Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 97/CDN del 22 Giugno 2010 n. 5 – www.figc.it Impugnazione – istanza: (198) – Deferimento della Procura Federale a carico della società ASD Calcio a 5 2007 (nota n. 4791/710pf09-10/AM/ma dell’11.2.2010). Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per Euro 1.500,00 a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS per aver omesso di depositare il contratto economico con l’allenatore che prevedeva il solo rimborso spese.