RISOLUZIONE – REVOCA E RECESSO Art. 18 Regolamento F.I.G.C. Agente di Calciatori – Risoluzione e revoca del mandato 1. Le parti (Agente, calciatore, società) possono risolvere consensualmente l’incarico, regolando tutti i rapporti, in qualunque momento, con apposito accordo debitamente sottoscritto, depositato o inviato mediante lettere raccomandata a.r, entro il termine di venti giorni, presso la segreteria della Commissione Agenti. 2. Il calciatore o la società può revocare l’incarico all’Agente con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata…