Massima n. 287119

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 2/CDN del 13 luglio 2007 n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza:Sospensione cautelare nei confronti del calciatore F.M. (all’epoca dei fattitesserato Teramo Calcio S.p.A.)partecipante al Campionato Nazionale Serie C. Massima: Sulla base degli atti trasmessi dalla F.I.G.C., viene sospesa, dalla Commissione Disciplinare Nazionale, in via cautelare da ogni attività sportiva e con decorrenza immediata, il calciatore risultato positivo al controllo antidoping, in occasione della gara di Calcio Campionato Nazionale Serie C. Consegue che il calciatore è inserito nell’RTP (Registered Testing Pool) del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti, sino al termine dell’anno solare in cui ha termine l’efficacia del presente provvedimento, ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva  Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 2/CDN del 13 luglio 2007 n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza:Sospensione cautelare nei confronti del calciatore A.R. (all’epoca dei fatti tesserato Gela Calcio S.p.A.) partecipante al Campionato Nazionale Serie C. Massima: Sulla base degli atti trasmessi dalla F.I.G.C., viene sospesa, dalla Commissione Disciplinare Nazionale, in via cautelare da ogni attività sportiva e con decorrenza immediata, il calciatore risultato positivo al controllo antidoping, in occasione della gara di Calcio Campionato Nazionale Serie C. Consegue che il calciatore è inserito nell’RTP (Registered Testing Pool) del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti, sino al termine dell’anno solare in cui ha termine l’efficacia del presente provvedimento, ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva  Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 1/CDN del 06 luglio 2007 n. 3 - www.figc.it Impugnazione - istanza:Sospensione cautelare nei confronti della calciatrice C.A. (tesserata A.C.F.D. Dinamo Ravenna). Massima: Sulla base degli atti trasmessi dalla F.I.G.C., viene sospesa, dalla Commissione Disciplinare Nazionale, in via cautelare da ogni attività sportiva e con decorrenza immediata, la calciatrice risultata positiva al controllo antidoping, in occasione della gara di Calcio Campionato Nazionale Femminile. Consegue che la calciatrice è inserita nell’RTP (Registered Testing Pool) del CONI-NADO ed è tenuta ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti, sino al termine dell’anno solare in cui ha termine l’efficacia del presente provvedimento, ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 26/C Riunione del 3 gennaio 2006 n. 1 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 23.12.2005 Impugnazione - istanza:Appello calciatore C.A. avverso il provvedimento di sospensione cautelare, per violazione del regolamento antidoping del C.O.N.I. Massima: La sospensione cautelare per fatti di doping, antecedentemente era inflitta dal Presidente Federale, con provvedimento amministrativo, mentre ora è previsto l’intervento di due organi giudicanti, la Commissione Disciplinare appunto e, in secondo grado, la C.A.F. La modifica normativa così introdotta suffraga la tesi della valutabilità del provvedimento, atteso che, in caso contrario, sarebbe certo stata ultronea la previsione del possibile intervento di due organi giudicanti. La prescrizione del Gentalyn Beta crema sia dal medico curante, che dalla ASL è documentalmente provata, mentre la positività risulta riscontrata in ordine a glucocorticosteroidi, la cui inclusione tra le sostanze vietate risulta, dubitativamente, valutata dalla WADA solo nel marzo 2005. Se è vero che il calciatore non ha previamente avvisato il personale preposto al controllo dell’impiego da parte sua del medicinale in questione, cosa difficilmente spiegabile, è però anche vero che, allo stato degli atti, non sussistono certezze circa un abuso del farmaco (o di farmaci similari) né sulla inclusione o meno della sostanza rinvenuta tra quelle proibite. Sulla base di questi elementi la CAF può revocare il provvedimento di sospensione cautelare inflitto dalla Commissione Disciplinare.  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 9/C Riunione del 29 settembre 2005 n. 12 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare pressa la lega Nazionale professionisti - Com. Uff. n; 79 del 21.9.2005 Impugnazione - istanza:Appello del calciatore Z.M. avverso il provvedimento di sospensione cautelare da ogni attività sportiva per violazione art. 1 comma 2 Regolamento Antidoping  Massima: Sussiste l'esigenza cautelare di sospensione dell'atleta da ogni attività sportiva, in quanto la positività alla sostanza proibita appare, verosimilmente, collegata alla volontà di potenziare, in modo artificioso, le proprie capacità atletiche e non a quella di curare, esclusivamente, i suoi predetti malanni fisici. Nel caso di specie, infatti, il calciatore (come, del resto, nessun altro tesserato della sua società) ha sentito la necessità di comunicare l'accaduto ai medici incaricati del controllo antidoping per la gara in esame, prima di essere sorteggiato per l'esame antidoping, come sarebbe stato logico fare, se fosse veritiera la tesi difensiva. La comunicazione del tesserato e dei medici della sua società dell'uso dei farmaci, si è, infatti, verificato solo in sede di controllo antidoping, dopo il relativo sorteggio.   Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 5/C Riunione del 1 agosto 2005 n. 3 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 414/C dell’8.7.2005 Impugnazione - istanza:Appello del calciatore C.M. avverso il provvedimento di sospensione cautelare a seguito di richiesta della Procura Antidoping del C.O.N.I.  Massima: Sussiste l'esigenza cautelare di sospensione dell'atleta da ogni attività sportiva, quando la positività alla sostanza proibita appare, verosimilmente, collegata alla volontà di potenziare, in modo artificioso, le proprie capacità atletiche e non a quella di curare, esclusivamente, la predetta crisi di “rinite acuta”.   Decisione G.U.I.. – C.O.N.I.: Decisione n. 4/05 del 28 giugno 2005 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera dalla C.A.F. (F.I.G.C.) pubblicata sul C.U. 43/C del 10 maggio 2005 - www.figc.it Impugnazione – istanza: Ufficio di Procura Antidoping del CONI contro l’atleta G.P. Massima: La sospensione cautelare decade automaticamente trascorsi sessanta giorni dalla data di comunicazione all’atleta del provvedimento sospensivo, qualora nel medesimo termine non sia intervenuta la decisione dell’organo di giustizia (art. 16.3 del Regolamento). In tal caso, la squalifica ha inizio dal giorno del dibattimento in cui viene sanzionata (art. 19.8 del Regolamento). La squalifica comminata al calciatore deve decorrere pertanto dalla data di pubblicazione del dispositivo della decisione della Commissione Disciplinare, mentre il periodo di sospensione di sessanta giorni deve essere sottratto dalla sanzione irrogata, a prescindere dalla circostanza che il calciatore non abbia comunque partecipato ad attività agonistiche.   Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 42/C Riunione del 9 Maggio 2005 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 308/C del 13.4.2005 Impugnazione - istanza: Appello del calciatore P.G. avverso la sanzione della squalifica per anni due a seguito di deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I. Massima: Per espressa previsione dell’art. 15 punto 3 del Regolamento la sospensione “decade trascorsi sessanta giorni dalla data di comunicazione” ed il calciatore, come chiunque altri nelle sue condizioni,decorso detto periodo senza che fosse intervenuta la decisione di primo grado, avrebbe potuto riprendere la sua normale attività agonistica. Avrebbe potuto svolgerla e laddove non l’abbia fatto, non perché preclusogli, ma volontariamente, non può comportare che dai mesi della squalifica venga detratto il periodo durante il quale si è astenuto (volontariamente, giova ripetere, e non perché preclusogli) dal prendere parte ad una qualche gara.   Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 19/C Riunione del 18 Novembre 2004 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 133 del 5.11.2004 Impugnazione - istanza:Reclamo del calciatore D.T. avverso il provvedimento di sospensione cautelare per violazione dell’art. 10 n. 9 del Regolamento dell’Attività Antidoping della F.I.G.C. Massima: Sussiste l’esigenza cautelare di sospensione dell’atleta da ogni attività sportiva, quando la positività alla sostanza proibita appare verosimilmente collegata alla volontà di potenziare, in modo artificioso, le proprie capacità atletiche e non a quelle di curare, esclusivamente, la affezione cutanea. (Nel caso di specie, il calciatore è risultato positivo al betametasone ed a sua discolpa sostiene di avere usato in buona fede la pomata “Gentalyn Beta”, contenente la sostanza, (assunta per una “follicolite regione barba”) prescritta da un ospedale, ma ha comunicato tale utilizzo ai medici incaricati del controllo antidoping per la gara solo dopo il sorteggio antidoping e prima dell’esame stesso).  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 17/C Riunione del 11 Novembre  2004 n. 5 www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 132 del 5.11.2004 Impugnazione - istanza:Reclamo calciatore A.D. avverso il provvedimento di sospensione cautelare per violazione dell’art. 10 n. 9 del Regolamento dell’Attività Antidoping della F.I.G.C. Massima: Sussiste l’esigenza cautelare di sospensione dell’atleta da ogni attività sportiva, in quanto la positività alla sostanza proibita appare verosimilmente collegata alla volontà di potenziare, in modo artificioso, le proprie capacità atletiche e non a quella di curare, esclusivamente, la predetta affezione cutanea, poiché il calciatore non risulta essere stato visitato in strutture sanitarie pubbliche, né di aver comunicato l’utilizzo della pomata “Gentalyn Beta” contenente il betametasone, sotto il sorteggio antidoping e prima dell’esame stesso, così come successo in casi analoghi. (Il caso di specie: Il calciatore risultato positivo al controllo antidoping al betametasone si giustifica adducendo di aver usato in buona fede la pomata “Gentalyn Beta” contenente il betametasone, assunta per una “dermatite allergica e convinto che si trattasse di una semplice cura terapeutica in sede dermatologica con nessuna implicazione per l’attività agonistica.   Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 17/C Riunione del 11 Novembre 2004 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 136 del 5.11.2004 Impugnazione - istanza:Reclamo del calciatore R.J. avverso il provvedimento di sospensione cautelare per violazione dell’art. 10 n. 9 del Regolamento dell’Attività Antidoping della F.I.G.C. Massima: Sussiste l’esigenza cautelare di sospensione dell’atleta da ogni attività sportiva, in quanto la positività alla sostanza proibita appare verosimilmente collegata alla volontà di potenziare, in modo artificioso, le proprie capacità atletiche e non a quella di curare, esclusivamente, la predetta affezione cutanea, poiché il calciatore non risulta essere stato visitato in strutture sanitarie pubbliche, né di aver comunicato l’utilizzo della pomata “Gentalyn Beta” contenente il betametasone, sotto il sorteggio antidoping e prima dell’esame stesso, così come successo in casi analoghi. (Il caso di specie: Il calciatore risultato positivo al controllo antidoping al betametasone si giustifica adducendo di aver usato in buona fede la pomata “Gentalyn Beta” contenente il betametasone, assunta per una “dermatite allergica e convinto che si trattasse di una semplice cura terapeutica in sede dermatologica con nessuna implicazione per l’attività agonistica.   Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 17/C Riunione del 11 Novembre 2004 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 135 del 5.11.2004 Impugnazione - istanza:Reclamo del calciatore V.D. avverso il provvedimento di sospensione cautelare per violazione dell’art. 10 n. 9 del Regolamento dell’Attività Antidoping della F.I.G.C. Massima: Sussiste l’esigenza cautelare di sospensione dell’atleta da ogni attività sportiva, in quanto la positività alla sostanza proibita appare verosimilmente collegata alla volontà di potenziare, in modo artificioso, le proprie capacità atletiche e non a quella di curare, esclusivamente, l’affezione cutanea, poiché il calciatore non risulta essere stato visitato in strutture sanitarie pubbliche, né di aver comunicato l’utilizzo della pomata “Gentalyn Beta” contenente il betametasone, sotto il sorteggio antidoping e prima dell’esame stesso, così come successo in casi analoghi. (Il caso di specie: Il calciatore risultato positivo al controllo antidoping al betametasone si giustifica adducendo di aver usato in buona fede la pomata “Gentalyn Beta” contenente il betametasone, assunta per una “dermatite allergica e convinto che si trattasse di una semplice cura terapeutica in sede dermatologica con nessuna implicazione per l’attività agonistica.   Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 17/C Riunione del 11 Novembre 2004 n. 1 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 134 del 5.11.2004 Impugnazione - istanza:Reclamo del calciatore R.L. avverso il provvedimento di sospensione cautelare per violazione dell’art. 10 n. 9 del Regolamento dell’Attività Antidoping della F.I.G.C. Massima: Viene meno ogni esigenza di sospensione cautelare dell’atleta da ogni attività sportiva, dal momento che la positività alla sostanza proibita appare con ogni verosimiglianza collegata non alla volontà di potenziare artificiosamente le proprie capacità atletiche, ma alla necessità di curare la dermatite dalla quale era afflitto attraverso l’assunzione della pomata Gentalyn Beta contenente il betametasone, circostanza questa comunicata al medico sociale ed il giorno della gara e prima del sorteggio, ai medici incaricati del controllo antidoping.  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 8 Novembre 2004 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 131 del 5.11.2004 Impugnazione - istanza:Reclamo del calciatore S.B.M. avverso il provvedimento di sospensione cautelare per violazione dell’art. 10 n. 9 del Regolamento dell’Attività Antidoping Massima: Viene meno ogni esigenza di sospensione cautelare dell’atleta da ogni attività sportiva, dal momento che la positività alla sostanza proibita appare con ogni verosimiglianza collegata non alla volontà di potenziare artificiosamente le proprie capacità atletiche, ma alla necessità di curare una patologia della propria figlia ed alla casualità di averla curata attraverso la somministrazione di una certa pomata. La sospensione del calciatore appare ancor meno opportuna ove si consideri una ulteriore circostanza, cioè, che in assenza di conferma dell’esito delle prime analisi non è possibile stabilire se il livello di positività al betametasone del calciatore non sia compatibile con le modalità di assunzione da questi riferita. (Il caso di specie: Il calciatore risultato positivo al controllo antidoping al betametasone si giustifica adducendo di aver potuto assumere tale sostanza spalmando ripetute volte sulla propria figlia di 3 anni, affetta da dermatite e punture di insetti, una pomata al cortisone, Gentalyn Beta contenente il betametasone).  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 21/C Riunione del 8 Febbraio 2002 n. 4/5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n.233 del 24.1.2002 Impugnazione - istanza: - Appello del calciatore S.J. avverso le sanzioni della squalifica per mesi 5 - a far data dal 17.11.2001, dell’ammenda di € 50.000,00 con l’ulteriore misura di controlli senza preavviso per mesi 5 dalla scadenza del periodo di squalifica, inflitte a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. Appello dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. avverso le sanzioni della squalifica per mesi 5 - a far data dal 17.11.2001 – e dell’ammenda di € 50.000,00, con l’ulteriore misura di controlli senza preavviso per la durata di mesi 5 a decorrere dal termine della squalifica, inflitta a seguito di proprio deferimento al calciatore S.J. Massima: Nel caso in cui i valori dei metaboliti del nandrolone, corretta la soglia a 2.8 ng/ml in relazione alla densità dell’urina dell’atleta, secondo quanto prescritto dal C.I.O., risultavano, in esito alle controanalisi, a cui assistevano anche i periti di parte nominati dall’atleta, rispettivamente di 4,6 nglml per il norandrosterone (NA) e di 5,0 ng/ml per il noretiocolanolone (NE), la Commissione Disciplinare dispone, in via cautelare, la sospensione da ogni attività sportiva del calciatore, con decorrenza immediata
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