F.I.F.A. – Commissione per lo Status dei Calciatori (2012-2013) – controversie tra società – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione del Giudice Unico della Commissione per lo Status dei Calciatori a Zurigo, in Svizzera,il 14 novembre 2012, da Geoff Thompson (Inghilterra) Giudice unico della Commissione per lo Status dei Calciatori, sulla domanda presentata dal club, X, come Richiedente contro il club, Z, come convenuto per quanto riguarda una controversia contrattuale tra le parti e relativa al giocatore B
F.I.F.A. - Commissione per lo Status dei Calciatori (2012-2013) – controversie tra società - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione del Giudice Unico della Commissione per lo Status dei Calciatori a Zurigo, in Svizzera,il 14 novembre 2012,
da
Geoff Thompson (Inghilterra)
Giudice unico della Commissione per lo Status dei Calciatori,
sulla domanda presentata dal club,
X,
come Richiedente
contro il club,
Z,
come convenuto
per quanto riguarda una controversia contrattuale tra le parti
e relativa al giocatore B
I. I fatti del caso di specie
1. Il 5 gennaio 2011, il Club, X del paese P (di seguito: l'attore), e il club, Z del Paese T (in prosieguo: il Resistente), hanno firmato un accordo di trasferimento (di seguito: l'accordo) per il trasferimento del giocatore B ( in prosieguo: il giocatore) dall’attore al Resistente.
2. Secondo l'articolo 2 b. del contratto le parti hanno convenuto di una "tassa di trasferimento supplementare per un importo netto di 125.000 euro (...) per il trasferimento definitivo di B (...), dovuta in caso di qualificazione del club Z alla fase a gironi di Champion League concorrenza nella stagione sportiva 2011/2012; pagata al 30 agosto 2011 ".
3. In data 11 aprile 2012, l'attore ha presentato un reclamo alla FIFA contro il convenuto in relazione al contratto. In particolare, l'attore ha chiesto il pagamento di 125.000 euro, dal momento che il Resistente ha giocato in UEFA Champions League (in prosieguo: UCL) fase a gironi della stagione 2011/2012.
4. A questo proposito, l'attore ha dichiarato che il Resistente ha giocato inizialmente nella UCL turno di qualificazione, ma dal momento che il club, F del paese T (di seguito: Club F), è stato espulso dalla detta concorrenza, presumibilmente a causa del suo coinvolgimento "nel paese T affari della corruzione ", l'intervistato è stato qualificato per la fase a gironi della competizione, al posto di Club F.
5. Pertanto, le affermazioni dell'attore che la condizione di cui all'articolo 2 b. del contratto (cioè la qualificazione alla fase a gironi della UCL) erano state soddisfatte. In particolare, l'attore ha ricordato art. 2, sezione 2.10 del Regolamento della UEFA Champions League 2011/2012 (di seguito: il Regolamento di UCL), secondo la quale, presumibilmente, "un club che non è ammesso al concorso è sostituita dalla seguente squadra meglio piazzata in cima campionato nazionale della stessa associazione ".
6. Inoltre, l'attore ha spiegato che il vincitore del campionato del paese T ha il diritto di essere ammesso alla fase a gironi di UCL senza giocare alcuna partita di qualificazione (cfr. allegato I bis del Regolamento di UCL), e che il secondo classificato del campionato inizia l'UCL dal terzo turno preliminare. Secondo la ricorrente, in considerazione del fatto che il club F non era conforme con la condizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2.04 (g) del Regolamento di UCL, l'intervistato è stato dichiarato come il team di rappresentare il paese T. Tale fondo, presumibilmente , ha stabilito che qualsiasi club "essendo stata direttamente o indirettamente coinvolti nella predisposizione o di influenzare gli esiti delle gare a livello nazionale o internazionale non è ammesso alle competizioni UEFA".
7. L'attore inoltre ha dichiarato che, per mezzo di una lettera datata 14 Ottobre 2011 inviata dal convenuto, è stato informato che il Resistente si rifiuto di pagare l'importo richiesto si riferisce, in particolare, dell'art. 2, paragrafo 2.04 (a) del Regolamento di UCL che prevede che "per essere ammessi a partecipare alla gara di UEFA Champions League, un club deve essersi qualificato in base al merito sportivo".
8. Secondo la ricorrente, è necessario il criterio di ammissione al fine di consentire un club per partecipare al concorso (da gironi di qualificazione o da altre fasi).
9. Nella sua risposta, il convenuto ha respinto la domanda in pieno. In particolare, il convenuto ha ritenuto che la formulazione dell'art. 2 b. dell'accordo "dovuto in caso di qualificazione del club Z alla fase a gironi della competizione Champions League nella stagione sportiva 2011/2012" deve essere interpretato come se le parti hanno concordato una somma aggiuntiva dovuta al raggiungimento di meriti sportivi, con l'aiuto di giocatore ha, necessaria per qualificarsi per la competizione e non, secondo l'interpretazione della ricorrente, in caso di ammissione alla fase a gironi di UCL in qualsiasi circostanza.
10. Il Resistente ha insistito che non si è qualificato per la fase a gironi di UCL per meriti sportivi, cioè vincendo il paese T Super League o sconfiggendo altre squadre nelle qualificazioni della UCL, ma, al contrario, è stato ammesso alla UCL fase a gironi con una decisione della Commissione di Emergenza UEFA.
11. Inoltre, il convenuto ha sottolineato che la clausola aveva anche lo scopo di compensare l'attore per il rilascio del giocatore che potrebbe contribuire a raggiungere "obiettivi sportivi". Infine, il convenuto ha indicato anche il fatto che, nel momento in cui il giocatore è arrivato, la squadra era leader del paese T Super League e che nella seconda metà della stagione il convenuto ha perso tre partite e ha avuto un pareggio che ha portato alla perdita del campionato.
12. Nella sua replica, l'attore ha mantenuto la sua richiesta e ha ribadito la sua posizione precedente. Per questo, ha aggiunto che la perdita del primo posto in campionato dal Resistente è irrilevante e non può essere legato alla presenza del giocatore, dato che i risultati dipendono dalla preparazione di tutta la squadra.
13. Nella sua posizione finale, il resistente ha ribadito la sua posizione precedente, e ha sottolineato che "la qualificazione si intende solo raggiungendo meriti sportivi, come prescritto nel regolamento della UCL 2011-2012".
II. Considerazioni del giudice unico della Commissione per lo Status dei Calciatori
1. Prima di tutto, il giudice unico della Commissione per lo Status dei Calciatori (di seguito: il giudice unico) ha analizzato quali siano le regole procedurali applicabili alla questione a portata di mano. A questo riguardo, si è riferito art. 21 par. 2 e 3, della regolamentazione riguardante le procedure del Comitato lo status dei calciatori e la Camera di Risoluzione delle Dispute (edizione 2008). La presente questione è stata sottoposta alla FIFA, l'11 aprile 2012, quindi dopo il 1 luglio 2008. Pertanto, il giudice unico ha concluso che l'edizione 2008 delle norme procedurali (in prosieguo: le norme procedurali) è applicabile alla questione in esame.
2. Successivamente, il giudice unico ha analizzato che era applicabile nel merito della questione edizione del Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori. A questo riguardo, si è richiamato, da un lato, dell'art. 26 par. 1 e 2 della edizione 2010 del Regolamento sullo status e trasferimento dei calciatori e, d'altra parte, il fatto che la richiesta è stata presentata con la FIFA in data 11 aprile 2012. In considerazione di ciò, il giudice unico ha concluso che l'edizione 2010 del Regolamento FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (di seguito: il Regolamento) è applicabile al caso in esame nel merito.
3. Inoltre, il giudice unico ha confermato che, sulla base dell'art. 3 par. 1, del regolamento di procedura in relazione con l'arte. 23 par. 1 e 3, nonché dall'art. 22 lit. f), del Regolamento, era competente a trattare la presente questione in quanto riguardava una controversia tra due club affiliati a due associazioni diverse.
4. La sua competenza e le norme vigenti che sono stati istituiti, ed entrando nel merito della questione, il giudice unico ha iniziato riconoscendo i fatti di cui sopra, nonché le argomentazioni e la documentazione presentata dalle parti.
5. In tal modo, il giudice unico ha ripristinato il contenuto del contratto di trasferimento stipulato tra l'attore e il convenuto, il 5 gennaio 2011 e, in particolare, il contenuto dell'articolo 2, b. del contratto di cui l'attore ha diritto ad una "tassa di trasferimento supplementare per un importo netto di 125.000 euro (...) per il trasferimento definitivo di B (...), dovuta in caso di qualificazione del club Z alla fase a gironi di Champions League concorrenza nella stagione sportiva 2011/2012; pagato al 30 agosto 2011 ".
6. Inoltre, il giudice unico ha osservato che il ricorrente, nella sua pretesa di FIFA, aveva sostenuto che, anche se il convenuto aveva partecipato alla fase a gironi della UCL stagione 2011-2012, che aveva omesso di procedere con il pagamento della somma di euro 125.000 concordati nel contratto di cessione.
7. A questo proposito, il giudice unico ha riconosciuto che il ricorrente ha il diritto a ricevere l'indennità di trasferimento supplementare in considerazione del fatto che il Resistente aveva partecipato alla fase a gironi della relativa stagione UCL, indipendentemente della circostanza di qualificazione con successo . In particolare, l'attore ha titolo attesa la partecipazione del Resistente alla fase a gironi di UCL al posto del club di F, quest'ultimo essendo stato espulso dalla competizione presumibilmente a causa del suo coinvolgimento in "corruzioni affari".
8. Il giudice unico ha continuato a prendere in considerazione la presentazione del Resistente in questo senso. In questo modo, ha preso atto che, in risposta alla richiesta, il Resistente ha respinto la domanda in piena sottolineare che l'interpretazione da parte del richiedente la formulazione dell'articolo 2, b. non è corretto. In questo senso, il giudice unico ha riconosciuto che, secondo il convenuto, la formulazione della clausola "dovuto in caso di qualificazione del club Z alla fase a gironi della competizione Champions League nella stagione sportiva 2011/2012" doveva essere interpretato come se le parti avessero concordato una somma aggiuntiva dovuta al raggiungimento di meriti sportivi, con l'aiuto dei giocatori necessari per qualificarsi per la competizione e non, come sostenuto dal ricorrente, in caso di ammissione alla fase a gironi di UCL in qualsiasi circostanza.
9. In continuazione, il giudice unico ha osservato che, l'attore ha mantenuto la sua posizione e ha ritenuto che le prestazioni del convenuto nel campionato nazionale dipende dalla preparazione di tutta la squadra e non può essere legato solo alla presenza del giocatore.
10. Il giudice unico ha riconosciuto che, nella sua posizione definitiva, il convenuto, ancora una volta, di cui la sua precedente posizione e ha ricordato che la qualificazione per la competizione si basa solo su meriti sportivi, come stabilito in UEFA Champions League Regolamenti 2011-2012.
11. Viste le divergenze di opinioni tra le parti per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 2 b. del contratto, il giudice unico ha analizzato attentamente il contenuto di detto articolo. A questo proposito, il giudice unico ha ricordato la formulazione dell'articolo 2, lettera b, che ha dichiarato che "la squadra B pagherà una tassa di trasferimento supplementare per un importo netto di 125.000 euro (...) per il trasferimento definitivo di B (...). Dovuta in caso di qualificazione del club Z alla fase a gironi di Champion League competizione nella stagione sportiva 2011/2012; pagato al 30 agosto 2011 ". Il giudice unico ha concluso che detta disposizione non ha specificato in quali circostanze il convenuto è stato a qualificarsi per la fase a gironi della UEFA Champions League, stagione 2011-2012, al fine per il ricorrente di aver diritto ad un indennizzo di trasferimento supplementare.
12. Inoltre, il giudice unico ha tenuto a sottolineare che il Resistente aveva certamente approfittato finanziariamente dalla sua partecipazione alla fase a gironi della UCL, una circostanza che doveva essere presa in considerazione.
13. Inoltre, per quanto riguarda l'affermazione della convenuta secondo la quale l'articolo 2 b. avuto l'intenzione di compensare l'attore nel caso il rilascio del giocatore avrebbe contribuito a raggiungere "obiettivi sportivi", il giudice unico ha osservato che l'accordo non contiene alcuna formulazione relativa alle prestazioni del giocatore. In particolare, il giudice unico ha osservato che l'obbligo di pagamento, come stipulato nel contratto, è stato cioè non subordinato le prestazioni del giocatore.
14. Nel complesso e, dopo un attento esame, il giudice unico è giunto alla conclusione che la formulazione della clausola è stato chiaro e ha lasciato alcun margine di interpretazione e che in caso di qualificazione del Resistente alla fase a gironi della UEFA Champions League 2011-2012, il convenuto ha l’obbligo di pagamento a prescindere dal fatto che il giocatore aveva effettivamente contribuito a detta qualifica.
15. A questo proposito, il giudice unico ha osservato che il convenuto non ha contestato che essa non ha fatto il pagamento di 125.000 euro per l'attore, essendo l'importo concordato in caso di qualificazione alla fase a gironi della UCL, stagione 2011-2012. Di conseguenza, il giudice unico ha concluso che, alla luce dell'interpretazione data al contestato articolo, in tal modo che il pagamento supplementare è diventato automaticamente esigibili in vista della partecipazione del Resistente al concorso di cui sopra, il giudice unico è giunto alla conclusione che il Resistente dovuto pagare al ricorrente l'importo di EUR 125.000, come previsto dall'articolo 2, b. del contratto.
16. Infine, il giudice unico di cui all'art. 25 par. 2 del Regolamento, in combinazione con l'art. 18 par. 1, del regolamento di procedura, secondo la quale, nell'ambito di un procedimento dinanzi alla commissione per lo status dei calciatori tra cui il suo giudice unico, le spese corrispondono ad un importo massimo di CHF 25'000. La disposizione precisa inoltre che i costi sono a carico in considerazione del grado di successo nel procedimento delle parti (cfr. art. 18 par. 1, del regolamento di procedura).
17. Nel rispetto di quanto sopra, e tenuto conto che la pretesa del ricorrente è stata accettata, il giudice unico ha concluso che le spese processuali sono a carico del dichiarante.
18. Secondo l'allegato A del regolamento di procedura, le spese del procedimento devono essere riscossa sulla base del valore della controversia.
19. Su tale base, il giudice unico ha ritenuto che l'importo da prendere in considerazione nel presente procedimento è 125.000 euro legato alla pretesa del ricorrente. Di conseguenza, il giudice unico ha concluso che l'importo massimo di spese del procedimento corrisponde a 15'000 franchi (cfr. tabella di cui all'allegato A).
20. Considerando che il caso in questione non si pongono particolari difficoltà di fatto e che è stato giudicato valere dal giudice unico e non Commissione per lo Status dei Calciatori in collegio, il giudice unico ha determinato i costi del procedimento in corso per l'importo di CHF 12'000.
21. A questo proposito, il giudice unico ha tenuto conto che l'attore aveva già pagato un anticipo di spese per un importo di CHF 4000 ai sensi dell'art. 17 delle norme procedurali. Pertanto, il giudice unico ha deciso che l'importo di CHF 4000 deve essere pagato da parte del Resistente direttamente al ricorrente e che l'importo di CHF 8.000 deve essere pagato dal Resistente direttamente alla FIFA.
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III. Decisione del giudice unico di Commissione per lo Status dei Calciatori
1. La pretesa del ricorrente, club X, è accettato.
2. Il Resistente, club Z, deve pagare al ricorrente, Club X, l'importo di euro 125.000, entro 30 giorni dalla notifica della presente decisione.
3. Se la somma di cui sopra non è pagata entro il termine sopra indicato, un tasso di interesse del 5% annuo si applica a decorrere dalla scadenza del termine e la presente questione è sottoposta, su richiesta, alla Commissione Disciplinare della FIFA, per l'esame e un decisione formale.
4. L'importo finale delle spese del procedimento per un importo di CHF 12'000 deve essere pagato da parte del Resistente, club Z, entro 30 giorni dalla notifica della presente decisione come segue:
4.1 L'importo di CHF 8.000 deve essere pagato alla FIFA sul seguente conto corrente bancario con riferimento al caso nr.:
UBS Zurigo
Numero di conto 366.677.01U (Stato FIFA Players ')
Numero 230 Cancellazione
IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701 U
SWIFT: UBSWCHZH80A
4.2 L'importo di CHF 4000 deve essere pagato direttamente al Richiedente, club X.
5. Il Richiedente, Club X, è diretta ad informare il convenuto, club Z, immediatamente e direttamente il numero di conto a cui le rimesse devono essere fatte e di notificare il giudice unico della Commissione per lo Status dei Calciatori di ogni pagamento ricevuto.
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Nota relativa alla decisione motivata (ricorso):
Ai sensi dell'art. 67 par. 1 dello Statuto della FIFA, la decisione può essere impugnata davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato al CAS direttamente entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione, e deve contenere tutti gli elementi di cui al punto 2 delle direttive emanate dal CAS, una copia della quale si allega al presente regolamento. Entro ulteriori 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di impugnazione, il ricorrente deve depositare una breve indicando i fatti e gli argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive).
L'indirizzo completo e il numero di contatto del CAS sono i seguenti:
Tribunale Arbitrale dello Sport
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne
Svizzera
Tel: +41 21 613 50 00
Fax: +41 21 613 50 01
e-mail: info@tas-cas.org
www.tas-cas.org
Per il giudice unico del
Comitato per lo Status dei Calciatori
Jérôme Valcke
Segretario Generale
All.. Direttive CAS________________________________________ F.I.F.A. - Players' Status Committee (2012-2013) – club vs. club disputes – official version by www.fifa.com - Decision of the Single Judge
of the Players’ Status Committee
passed in Zurich, Switzerland, on 14 November 2012,
by
Geoff Thompson (England)
Single Judge of the Players’ Status Committee,
on the claim presented by the club,
X,
as Claimant
against the club,
Z,
as Respondent
regarding a contractual dispute between the parties
and relating to the player B
I. Facts of the case
1. On 5 January 2011, the country P club, X (hereinafter: the Claimant), and the country T club, Z (hereinafter: the Respondent), signed a transfer agreement (hereinafter: the agreement) for the transfer of the player B (hereinafter: the player) from the Claimant to the Respondent.
2. According to article 2 b. of the agreement the parties agreed to an “additional transfer fee in the net amount of 125.000 EURO (…) for definitive transfer of B (…); due in the case of the qualification of the club Z to the group stage of Champion League competition in the sport season 2011/2012; paid till 30 August 2011”.
3. On 11 April 2012, the Claimant lodged a claim with FIFA against the Respondent in relation with the agreement. In particular, the Claimant requested the payment of EUR 125,000, since the Respondent played in the UEFA Champions League (hereinafter: UCL) group stage of the season 2011/2012.
4. In this respect, the Claimant held that the Respondent played initially in the UCL qualifying round, but since the country T club, F (hereinafter: club F), was expelled from the said competition, allegedly due to its involvement “in the country T corruption affairs”, the Respondent was qualified for the group stage of the competition, in place of club F.
5. Therefore, the Claimant claims that the condition under article 2 b. of the agreement (i.e. the qualification to the group stage of the UCL) had been fulfilled. In particular, the Claimant recalled art. 2, section 2.10 of the Regulations of the UEFA Champions League 2011/2012 (hereinafter: the UCL Regulations) according to which, allegedly, “a club which is not admitted to the competition is replaced by the next best-placed club in the top domestic league championship of the same association”.
6. Moreover, the Claimant explained that the winner of the country T league is entitled to be admitted to the UCL group stage without playing any qualifying game (cf. annex Ia of the UCL Regulations), and that the runner-up of the domestic league starts the UCL from the third qualifying round. According to the Claimant, in view of the fact that club F did not conform with the condition provided in article 2, section 2.04 (g) of the UCL Regulations, the Respondent was declared as the team to represent country T. Said provision, allegedly, established that any club “having been directly or indirectly involved in arranging or influencing outcomes of the matches a national or international level is not admitted to the UEFA competitions”.
7. The Claimant additionally held that, by means of a letter dated 14 October 2011 sent by the Respondent, it was informed that the Respondent refuses to pay the requested amount referring, in particular, to art. 2, section 2.04 (a) of the UCL Regulations stipulating that “to be eligible to participate in the UEFA Champions League competition, a club must have qualified for the competition on sporting merit”.
8. According to the Claimant, the admission criteria is needed in order to enable a club to enter the competition (from qualifying rounds or from other stages).
9. In its response, the Respondent rejected the claim in full. In particular, the Respondent held that the wording of art. 2 b. of the agreement “due in the case of qualification of the club Z to the group stage of the Champions League competition in the sport season 2011/2012” is to be interpreted as if the parties agreed on an additional sum payable upon achieving sporting merits, with the help of transferred player, required to qualify for the competition and not, as per the Claimant’s interpretation, in case of admission to the UCL group stage under any circumstances.
10. The Respondent insisted that it did not qualify to the UCL group stage for sporting merits, i.e. by winning the country T Super League or by defeating other teams in the qualifying rounds of the UCL, but, on the contrary, it was admitted to the UCL group stage with a decision of the UEFA Emergency Panel.
11. Additionally, the Respondent pointed out that the clause had also the scope of compensating the Claimant for the release of player which could contribute in achieving “sporting goals”. Finally, the Respondent also referred to the fact that, at the time the player arrived, the team was leader of the country T Super League and that on the second half of the season the Respondent lost three games and had a draw which lead to the loss of the championship.
12. In its replica, the Claimant maintained its claim and reiterated its previous position. To that, it added that the loss of the first place in the League from the Respondent is irrelevant and cannot be related to the player’s presence, since the results depend on the preparation of the whole team.
13. In its final position, the Respondent reiterated its previous position and it stressed that “qualifying shall only mean reaching sporting merits as prescribed in the Regulations of the UCL 2011-2012”.
II. Considerations of the Single Judge of the Players’ Status Committee
1. First of all, the Single Judge of the Players’ Status Committee (hereinafter: the Single Judge) analysed which Procedural Rules are applicable to the matter at hand. In this respect, he referred to art. 21 par. 2 and 3 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (edition 2008). The present matter was submitted to FIFA on 11 April 2012, thus after 1 July 2008. Therefore, the Single Judge concluded that the 2008 edition of the Procedural Rules (hereinafter: the Procedural Rules) is applicable to the matter at hand.
2. Subsequently, the Single Judge analysed which edition of the Regulations on the Status and Transfer of Players was applicable as to the substance of the matter. In this respect, he referred, on the one hand, to art. 26 par. 1 and 2 of the 2010 edition of the Regulations on the Status and Transfer of Players and, on the other hand, to the fact that the claim was lodged with FIFA on 11 April 2012. In view of this, the Single Judge concluded that the 2010 edition of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (hereinafter: the Regulations) is applicable to the case at hand as to the substance.
3. Furthermore, the Single Judge confirmed that, on the basis of art. 3 par. 1 of the Procedural Rules in connection with art. 23 par. 1 and 3 as well as art. 22 lit. f) of the Regulations, he was competent to deal with the present matter since it concerned a dispute between two clubs affiliated to two different associations.
4. His competence and the applicable regulations having been established, and entering into the substance of the matter, the Single Judge started by acknowledging the above-mentioned facts as well as the arguments and the documentation submitted by the parties.
5. In doing so, the Singe Judge reverted to the content of the transfer agreement concluded between the Claimant and the Respondent on 5 January 2011 and, in particular, to the content of article 2 b. of the agreement which entitled the Claimant to an “additional transfer fee in the net amount of 125.000 EURO (…) for definitive transfer of B (…); due in the case of the qualification of the club Z to the group stage of Champion League competition in the sport season 2011/2012; paid till 30 August 2011”.
6. Furthermore, the Single Judge noted that the Claimant, in its claim to FIFA, had argued that although the Respondent had participated in the group stage of the UCL 2011-2012 season, it had failed to proceed with the payment of the amount of EUR 125,000 agreed upon in the transfer agreement.
7. In this respect, the Single Judge acknowledged that the Claimant asserted having the right to receive the additional transfer fee in view of the fact that the Respondent had participated in the group stage of the relevant UCL season, irrespectively of the circumstances under which said qualification happened. In particular, the Claimant referred to the qualification of the Respondent to the UCL group stage in place of club F, the latter having been expelled from the competition allegedly due to its involvement in “corruptions affairs”.
8. The Single Judge went on to consider the Respondent’s submission in this respect. By doing so, he took due note that in response to the claim, the Respondent rejected the claim in full emphasising that the interpretation by the Claimant of the wording of article 2 b. was incorrect. In this sense, the Single Judge acknowledged that, according to the Respondent, the wording of the clause “due in case of qualification of the club Z to the group stage of the Champions League competition in the sport season 2011/2012” had to be interpreted as if the parties agreed on an additional sum payable upon achieving sporting merits with the help of the transferred players required to qualify for the competition and not, as claimed by the Claimant, in case of admission to the UCL group stage under any circumstances.
9. In continuation, the Single Judge noted that, the Claimant maintained its position and held that the performance of the Respondent in the national league depends on the preparation of the whole team and cannot be related only to the player’s presence.
10. The Single Judge acknowledged that, in its final position, the Respondent, once again, referred to its previous position and recalled that the qualification to the competition is only based on sporting merits as established in the UEFA Champions League Regulations 2011-2012.
11. In view of the divergent opinions of the parties as to the interpretation of article 2 b. of the agreement, the Single Judge carefully analysed the content of said article. In this respect, the Single Judge recalled the wording of article 2 b., which stated that “club B will pay an additional transfer fee in the net amount of 125.000 EURO (…) for definitive transfer of B (…); due in the case of the qualification of the club Z to the group stage of Champion League competition in the sport season 2011/2012; paid till 30 August 2011”. The Single Judge concluded that said provision did not specify under which circumstances the Respondent had to qualify for the group stage of the UEFA Champions League, season 2011-2012, in order for the Claimant to be entitled to the additional transfer compensation.
12. In addition, the Single Judge was keen to point out that the Respondent had certainly financially profited from its participation to the group stage of the UCL, a circumstance which had to be taken into account.
13. Moreover, with regards to the allegation of the Respondent according to which article 2 b. had the intention to compensate the Claimant in case the release of the player would have contributed in achieving “sporting goals”, the Single Judge noted that the agreement did not contain any wording related to the performance of the player. In particular, the Single Judge noted that the payment obligation, as stipulated in the agreement, was namely not made conditional upon the player’s performance.
14. Overall and after a careful examination, the Single Judge came to the conclusion that the wording of the clause was clear and left no scope of interpretation and that in case of qualification of the Respondent to the group stage of the UEFA Champions League 2011-2012, the Respondent had a payment obligation irrespective of whether or not the player had actually contributed to said qualification.
15. In this respect, the Single Judge noted that the Respondent did not contest that it did not make payment of EUR 125,000 to the Claimant, being the agreed amount in case of qualification to the group stage of the UCL, season 2011-2012. Consequently, the Single Judge concluded that, in view of the interpretation given to the disputed article, thus that the additional payment became automatically due and payable in view of the Respondent’s participation to the abovementioned competition, the Single Judge came to the conclusion that the Respondent had to pay to the Claimant the amount of EUR 125,000, as provided in article 2 b. of the agreement.
16. Lastly, the Single Judge referred to art. 25 par. 2 of the Regulations in combination with art. 18 par. 1 of the Procedural Rules, according to which, in proceedings before the Players’ Status Committee including its Single Judge, costs in the maximum amount of CHF 25’000 are levied. The relevant provision further states that the costs are to be borne in consideration of the parties’ degree of success in the proceedings (cf. art. 18 par. 1 of the Procedural Rules).
17. In respect of the above, and taking into account that the claim of the Claimant has been accepted, the Single Judge concluded that the procedural costs are to be borne by the Respondent.
18. According to Annex A of the Procedural Rules, the costs of the proceedings are to be levied on the basis of the amount in dispute.
19. On that basis, the Single Judge held that the amount to be taken into consideration in the present proceedings is EUR 125,000 related to the claim of the Claimant. Consequently, the Single Judge concluded that the maximum amount of costs of the proceedings corresponds to CHF 15,000 (cf. table in Annex A).
20. Considering that the case at hand did not pose particular factual difficulty and that it was adjudicated upon by the Single Judge and not the Players’ Status Committee in corpore, the Single Judge determined the costs of the current proceedings to the amount of CHF 12,000.
21. In this respect, the Single Judge took into account that the Claimant had already paid an advance of costs in the amount of CHF 4,000 in accordance with art. 17 of the Procedural Rules. Therefore, the Single Judge decided that the amount of CHF 4,000 has to be paid by the Respondent directly to the Claimant and that the amount of CHF 8,000 has to be paid by the Respondent directly to FIFA.
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III. Decision of the Single Judge of the Players’ Status Committee
1. The claim of the Claimant, club X, is accepted.
2. The Respondent, club Z, has to pay to the Claimant, club X, the amount of EUR 125,000, within 30 days as from the notification of this decision.
3. If the aforementioned sum is not paid within the aforementioned deadline, an interest rate of 5% per year will apply as of expiry of the time-limit and the present matter shall be submitted, upon request, to FIFA’s Disciplinary Committee, for consideration and a formal decision.
4. The final amount of costs of the proceedings in the amount of CHF 12,000 is to be paid by the Respondent, club Z, within 30 days as from the notification of the present decision as follows:
4.1 The amount of CHF 8,000 has to be paid to FIFA to the following bank account with reference to case nr.:
UBS Zurich
Account number 366.677.01U (FIFA Players’ Status)
Clearing number 230
IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701U
SWIFT: UBSWCHZH80A
4.2 The amount of CHF 4,000 has to be paid directly to the Claimant, club X.
5. The Claimant, club X, is directed to inform the Respondent, club Z, immediately and directly of the account number to which the remittances are to be made and to notify the Single Judge of the Players’ Status Committee of every payment received.
*****
Note relating to the motivated decision (legal remedy):
According to art. 67 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives).
The full address and contact numbers of the CAS are the following:
Court of Arbitration for Sport
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne
Switzerland
Tel: +41 21 613 50 00
Fax: +41 21 613 50 01
e-mail: info@tas-cas.org
www.tas-cas.org
For the Single Judge of the
Players’ Status Committee
Jérôme Valcke
Secretary General
Encl. CAS directives
Share the post "F.I.F.A. – Commissione per lo Status dei Calciatori (2012-2013) – controversie tra società – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione del Giudice Unico della Commissione per lo Status dei Calciatori a Zurigo, in Svizzera,il 14 novembre 2012, da Geoff Thompson (Inghilterra) Giudice unico della Commissione per lo Status dei Calciatori, sulla domanda presentata dal club, X, come Richiedente contro il club, Z, come convenuto per quanto riguarda una controversia contrattuale tra le parti e relativa al giocatore B"