Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 05/CDN  del 22 Luglio 2010 n. 3 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (337) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.O. (Calciatore attualmente tesserato per la Società Ostuni Sport), A. T. (Dirigente della Società Ostuni Sport) e della Società Ostuni Sport - (nota N°. 8257/1447 PF 09-10/SP/AM/AA/ac del 25.5.2010). Massima: Il calciatore squalificato in gara di Coppa Italia di Eccellenza 2009/2010 che cambia società nel mese di dicembre e la nuova società non partecipa alla gara di Coppa Italia perché è già stata eliminata non deve scontare la squalifica nella gara nel campionato nazionale di Seire D della nuova società, bensì dovrà scontarla nella Coppa Italia della stagione 2010/2011. Nella ipotesi in cui il calciatore sanzionato in gare di Coppa Italia non possa scontare la squalifica in gare della medesima competizione della stagione in corso, deve scontare tale squalifica nelle gare di Coppa Italia della stagione successiva, a ciò deponendo la interpretazione degli artt. 19 e 22, comma 6 C.G.S. Pacifici i fatti in quanto documentalmente provati, trova applicazione nel caso in esame l’art. 22, comma 6 C.G.S., nella parte in cui, confermando la regola contenuta nell’art. 19, comma 11.1 ultima parte C.G.S. sulla separazione delle competizioni, dispone che “le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”. La norma precisa altresì che “qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato Società, anche nel corso della stagione (…), la squalifica è scontata in deroga al comma tre, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova Società (…), ferma la distinzione di cui all’art. 19 comma 11.1 ed 11.3 CGS”. Prosegue la norma che “la distinzione prevista dall’art. 19 comma 11.1 ultima parte non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte”. Pertanto il calciatore di che trattasi, non avendo potuto scontare la squalifica nella Coppa Italia 2009/2010, stante l’esclusione da tale competizione della Società, dovrà scontare la squalifica stessa nella Coppa Italia della stagione 2010/2011, fermo restando che, ove il calciatore stesso risultasse tesserato per altra Società non partecipante a siffatta competizione, la squalifica andrebbe scontata nelle gare ufficiali della prima squadra, rimanendo così rispettato il principio della effettività della sanzione. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 30/C Riunione del 5 Febbraio 2004 n. 12 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 25 del 30.12.2003 Impugnazione - istanza: Reclamo dell’A.C. Anchione S.B. avverso decisioni merito gara Anchione/Pisa Sporting Club del 30.11.2003 Massima: A norma del comma 10.1 dell’art. 14 C.G.S., le squalifiche inflitte in relazione a gare di Coppa Italia si scontano nella medesima competizione, eventualmente (qualora non sia possibile nella stagione sportiva in cui sono state irrogate) nella o nelle stagioni sportive successive. La previsione dell’art. 17, comma 6, C.G.S. fa salva, anche testualmente, la distinzione ricavabile dall’art. 14, comma 10.1, C.G.S. e quindi non deroga affatto, ma anzi rafforza, il generale principio della specificità delle sanzioni, solo derogando alla regola secondo la quale la sanzione va scontata nelle gare della squadra nella quale il calciatore militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento (art. 17, comma 3, C.G.S.) per l’ipotesi di residui di sanzioni disciplinari da scontare, in caso di trasferimento al termine o nel corso della stagione sportiva, con la nuova società di appartenenza. Il calciatore, quindi, squalificato in gara di coppa italia e trasferito in altra società nel mese di novembre deve scontare nelle prime gare di tale competizione che verranno disputate da la società di appartenenza, con la conseguenza che la sua posizione nella gara di campionato è da ritenersi del tutto regolare. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 29/C Riunione del 26 Gennaio 2004 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 24 del 18.12.2003 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Orlando Guasticce avverso decisioni merito gara Orlando Guasticce/Massetana del 2.11.2003 Massima: L’art. 17, comma 6, C.G.S. afferma che “nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’articolo 14, comma 10, nn. 1 e 3. La distinzione prevista dall’articolo 14, comma 10, n. 1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte”. A sua volta l’articolo 10, comma 10, n. 1, recita: “le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia dilettanti e di Coppa Regioni si scontano nelle rispettive competizioni”. Ciò premesso, nel caso di specie, il calciatore, squalificato durante la partecipazione alla Coppa Italia di 1ª Categoria, avendo cambiato società, nella medesima stagione sportiva aveva pienamente diritto a partecipare alla gara di campionato con la nuova società e dovrebbe scontare la residua giornata di squalifica nella Coppa Italia dilettanti della prossima stagione, se ne prenderà parte, o, altrimenti, nella prima gara ufficiale della nuova stagione sportiva. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 18/C Riunione del 6 Novembre 2003 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 83 del 17.10.2003 Impugnazione - istanza: - Reclamo della società Alta Marca Valdobbiadene avverso decisioni merito gara P.S.N. 1997/A.M. Valdobbiadene del 20.9.2003 Massima: La gara di Supercoppa regionale di calcio a 5 (che si gioca tra le vincitrici del Campionato regionale e della fase regionale della Coppa Italia) in esito alla quale il calciatore è stato squalificato non è gara di Coppa Italia nè gara di campionato, ma una delle gare di Coppa regionale organizzate dai vari Comitati Regionali. Nel caso in esame non può trovare applicazione, pertanto, il disposto di cui all’art. 14, comma 10.3, C.G.S. (che prevede che le sanzioni inflitte in relazione a gara diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni devono essere scontate “nelle gare dell’attività ufficiale diversa” dalle suddette Coppe), ma il diverso comma 10.1 dell’art. 14 dal momento che la Super Coppa Regionale come appena detto, deve essere considerata una delle Coppe regioni cui il comma in esame fa espresso riferimento. Consegue che la squalifica va scontata nella gara di Coppa Italia e non in quella di campionato.
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