Massima n. 287125

 Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione del 31 marzo 2003 n. 14 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 179/C del 6.3.2003Impugnazione - istanza:Appello del calciatore A.B. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2003, inflitta a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I.Massima: Ai sensi del Regolamento Antidoping (art. 10, comma 9) la decisione dell’Organo di giustizia federale deve essere emessa entro sessanta giorni decorrenti dall’atto di deferimento, e non dalla data di applicazione della misura cautelare.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it