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• Anno: 2021
Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 03 del 20/01/2011 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. FIGC n. 107/CGF del 26/11/2010
Parti: A.S.D. Real Nocera Superiore contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e A.S.D. Casertana Calcio
Massima: E’ regolare ai sensi dell’art. 114 NOIF, la partecipazione alla gara del Campionato Nazionale dilettanti, del calciatore che ha disputato la suddetta gara prima che siano decorsi 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima gara del campionato Berretti come “giovane di serie” e solo successivamente acquisito lo status di professionista, poi risolto. Il caso di specie: Il calciatore nato il 4 Aprile 1991, era stato tesserato, all'inizio della stagione sportiva 2010 / 2011, con qualifica di "giovane di serie" (avendo stipulato un contratto di addestramento e formazione tecnica) nella società professionistica, “squadra militante nel campionato di Seconda Divisione della Lega - Pro ". Successivamente, stipulato il contratto da professionista, detto calciatore aveva preso parte alla partita del tornneo D. Berretti (19 settembre 2010). Intervenuta (1°ottobre 2011) la risoluzione di detto rapporto con la società professionistica, il calciatore, in data 7 ottobre 2010, era stato tesserato con la società dilettantistica e, in data 10 ottobre 2010, aveva preso parte alla gara del Campionato Nazionale Dilettanti Serie D, girone I. Avverso il risultato di detta gara, la società ha proposto reclamo al Giudice Sportivo sostenendo " la posizione irregolare di tesseramento " del calciatore Esposito che aveva preso parte alla gara prima che fossero trascorsi " almeno 30 giorni da quando aveva disputato la sua ultima partita come professionista ". Ad avviso del reclamante - nei confronti della società avversaria - si sarebbe dovuta irrogare la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio a tavolino di 3 - 0 (con 3 punti in più in classifica). Il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo osservando: che il giocatore, alla data del 19 settembre 2010 (allorquando aveva preso parte alla gara valevole per il Campionato Nazionale " Dante Berretti ") era tesserato con la Società con il medesimo status iniziale (giovane di serie ex art. 33 NOIF); che il predetto aveva assunto lo status di calciatore professionista soltanto in data 4 ottobre 2010, prendendo poi parte alla suindicata gara; che, pertanto, non si era verificata l'ipotesi di cui all'art. 114 NOIF che riguarda il calciatore già professionista tesserato come dilettante prima del decorso del lasso di tempo di 30 giorni: il calciatore, alla data in cui aveva partecipato alla gara, rivestiva la qualifica di giovane di serie e non era ancora in possesso dello status di professionista, raggiunto solo successivamente (4 ottobre 2010): non avrebbe dovuto rispettare alcun decorso del termine. La decisione del Giudice Sportivo è stata, su appello della società, confermata dalla Corte di Giustizia Federale.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 26 Novembre 2010 n.2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 18 Gennaio 2011 n. 2 e su www.figc.it
Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 10.11.2010
Impugnazione – istanza: 3.Ricorso A.S.D. Real Nocera superiore avverso decisioni merito gara Casertana Calcio/Real Nocera Superiore del 10.10.2010
Massima: E’ in posizione regolare il calciatore che prende parte alla gara del Campionato di Serie D a seguito di risoluzione del precedente rapporto contrattuale con la società professionistica allorquando aveva disputato la sua ultima gara ufficiale del Campionato Nazionale Berretti allorquando rivestiva la qualità di giovane di serie, non trovando pertanto applicazione in tale caso la disposizione di cui all’art. 114 NOIF la quale prevede che “Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista. A sostegno della propria tesi, la reclamante citava alcuni precedenti e riteneva come la corretta interpretazione della norma doveva essere quella che il calciatore, appunto, non solo non poteva essere tesserato – in quanto già professionista – ma non poteva prendere proprio parte alla gara se non trascorsi i 30 giorni. La ricorrente riteneva come la normativa internazionale F.I.F.A. non prendesse in considerazione alcuna distinzione prevista invece dalla normativa interna tra giovani, giovani di serie e giovani di serie in addestramento tecnico. Pertanto, sulla base dei regolamenti internazionali che dovrebbero trovare immediata applicazione nell’ordinamento sportivo nazionale, la posizione del giocatore era sicuramente irregolare. La reclamante prosegue poi nella comparazione della normativa interna con quella internazionale riguardo al trasferimento e/o tesseramento ed alla partecipazione al Campionato Nazionale Beretti. Fatta questa premessa, ritiene la Corte che il ricorso sia infondato. Se è infatti in astratto condivisibile l’assunto in base al quale tesseramento e partecipazione ad una gara sono due concetti che debbono essere unitariamente considerati, finalizzato il divieto – come in precedenza già statuito nelle decisioni richiamate dalla reclamante – ad impedire la concreta utilizzabilità dell’atleta che appunto per poter prendere parte alla gara deve possedere i requisiti di tesserabilità, ferma gli adempimenti burocratici comunque svolti prima del suo impiego, è altrettanto vero che nel concreto, così come risulta dalla documentazione acquisita dal Giudice Sportivo, il calciatore è stato tesserato per la società in data 8.10.2010. Da tale data, pertanto, nei confronti della Società che ha richiesto il tesseramento, lo stesso spiega piena efficacia, potendo la società medesima correttamente impiegarlo. A questo proposito e nei confronti della società stessa, in capo alla quale si è formato un pieno affidamento, stante altresì la portata della normativa nazionale, del legittimo impiego del calciatore medesimo risulta del tutto irrilevante una interpretazione volta a dare prevalenza evolutiva della normativa internazionale. A prescindere da tale assorbente considerazione che chiude ogni aspetto della controversia, solo incidentalmente si rileva che la prevalenza dei principi internazionali, invocata dalla reclamante, potrebbe trovare applicazione solo ed esclusivamente ove venisse fornita prova che vi sarebbero, nel diritto interno, norme in contrasto con detti principi, cosa che nella fattispecie non risulta; afferendo le diverse normative a regolamentare meri diversi aspetti del regime giuridico riguardante i calciatori, ma non potendosi assolutamente affermare un espresso divieto nella normativa internazionale violato da quella interna. Il caso di specie: Il calciatore giovane di serie con società di II Divisione partecipa alla gara in data 19/09/10 alla gara del Campionato Nazionale Berretti. Successivamente stipula il primo contratto da professionista con la medesima società e lo risolve dopo pochi giorni. In seguito si tessera con una società dilettantistica e prende parte alla gara del Campionato di Serie D in data 10/10/10.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 24/CDN del 11 Gennaio 2008 n. 4 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna – CU n. 22 del 28.11.2007 – Campionato di Eccellenza
Impugnazione -
istanza:Reclamo della societa’ AC Dozzese ASD avverso decisioni merito gara Dozzese/Imolese dell’1.11.2007.
Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore che tesserato in precedenza con una società professionistica viene impiegato con una società dilettantistica prima del termine di 30 giorni previsto dall’art. 114 NOIF. La norma di cui all’art. 114 NOIF vieta il tesseramento come dilettante di un calciatore già professionista prima di trenta giorni dalla sua ultima partita da professionista. E’ evidente che tale divieto è rivolto non tanto e non solo ad un astratto tesseramento del calciatore, quanto al suo effettivo utilizzo in una gara. Nessuna rilevanza può avere la ricezione da parte degli organi federali della richiesta di tesseramento. Tale richiesta non autorizza alcunché, né tanto meno può ingenerare alcun legittimo affidamento sulla possibile utilizzazione del calciatore. Obbligo primario di ogni tesserato è conoscere le norme federali come quella prevista dall’art. 114 NOIF. (Nel caso di specie il calciatore era stato schierato nell’ultima gara tra i professionisti in data 7/10/07 ed è stato impiegato nel campionato dilettanti in data 1/11/07)
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 24/CDN del 11 Gennaio 2008 n. 3 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna – CU n. 22 del 28.11.2007 – Campionato di Eccellenza
Impugnazione -
istanza:Reclamo della società US Comacchio Lidi avverso decisioni merito gara Imolese/Comacchio Lidi del 28.10.2007.
Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore che tesserato in precedenza con una società professionistica viene impiegato con una società dilettantistica prima del termine di 30 giorni previsto dall’art. 114 NOIF. La norma di cui all’art. 114 delle NOIF vieta il tesseramento come dilettante di un calciatore già professionista prima di trenta giorni dalla sua ultima partita da professionista. E’ evidente che tale divieto è rivolto non tanto e non solo a un astratto tesseramento del calciatore, quanto al suo effettivo utilizzo in una gara. (Nel caso di specie il calciatore era stato schierato nell’ultima gara tra i professionisti in data 7/10/07 ed è stato impiegato nel campionato dilettanti in data 28/10/07)
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 24 marzo 2006– www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale (F.I.G.C.) pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 18/C del 21/11/05 -
www.figc.it
Parti: Calcio Como S.r.l. contro F.I.G.C. - U.S. Calcio Bolognese
Massima: E’ regolare la partecipazione alla gara del campionato dilettantistico da parte del calciatore professionista, il quale è stato tesserato con la società dilettantistica prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista. La disposizione - mutuata dall’art. 3 del Regolamento F.I.F.A - contenuta nell’ultimo periodo dell’art. 114 N.O.I.F. – secondo cui un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista – sottopone il riacquisto dello status di dilettante da parte del giocatore già professionista ad un termine dilatorio. Al riguardo va in primo luogo rilevato che non appare condivisibile l’interpretazione dell’art. 114 N.O.I.F. data dalla C.A.F. secondo cui la norma esprime un divieto per un calciatore proveniente dal professionismo a partecipare - nell’arco temporale indicato - a gare del Campionato dilettantistico. A tale interpretazione osta il dato letterale della disposizione che disciplina unicamente i termini per il “tesseramento” come dilettante di un calciatore proveniente dal professionismo. Se si dovesse condividere l’interpretazione che della norma fornisce la C.A.F., il tesseramento di un atleta dilettante potrebbe avvenire anche in spregio della disposizione contenuta nell’art. 114 N.O.I.F. purché lo stesso atleta non prenda parte ad alcuna gara per un periodo di trenta giorni dalla sua ultima gara come professionista. Il che non è, poiché la norma entrata in vigore il 1° luglio 2005 disciplina in modo chiaro i termini per dare corso al tesseramento di un calciatore, non quelli per la sua utilizzazione. In secondo luogo, il principio dell’affidamento impone di ritenere che la Società, una volta ottenuto il tesseramento da parte degli organi preposti all’accertamento della regolarità dello stesso, possa ragionevolmente utilizzare immediatamente sul campo il calciatore. In terzo luogo il tesseramento che sia comunque effettuato in violazione del divieto temporaneo sancito dalla norma in esame, deve essere previamente revocato dalla Federazione – o almeno sospeso nella sua efficacia fino al compimento del termine indicato dalla norma - affinché venga meno il titolo del calciatore a scendere in campo e possa darsi luogo a sanzioni legate alla predetta irregolarità, così come dispone il comma 8 del richiamato art. 12 del C.G.S. Nella vigenza del tesseramento, non può infatti sostenersi che un calciatore non abbia titolo a partecipare ad una gara, a meno che non sia squalificato per quella gara o gliene sia preclusa la partecipazione in ragione di una sua qualificazione soggettiva, come ipotizzabile nel caso di limiti all’utilizzazione in campo di atleti per motivi di età o di nazionalità.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 18/C Riunione del 21 novembre 2005 n. 5 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n.48 dell’11.11.2005
Impugnazione -
istanza:Appello Calcio Como avverso decisioni merito gara Como/Colognese del 18.9.2005
Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara, quando in seguito al deferimento del Presidente del Comitato Interregionale, la Commissione Disciplinare ha accertato la posizione irrogale di tesseramento del calciatore, invero, lo stesso, proveniente dai professionisti è stato tesserato come dilettante prima che decorressero 30 giorni dalla sua ultima partita e schierato in campo, prima di tale data.La ratio della norma, l’art. 114 N. O. I. F., è univoca. Un calciatore professionista che perde o rinunzia a detto status può partecipare ad una gara di L. N.D. solo dopo che siano trascorsi trenta giorni dalla sua ultima partecipazione ad una gara di L. N. P.; sul calciatore, e sulla società dilettantistica che intende eventualmente tesserarlo, incombe non solo detto onere di non partecipazione ad una gara prima del decorso del termine di trenta giorni, ma altresì quello di non richiedere illegittimamente il tesseramento prima della decorrenza del detto termine. Nel caso in esame si è verificata proprio quest’ultima ipotesi, poiché il tesseramento del calciatore è stato richiesto ed ottenuto dopo appena 6 giorni dalla presenza in campo in un torneo professionistico. Il comportamento non regolamentare della società, che ha indotto in errore il competente Ufficio Tesseramento del Comitato Interregionale, non può dunque risolversi a suo vantaggio e costituisce violazione delle norme.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 6/Cf del 29 novembre 2002 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: Richiesta del Presidente Federale di interpretazione degli artt. 116 e 117, comma 4, ult. parte, delle N.O.I.F., con riferimento ai calciatori di società successivamente ammesse in serie C2, che hanno risolto il contratto obbligatoriamente sottoscritto, ex art. 116 citato, in favore delle medesime.
Interpretazione: Il divieto di richiedere un nuovo tesseramento da non professionista nella stessa stagione in cui viene stipulato, e poi risolto, un contratto da professionista, per esplicita previsione dell’art. 117, non si applica ai calciatori di cui all’art. 116; conseguentemente, i calciatori delle squadre neo-promosse in Serie C2 sono sottratti alla restrizione contemplata dalla norma di cui all’art 117 comma 4 NOIF.
Interpretazione: I calciatori delle società "ripescate" - cioè delle società che non hanno acquisito sul campo il diritto all’ammissione al Campionato di Serie C2, ma vi sono state ammesse successivamente - possono avvalersi della medesima opportunità prevista per quelli delle società neo-promosse.
Interpretazione: I calciatori delle società "ripescate" - cioè delle società che non hanno acquisito sul campo il diritto all’ammissione al Campionato di Serie C2, ma vi sono state ammesse successivamente - dunque tesserati d’autorità come professionisti, possono, una volta risolto il contratto da professionista, sottoscrivere, nel corso della stessa stagione sportiva, un nuovo tesseramento come non professionista.
Interpretazione: I principi generali, ai quali deve conformarsi l’interpretazione di ogni disposizione normativa, impongono che non possono configurarsi discriminazioni tra soggetti che si trovano o vengono successivamente a trovarsi nella medesima situazione di fatto.
Interpretazione: I calciatori di tutte le Società ammesse al Campionato di Serie C2, senza distinzione tra promosse o "ripescate", per un’ovvia esigenza di coerenza, non possono ricevere un trattamento differenziato, pur essendo auspicabile una modifica dell’art. 116 che sancisca espressamente l’equiparazione di cui trattasi.
Interpretazione: I calciatori delle società “ripescate” al Campionato di Serie C2 debbano avere lo stesso trattamento riservato a quelli delle società promosse al Campionato.