Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione del 31 marzo 2003 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 42 del 27.2.2003 Impugnazione - istanza:Appello del Pol. Calcio Atletico Gibellina avverso decisioni merito gara Calcio Atletico Gibellina/Sport Time del 9.2.2003 Massima: La posizione irregolare di tesseramento calciatore va considerata al momento della disputa della gara, indipendentemente dal fatto che la società ha investito della questione la Commissione Tesseramenti. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 26/C Riunione del 3 aprile 1997 n. 9 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 30 del 13.3.1997 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Borussia Orsa Maggiore avverso decisioni merito gara Campionato Regionale Giovanissimi Palestrina/Borussia Orsa Maggiore del 2.2.1997 Massima: Quando dagliatti ufficiali non risulta che il calciatore, nella gara precedente, sia stato espulso né abbia subito provvedimenti disciplinari di alcun genere, nella gara successiva potrà essere schierato senza problemi. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 24/C Riunione del 13 marzo 1997 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 26 del 30.1.199 7Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Audax Rufina avverso decisioni in ordine alla gara S. Piero a Sieve/Audax Rufina del 22.12.1996 Massima: La "posizione" del tesserato, per inibirgli la partecipazione a gare (e viziare lo svolgimento delle stesse), di cui all’art. 37 comma 3 C.G.S., deve riguardare o la validità del tesseramento o la pendenza di provvedimenti disciplinari inibitori - cioè costituire un impedimento assoluto a detta partecipazione.
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