Massima n. 290854
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 55/C Riunione del 8 maggio 2006 n. 1 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 301 del 30.3.2006 Impugnazione - istanza: 1. APPELLO DEL CALCIATORE B.J. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA A VITA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. Massima: Il calciatore, risultato positivo per presenza di metabolita della cocaina (Metilecgonina) in esito alle analisi del campione biologico prelevatogli, in occasione del controllo antidoping disposto per la gara, già ritenuto colpevole di analoga infrazione, è sanzionato con la squalifica a vita. La condotta è sanzionabile ai sensi dell’art. 19.2 del vigente Regolamento antidoping, in considerazione dei seguenti elementi: - la materialità del fatto addebitato è del tutto pacifica, come anche, per stessa ammissione dell’interessato, la consapevolezza e intenzionalità dell’assunzione; - la sostanza assunta (cocaina) non rientra tra le sostanze specifiche elencate dalla WADA; - l’accertata reiterazione nell’uso della cocaina da parte del deferito non può che costituire quella seconda violazione cui fa cenno l’art. 19.2, a nulla potendo rilevare, sotto tale profilo, la circostanza che in occasione del primo procedimento disciplinare sia stata riconosciuta al calciatore, ai fini del dimezzamento della pena edittale, “l’assenza di colpa o negligenza significativa”, a norma dell’art. 19.5.2.