Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 7 aprile 2003 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 37 del 19.3.2003 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Virus Calcio Bari avverso decisioni merito gara UrsusTrani/Virus Calcio Bari del 9.2.2003. Massima: Il calciatore, con decorrenza dal giorno successivo a quello fissato per l’invio delle liste di svincolo, e cioè dal 19.12.2002 e sino al giorno del suo ritesseramento, non può considerarsi tesserato per nessuna società. Conseguentemente egli non sconta la squalifica se non dal giorno successivo al tesseramento. Infatti, ai sensi dell’art. 107 N.O.I.F., la pubblicazione degli elenchi dei calciatori svincolati ad opera di Leghe, Comitati o Divisioni ha natura meramente dichiarativa - o di pubblicità/notizia.  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 23/C Riunione del 15 marzo 2001 n. 8 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 38 del 15.2.2001 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Adrano avverso decisioni merito gara Leonzio/Adrano del 28.1.2001 Massima: Il calciatore durante il periodo in cui è svincolato non sconta la squalifica comminata a giornate. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 19/C Riunione del 20 gennaio 2000 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia-Com. Uff. n.29 del 25.Ott.1999 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Modica Airone avverso decisioni merito n. 4 gare per partecipazione del calciatore M.A. in posizione irregolare. Massima: Il calciatore tesserato per una società che rinuncia alla disputa del Campionato di competenza può essere tesserato per un’altra società dopo che è stato formalizzato lo svincolo d’autorità ai sensi dell'art. 110 comma 1 N.O.I.F. In mancanza il tesseramento è irregolare ed il calciatore non è legittimato a partecipare a gare avvenute prima della regolarizzazione della sua posizione di tesseramento. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 13/C Riunione del 8 gennaio 1998 - n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta - Com. Uff. n. 20 del 27.11.1997 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Lessolo A.G.S. avverso decisioni merito gara Chiaverano Bellavista/Lessolo del 19.10.1997

Massima: Il calciatore rimane tesserato a tempo indeterminato per una società dilettantistica, anche quando non ha disputato alcuna attività ufficiale per tale sodalizio e non è intervenuto alcun trasferimento o svincolo.

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