Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/C Riunione del 7 Marzo 2002 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 21 del 20.12.2001
Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Zollino avverso decisioni merito gara Zollino/L. Mariano Scorrano del 18.11.2001
Massima: Le squalifiche riportate nel campionato amatoriale della precedente stagione sportiva si scontano, in caso di trasferimento, nell’attività ufficiale non amatoriale della nuova squadra di appartenenza.
Massima: L’attività amatoriale, pur non costituendo “attività ufficiale” ai fini previsti e disciplinati dal Regolamento L.N.D., è comunque assoggettata alla giurisdizione della F.l.G C. e la “incomunicabilità” tra attività amatoriale e ricreativa ed attività ufficiale organizzata dalla L.N.D., sancita dalle N.O.I.F., non può condurre alla conseguenza, aberrante e certamente non voluta dal legislatore federale, di rendere inefficaci le sanzioni deliberate dagli organi disciplinari dell’attività amatoriale, non potute scontare nella stagione in cui sono state irrogate, in caso di nuovo tesseramento del calciatore, nella stagione successiva, con società appartenente alla L.N.D.. Siffatta interpretazione consentirebbe dl eludere, attraverso l’espediente di un nuovo tesseramento pur consentito dal regolamento, l’applicazione della disciplina relativa all’esecuzione delle sanzioni ed in particolare dell’art. 17 comma 6 C.G.S.