Massima n. 287093

 Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/C Riunione del 6 Maggio 2002 n. 1/2/3 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 332 del 19.4.2002Impugnazione - istanza:Appello dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. avverso decisioni adottate su proprio deferimento a seguito dei controlli antidoping relativi alle gare Pistoiese/Empoli del 3.3.2002 e Empoli/Reggina del 17.3.2002. Appello del F.C. Empoli avverso la sanzione dell’ammenda di € 600.000,00, inflitta su deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., a seguito dei controlli antidoping relativi alle gare Pistoiese/Empoli del 3.3.2002 e Empoli/Reggina del 17.3.2002. Appello del dr. F.A. avverso la sanzione della sospensione da qualsiasi gara e/o attività sportiva per anni 4, inflitta su deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., a seguito dei controlli antidoping relativi alle gare Pistoiese/Empoli del 3.3.2002 e Empoli/Reggina del 17.3.2002Massima: Una manovra o manipolazione idonea a falsare il controllo antidoping integra l’ipotesi sanzionatoria dell’art. 13, comma 11, lettera b) del Regolamento Antidoping e non la violazione dell’art. 1 C.G.S. Non vi è dubbio, infatti, che il sorteggio, pur costituendo un antecedente del controllo disciplinato negli aspetti procedurali dall’allegato al Regolamento, sia un momento determinante ai fini della regolarità deI controllo in quanto ne garantisce l’efficacia. E’ quindi corretto affermare che l’alterazione del sorteggio, indirizzando il controllo su soggetti predeterminati e non scelti secondo “l’imprevedibile casualità” dell’estrazione a sorte, condiziona ed altera l’intera procedura di controllo, impedendo la corretta ed efficace effettuazione dello stesso. Considerata l’attribuzione al medico della rappresentanza ufficiale della squadra in occasione delle operazioni antidoping, essendo chiaramente limitata a tale ristretto ambito, non vale certamente a configurare una immedesimazione organica con la Società né ad attribuire al delegato la qualità di legale rappresentante della Società medesima. Consegue che la società a sua volta è sanzionata a titolo di responsabilità oggettiva e non diretta per il comportamento del proprio medico.
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