Massima n. 290780

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 043/C Riunione del 26 Marzo 2007 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 111 del 2.2.2007 Impugnazione - istanza: 5. RECLAMO PROCURA ANTIDOPING - C.O.N.I. AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 31.8.2007 AL CALCIATORE D.L. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING Massima: Il calciatore, risultato positivo per la presenza nel campione biologico prelevato di Carboxy-Finasteride, in occasione del controllo antidoping disposto per la gara, è sanzionato con la squalifica per anni 1 a decorrere dalla data della sospensione cautelare. Sulla base della decisione sopra riportata, secondo quanto espressamente indicato dalla normativa Antidoping, si informa che il calciatore è inserito nell’RTP (Registered Testing Pool) del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti, sino al termine dell’anno solare in cui ha termine l’efficacia del presente provvedimenti, ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva. Nel caso in esame la positività era da ricondursi all’uso che egli faceva del farmaco denominato Propecia, contenente il principio attivo Finasteride, prescrittogli dal proprio dermatologo al fine di prevenire e curare la caduta dei capelli. L’accertata ed incontestata positività del calciatore alla sostanza proibita Finasteride, infatti, impone l’irrogazione allo stesso della sanzione di cui all’art. 19.2 Regolamento Antidoping, non trattandosi di una delle sostanze specifiche di cui alla Lista richiamata dall’art. 19.3. Le circostanze di fatto, inoltre, depongono nel senso della rilevanza della colpa del calciatore, non avendo comunque lo stesso dimostrato che la violazione ascrittagli sia avvenuta in assenza assoluta di sua negligenza, risultando di conseguenza interdetta l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 19.5.1. Considerato, inoltre, che la sanzione edittale può essere ridotta, ex art. 19.5.2, in caso di assenza di colpa o negligenza significativa, ma in ogni caso “non in misura inferiore alla metà del periodo minimo di squalifica teoricamente applicabile”, come la C.A.F. ha già avuto modo di affermare, alla stregua della rigorosa, e connotata da tassatività, disciplina soprariportata, l’Organo giudicante, nel caso di specie (prima violazione per incontestato riscontro di sostanza vietata, in quanto diuretico coprente, nel campione biologico dell’incolpato), ove non ritenga di applicare la sanzione minima edittale, può solo ridurre ad un anno la sospensione dall’attività ove ricorrano le circostanze previste e sopra menzionate.
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