Massima n. 287091

 Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 5/C Riunione del 12 Agosto 2004 n. 1 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 8 del 3.8.2004Impugnazione - istanza:Appello calciatore M.A. avverso il provvedimento di sospensione cautelare per violazione della normativa antidopingMassima: L’art. 25 comma 5 del Regolamento dell’Attività Antidoping (Com. Uff. n. 125/A del 27 gennaio 2004), vieta “la manomissione o il tentativo di manomettere una qualsiasi fase di controllo antidoping”. Nel caso in esame il calciatore ha affermato che non essendo riuscito ad urinare in quantità sufficiente a permettere il controllo medico, riempiva l’apposito contenitore delle urine con “l’aiuto di diverse persone” presenti nelle stanze.
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