disporre la ripetizione della gara; in ogni caso, l’annullamento, ovvero la riduzione, dell’ammenda. 145/r - Con separato e autonomo atto di reclamo il dirigente Alessandro Bindi impugna, in proprio, la sanzione dell’inibizione fino al 10.06.2025, allo stesso inflitta dal G.S.T., per i seguenti motivi: “Nel rendersi responsabile di condotta violenta verso un dirigente avversario, provocava l’insorgere di una rissa tra i tesserati in campo”. Il reclamante contesta la sanzione inflitta dal G.S.T. descrivendo, in sostanziale uniformità con quanto sostenuto dalla società Larcianese, l’inesistenza di comportamenti, atteggiamenti o gesti di violenza da parte dei tesserati coinvolti nella mischia che ha poi determinato la decisione arbitrale di interrompere la gara. Rileva, al riguardo, il reclamante di essere intervenuto nella suddetta mischia dopo circa quaranta secondi dal suo inizio, insieme ad un dirigente del Lido Camaiore, con l’intento di calmare i giocatori “che stavano parlando animosamente tra loro, senza comunque commettere scorrettezze a vicenda, non arrivando assolutamente a scontri fisici di nessun genere”. Rileva, ancora, di aver ingiustamente ricevuto dall’arbitro la notifica del provvedimento di espulsione, proprio perché il suo intento era quello di placare gli animi dei calciatori coinvolti e non di alimentare le proteste. Evidenzia inoltre, relativamente al fatto di essere finito addosso (involontariamente) all’arbitro durante l’assembramento, che il direttore di gara descrive l’episodio non tenendo minimamente in considerazione che nella ristretta porzione di campo dove si è verificata la mischia erano presenti parecchie persone e che, dunque, vi era una sostanziale impossibilità di evitare l’impatto. Tiene infine a sottolineare, riservandosi di tutelare le proprie ragioni in altre sedi, di non poter accettare di essere screditato da una non reale ricostruzione arbitrale dei fatti, anche perché la stessa appare palesemente smentita da una registrazione video di quanto avvenuto sul campo di gioco, che attesta, da un lato, l’inesistenza di comportamenti, atteggiamenti o gesti di violenza da parte dei calciatori, dall’altro, l’inesistenza degli addebiti mossi a suo carico. Conclude chiedendo, per le ragioni suddette e previa allegazione del file video citato, l’annullamento o la riduzione della sanzione inflitta. La Corte, riunitasi in camera di consiglio, disposta la riunione per ragioni di connessione oggettiva dei procedimenti di cui reclami proposti e sopra indicati, acquisito un supplemento di rapporto arbitrale, decide come segue. La decisione 144/r - Il reclamo proposto dalla società Larcianese merita parziale accoglimento. A prescindere dalla questione circa l’utilizzabilità o meno del mezzo audovisivo prodotto dalla reclamante, il Collegio osserva che le risultanze arbitrali appaiono scarne e del tutto generiche in riferimento alle condotte tenute dai singoli tesserati coinvolti, fatta eccezione per quanto riguarda lo scontro avvenuto tra i due dirigenti accompagnatori, poi identificati dal D.g. e da quest’ultimo espulsi dal campo di gioco, in relazione ai quali l’arbitro compie una sufficiente descrizione della dinamica degli eventi e delle condotte dagli stessi tenuti. Tale precisa descrizione, invero, non vi è in riferimento, come detto, ai calciatori, per i quali il D.g. si limita invece a riferire, in modo assolutamente generico e non adeguatamente circostanziato (tanto è vero che l’arbitro non identifica i calciatori coinvolti, procedendo ad annotare il numero di maglia degli stessi; né indica infine, seppur in modo approssimativo, il numero dei soggetti che hanno preso parte alla “rissa”) che “numerosi calciatori e dirigenti presenti si sono spinti, strattonati e messi le mani addosso, alcuni dei quali colpendosi con violenza in modo incontrollabile”. Ad avviso del Collegio, pertanto, la ricostruzione arbitrale dei fatti contenuta negli atti ufficiali non consente di ritenere perfezionati i requisiti previsti dalla normativa federale (ART. 64 NOIF) per poter decretare la conclusione anticipata della gara, non emergendo dal loro contenuto, al di là della mera descrizione delle condotte (“spinte, strattonamenti”) tenute dai tesserati coinvolti nella ‘rissa”, situazioni incontrollabili idonee a creare una situazione di rischio per l’integrità fisica o l’incolumità dei presenti. Le condotte indicate dal direttore di gara, infatti, hanno come protagonisti e destinatari delle stesse i soli calciatori e i due dirigenti identificati, i quali seppur colpevoli di reciproche scorrettezze, non risultano aver compiuto, come detto, atti tali da mettere in pericolo l’incolumità del direttore di gara o di altri tesserati partecipanti all’incontro. Anzi, l’arbitro precisa espressamente di non essere stato il bersaglio di tali atteggiamenti e che l’episodio lo ha talmente turbato dal punto di vista emotivo e psicologico da determinare una situazione psicofisica di non sufficiente serenità per continuare ad arbitrare la gara. In altre parole, è lo stesso direttore di gara a dichiarare di non aver avuto, in quel contesto, la necessaria lucidità per tentare di sedare gli animi dei soggetti coinvolti nella “rissa”, adottando immediatamente i provvedimenti disciplinari ritenuti più opportuni, identificando, anche mediante previa annotazione dei numeri di maglia, i soggetti coinvolti, convocando infine i capitani delle due squadre per tentare la pacificazione degli animi. Tale argomentazione appare assumere, poi, maggiore considerazione laddove si consideri che l’arbitro, come dallo stesso ammesso, non è stato fatto oggetto di tali condotte: dunque, allo stato delle cose non pare vi fossero sufficienti e ragionevoli motivi di turbamento per impedirgli di dirigere la partita e di utilizzare tutti gli strumenti che l’ordinamento federale gli mette a disposizione per tentare di risolvere i litigi e le discussioni che, purtroppo, sempre più di frequente, si verificano in occasione delle gare. Di talchè appare evidente che la frettolosa decisione assunta dal direttore di gara di interrompere la gara rappresenti la proiezione dello stato d’animo dell’arbitro esageratamente preoccupato o timoroso in relazione al susseguirsi degli eventi, avendo peraltro entrambe la società manifestato allo stesso l’intenzione e la volontà di portare a termine l’incontro per i restanti minuti di gioco Devesi al riguardo rammentare che la decisione di interrompere la gara rappresenta un’extrema ratio per cui l’arbitro, prima di assumere tale decisione, deve far ricorso a tutti i poteri che l’ordinamento gli concede per far sì che la gara possa essere portata a termine, e solo dopo aver constatato l’impossibilità di giungere alla conclusione per i richiamati motivi, può decretarne la conclusione anticipata. Irrilevante appare infine, in relazione al caso di specie, la considerazione contenuta nel supplemento di rapporto arbitrale secondo cui, ove il D.G. avesse riconosciuto ed espulso tutti i giocatori coinvolti alla “rissa, il numero dei giocatori non sarebbe stato sufficiente per proseguire l’incontro, proprio perché tale mancata identificazione dei soggetti responsabili dipende non da ragioni estrinseche e circostanze oggettive ma, invece, esclusivamente da ragioni intrinseche al direttore di gara.
Ad avviso del Collegio, la gara deve essere dunque ripetuta, mentre deve essere rigettata l’impugnativa riguardante la sanzione dell’ammenda con diffida poiché il fatto storico (reciproche scorrettezze poste in essere da numerosi tesserati), presupposto della richiamata sanzione, appare pienamente confermato dalle risultanze istruttorie versate in atti (rapporto; supplemento di rapporto al GST; supplemento di rapporto arbitrale reso alla Corte), a cui deve riconoscersi pieno valore di fede privilegiata ex art. 61 CGS. 145/r - Per quanto riguarda invece il reclamo proposto dal dirigente Emanuele Bindi, i motivi di doglianza non appaiono fondati. La ricostruzione arbitrale degli eventi, seppur con tutti i limiti di cui sopra, risulta invero precisa nel descrivere gli atteggiamenti e i gesti tenuti dal richiamato dirigente in occasione della partita, smentendo sia l’ipotesi, dal medesimo dirigente sostenuta, che il Bindi fosse (comunque in modo illegittimo n.d.r) intervenuto per tentare di calmare gli animi tra i calciatori coinvolti nella mischia creatasi, sia che lo stesso Bindi non si sia reso protagonista di reciproche scorrettezze con il dirigente avversario. Sanzione congrua.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla U.S.D. Art. Ind. Larcianese, dispone la ripetizione della gara Lido di Camaiore – USD Art. Ind. Larcianese, valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionale, confermando nel resto il provvedimento impugnato; - rigetta il reclamo proposto dal dirigente Emanuele Bindi, confermando il provvedimento impugnato; - dispone la restituzione della tassa in favore della U.S.D. Art. Ind. Larcianese; - dispone la definitiva acquisizione della tassa versata dal dirigente Emanuele Bindi.
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