.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/CFA del 23 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 072/CFA del 26 Gennaio 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO SIG. GIORDANI PAOLO AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER ANNI 4; – AMMENDA DI € 20.000, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMI 1 E 5 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 19 DELLO STATUTO F.I.G.C, 21 COMMI 2, 3 E 37 COMMA 1 N.O.I.F., IN ORDINE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ A.C. LEGNANO S.R.L. (nota n. 439/744 pf12-13 AM/ma del 10.7.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 19/TFN del 10.9.2015)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/CFA del 23 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 072/CFA del 26 Gennaio 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO SIG. GIORDANI PAOLO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER ANNI 4; - AMMENDA DI € 20.000, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMI 1 E 5 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 19 DELLO STATUTO F.I.G.C, 21 COMMI 2, 3 E 37 COMMA 1 N.O.I.F., IN ORDINE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ A.C. LEGNANO S.R.L. (nota n. 439/744 pf12-13 AM/ma del 10.7.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 19/TFN del 10.9.2015)
Il Procuratore Federale, con provvedimento del 19.6.2015, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, tra gli altri, il signor Paolo Giordani per le seguenti violazioni; a) art. 1, comma 1, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S., ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis comma 5 C.G.S., per aver conseguito, insieme al signor Paolo Alberto Scrabole, il controllo della AC Legnano Calcio Srl per il tramite del signor Boris Dimitry Sobrino, in qualità di fiduciario, che acquistava per loro conto, senza il pagamento di alcuna somma, il 95% delle quote sociali; b) art. 1, comma 1, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S., ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis, comma 5, C.G.S. in relazione all’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per aver effettivamente svolto il ruolo di amministratore e dirigente della Società AC Legnano Srl dal 20.11.2009 al maggio 2010 senza aver comunicato alla competente Lega Nazionale Professionisti la propria carica; c) art. 1, comma 1, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S., ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis, comma 5, C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto F.I.G.C., in qualità di amministratore di fatto, direttore finanziario della AC Legnano Calcio S.r.l. e socio di riferimento dal 20.11.2009 al maggio 2010 per aver sottoscritto l’aumento di capitale con assegni mai effettivamente versati nelle casse sociali e poi restituiti alla Società emittente; d) art. 1, comma 1, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S., ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis, comma 5, C.G.S. in relazione all’applicazione dell’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. e all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C. in qualità di amministratore di fatto, direttore finanziario della Società AC Legnano Calcio Srl e socio di riferimento dal 20.11.2009 al maggio 2010, per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società e il dissesto economico – patrimoniale che hanno determinato il fallimento della stessa. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 19/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016) in data 10.9.2015, in accoglimento del deferimento proposto dal Procuratore Federale (fallimento della Società AC Legnano Calcio S.r.l.), ha inflitto al signor Paolo Giordani le sanzioni di 4 (quattro) anni di inibizione ed € 20.000,00 (ventimila/00) di ammenda. L’interessato, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Mastromatteo del Foro di Napoli, ha proposto il presente reclamo chiedendo il proscioglimento e, in via subordinata, la riduzione al minimo delle sanzioni. In particolare, il reclamante ha rappresentato che la memoria presentata dal signor Boris Dimitry Sobrino andrebbe letta anche con riferimento a quanto dallo stesso dichiarato durante le sue audizioni del 4 e 5 aprile 2013, dalle quali risulterebbe che, contrariamente a quanto sostenuto nella decisione impugnata, il signor Giordani ha svolto solo il ruolo di consulente finanziario per lo Scrabole, ma non sarebbe mai entrato nella gestione, neppure di fatto, della AC Legnano Calcio S.r.l.. In definitiva, il reclamante ha sostenuto di avere svolto un mero ruolo di consulente finanziario e di avere frequentato la sede della AC Legnano Calcio S.r.l. esclusivamente per verificare le scritture contabili della stessa nell’interesse della Advising Financial Company, Società della quale era procuratore. Il reclamo è infondato e va di conseguenza respinto. Dalla relazione della Procura Federale in 27.12.2013, infatti, emerge con una certa evidenza il ruolo di socio occulto ed amministratore di fatto della AC Legnano Calcio S.r.l. svolto dal signor Paolo Giordani. Tale ruolo, in special modo, è confermato dalle dichiarazioni rese dai dipendenti, giocatori e collaboratori della Società fallita. In proposito, è sufficiente rilevare come dalla relazione della Procura emergano le dichiarazioni concordanti rese in tale senso da Luigi Abate, direttore sportivo del Legnano sino al giugno 2009 (“…. Di fatto devo dire che, per una mia impressione, nelle poche volte che mi sono interfacciato con loro due, era Giordani che sembrava essere il vero presidente …”), Giuseppe Scienza, allenatore del Legnano nella Stagione Sportiva 2009/2010 (“… La persona che si rapportava più direttamente con me e il direttore sportivo e la squadra era Giordani …”), Lorenzo Marietti, già giocatore e capitano del Legano (“… Non so che ruolo formale avesse Giordani ma era di sicuro un dirigente…. “) nonché da altri tesserati. Di talché, appare comprovato dall’analitica attività di indagine svolta dalla Procura Federale che il signor Paolo Giordani abbia esercitato per un significativo periodo, nel biennio precedente alla dichiarazione di fallimento della A.C. Legnano S.r.l. (sentenza del Tribunale di Milano depositata in data 29.9.2011), il ruolo di amministratore di fatto della detta Società La decisione del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, si presenta ragionevole, in considerazione del ruolo di fatto svolto dal reclamante nell’ambito societario, e le sanzioni irrogate sono proporzionate alle violazioni ascrivibili al deferito. Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Giordani Paolo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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1. RICORSO SIG. GIORDANI PAOLO AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER ANNI 4; – AMMENDA DI € 20.000, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMI 1 E 5 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 19 DELLO STATUTO F.I.G.C, 21 COMMI 2, 3 E 37 COMMA 1 N.O.I.F., IN ORDINE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ A.C. LEGNANO S.R.L. (nota n. 439/744 pf12-13 AM/ma del 10.7.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 19/TFN del 10.9.2015)"