RETRIBUZIONE Art. 17 Regolamento F.I.G.C. Agente di Calciatori – Compenso 1. L’Agente deve rilasciare idonea documentazione fiscale secondo le vigenti norme[1] [2]. 2. L’importo del compenso dovuto all’Agente che ha ricevuto un mandato da un calciatore è calcolato sulla base del reddito lordo annuo del calciatore, secondo quanto risulta dal contratto depositato e ratificato, compresi eventuali compensi straordinari una-tantum dovuti alla firma del contratto. Nel calcolo della retribuzione non rientra il valore di altri benefits , i premi a…
Diritti e doveri (agente - calciatore - società), Massime
Massima n. 286153
DIRITTI E DOVERI (AGENTE-CALCIATORE-SOCIETÀ) DIRITTI E DOVERI DELL’AGENTE DI CALCIATORI[1] Art. 19 Regolamento F.I.G.C. Agente di Calciatori – Diritti e obblighi dell’Agente 1. Gli Agenti hanno il diritto di : a) contattare ogni calciatore che non è vincolato da un mandato con un altro Agente; b) rappresentare gli interessi di ogni calciatore o società di calcio che gli richieda di rappresentarli nella conclusione o rinnovo di contratti; c) curare gli interessi di qualsiasi calciatore; d) curare gli interessi…
Massime, Risoluzione - revoca - recesso
Massima n. 286151
RISOLUZIONE – REVOCA E RECESSO Art. 18 Regolamento F.I.G.C. Agente di Calciatori – Risoluzione e revoca del mandato 1. Le parti (Agente, calciatore, società) possono risolvere consensualmente l’incarico, regolando tutti i rapporti, in qualunque momento, con apposito accordo debitamente sottoscritto, depositato o inviato mediante lettere raccomandata a.r, entro il termine di venti giorni, presso la segreteria della Commissione Agenti. 2. Il calciatore o la società può revocare l’incarico all’Agente con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata…
Incarico e mandato, Massime
Massima n. 286149
INCARICO – MANDATO LEGITTIMAZIONE ALLA RAPPRESENTENZA Art. 4. Regolamento a disciplina dell’applicazione dello Statuto F.I.F.A. – Agenti di calciatori Per negoziare i trasferimenti i calciatori hanno la facoltà di avvalersi dei servizi di agenti. Soltanto agenti di calciatori in possesso di una valida licenza possono svolgere questa attività. Il Comitato Esecutivo promulga le disposizioni necessarie a tal fine. Art. 1 Regolamento F.I.G.C. Agente di Calciatori – Premessa 1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle regole emanate in…
Massime, Requisiti e modalità per conseguimento Licenza
Massima n. 286147
REQUISITI E MODALITA’ DI CONSEGUIMENTO DELLA LICENZA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE Art. 6 Regolamento F.I.G.C. Agente di Calciatori – Requisiti e modalità di conseguimento della Licenza 1. Il candidato che voglia sostenere la prova d’idoneità per il rilascio della Licenza, deve inviare alla Commissione Agenti apposita domanda, redatta in conformità alle modalità e termini del bando pubblicato con Comunicato Ufficiale della FIGC. Nella domanda, cui deve essere allegata la ricevuta attestante l’avvenuto versamento della tassa d’esame nella…
Disposizioni generali e risoluzione controversie, Massime
Massima n. 286145
DISPOSIZIONI GENERALI E RISOLUZIONE CONTROVERSIE DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Regolamento F.I.F.A. Agente di Calciatori – Ambito di applicazione 1. Questo regolamento disciplina la professione di agente di calciatori, consistente nella rappresentanza di calciatori i nei confronti di società di calcio in occasione della conclusione o rinnovo di un contratto di lavoro, ovvero nel mettere in contatto due società di calcio tra loro, al fine di concludere un accordo di trasferimento nell’ambito di una Federazione o da una Federazione ad un’…
Massime, Violazione da parte del calciatore
Massima n. 286048
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.99/CDN del 28 Giugno 2011 n. 1 – www.figc.it Impugnazione – istanza: (545) – Deferimento della Procura Federale a carico di: E.C. (Calciatore A.C.Siena spa), e della Soc. A.C.Siena SPA (nota N°. 8329/1723 pf 09-10 del 4.5.2011). Massima: Il calciatore è sanzionato con l’ammenda di Euro 5.000,00 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS e 13, comma 4, Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 21, comma 5) “per aver stipulato con la società professionistica…
Massime, Violazione da parte del calciatore
Massima n. 286032
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.67/CDN del 21 Marzo 2011 n.5 – www.figc.it Impugnazione – istanza: (284) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.M. (calciatore tesserato per la Società Calcio Catania Spa, attualmente in prestito alla Società SS Milazzo Srl), Società Calcio Catania Spa ▪ (N°. 4462/1179pf09-10/SP/Segr del 12.1.2011). Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per giorni 14 (quattordici) in gare ufficiali e con l’ammenda di € 1.400,00 per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di…
Incarico, Massime
Massima n. 285626
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 6 aprile 2011 – www.coni.it Parti: Sig. S.S. / Sig. S.A. Massima: E’ valido ed efficace il mandato tra l’agente ed il calciatore anche se mancante della indicazione del compenso dovuto all’agente del calciatore, previsto quale contenuto necessario del mandato “a pena di nullità” dall’art. 16 comma 5 del Regolamento Agenti 2010, applicabile ratione temporis a siffatto contratto. Il Mandato, infatti, reca sbarrate le parti del modulo relative alla indicazione del compenso. Dunque, il Mandato contiene, come…
Compenso, Massime
Massima n. 285624
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 16 giugno 2011 – www.coni.it Parti: Dott. B.C. / U.S. Triestina Calcio SpA Massima: L’agente di calciatore ha diritto ad ottenere il pagamento da parte della società di quanto pattuito in contratto oltre interessi moratori ex art 5 D.Lvo 231/2002 dalla data di maturazione del credito (tesseramento del calciatore) sino al soddisfo per aver, in adempimento del mandato, procurato il tesseramento del calciatore. La disciplina contenuta nel richiamato Decreto Legislativo deve ritenersi applicabile alla fattispecie in esame, sia perché essa…