Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 30/CDN  del 19 Ottobre 2009 n. 1  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (52) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: V. D. G. (calciatore attualmente tesserato per la Soc. AC Sangiovannese 1927 ed all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. SS S. Aniello), M.N. (dirigente della Soc. AC Sangiovannese 1927) e delle società AC Sangiovannese 1927 e SS S. Aniello (nota n. 1253/251pf09-10/AM/AA/ac del 24.9.2009). Massima: Il calciatore ha regolarmente partecipato alla gara in oggetto quando il tesseramento è avvenuto prima della gara, mentre la sua registrazione è avvenuta in epoca successiva. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 28 Febbraio 2005 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 63 del 27.1.2005 Impugnazione - istanza:Reclamo A.S. Amorosi 1926 avverso decisioni merito gara Amorosi/Real Airola del 19.12.2004 Massima: Non è in posizione irregolare il calciatore il cui tesseramento era esistente al momento della gara e solo per mero errore dell’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale non risultava registrato.
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