Massima n. 290872
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 55/C Riunione del 8 maggio 2006 n. 3 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera Giudice di Ultima Istanza in Materia di Doping – CONI – n. 5/06 del 19.04.2006 Impugnazione - istanza: 3. RINVIO DEL GIUDICE DI ULTIMA ISTANZA IN MATERIA DI DOPING PER NUOVO ESAME NEL MERITO, SEGUITO ACCOGLIMENTO RICORSO PROCURA ANTIDOPING C.O.N.I., AVVERSO DECISIONE C.A.F. (COM.UFF.N. 41/C DEL 9.3.2006), PER INCOGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL CALCIATORE F.A. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE ART.1 REGOLAMENTO ANTIDOPING DI CUI ALLA DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO LA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C – COM. UFF. N. 218/C DEL 15.2.2006 – Massima: Il Giudice di Ultima Istanza del C.O.N.I., rimette gli atti alla CAF per l’erroneità della pronunzia di questa Commissione d’Appello, rilevando che se era vero che la Federazione competente non aveva adempiuto nei confronti dell’atleta agli obblighi di comunicazione della decisione impostile dall’art. 17.9 del Regolamento (avendo provveduto a comunicare il solo dispositivo presso un domicilio del calciatore .diverso da quello eletto), tuttavia era altrettanto vero che l’inosservanza dell’obbligo imposto alle federazioni di notificare le decisioni adottate dall’organo di giustizia federale di primo grado ai soggetti legittimati ad impugnare, con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sette giorni dalla data dell’ultima udienza, non comportava la nullità o l’inammissibilità degli atti successivi alla decisione medesima, tra cui in particolare l’impugnazione.