RETRIBUZIONE Art. 17 Regolamento F.I.G.C. Agente di Calciatori – Compenso 1. L’Agente deve rilasciare idonea documentazione fiscale secondo le vigenti norme[1] [2]. 2. L’importo del compenso dovuto all’Agente che ha ricevuto un mandato da un calciatore è calcolato sulla base del reddito lordo annuo del calciatore, secondo quanto risulta dal contratto depositato e ratificato, compresi eventuali compensi straordinari una-tantum dovuti alla firma del contratto. Nel calcolo della retribuzione non rientra il valore di altri benefits , i premi a…