Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.32/CDN del 28 Novembre 2010 n.1 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Campania - CU N°. 22 del 23.9.2010 Impugnazione – istanza:(121) – Appello della Procura Federale avverso l’incongruitá della sanzione inflitta alla società Polisportiva Alba Sannio Comprens, a seguito di proprio deferimento . Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e non con la sola ammenda per la violazione dell’art. 1 comma 1, 10 commi 6-8 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver fatto partecipare nella corrente stagione sportiva a n. 11 (undici) gare valide per il campionato di eccellenza, il calciatore malgrado fosse squalificato per decisione del Giudice Sportivo. La fattispecie in oggetto è riconducibile alle ipotesi previste dall’art. 18, comma 1 C.G.S. e le sanzioni da applicare devono, caso per caso, tener conto della maggiore o minore diligenza tenuta dalla Società. In relazione a questi due parametri vanno graduate le sanzioni da irrogare. Nel caso di specie, il fatto che il calciatore ha partecipato a ben 11 (undici) gare di campionato pur trovandosi in posizione irregolare perché squalificato, è un fatto grave che coinvolge anche la Società a cui il fatto non poteva sfuggire se avesse usato una comune diligenza. Poco rileva, ai fini del tipo di sanzione da adottare, che il numero delle gare da considerare sia di otto, come affermato dalla difesa e non anche di undici come contestato dalla Procura Federale. Per giurisprudenza costante di questa Commissione, l’utilizzazione in una serie di gare di un calciatore colpito da squalifica non ancora scontata (e quindi in posizione irregolare) giustifica una sanzione diversa dalla sola ammenda, che può concretizzarsi in una penalizzazione, che nel caso in esame viene determinata equitativamente in punti 3 (tre), da scontare nella corrente stagione sportiva. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 79/CDN  del 23 Aprile 2010 n. 3  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (254) – Deferimento della Procura Federale a carico di: L.I. (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Luco Canistro), G.O. (Presidente della Soc. ASD La Sabina), L.D.G. (Vice Presidente con delega si rappresentanza della Soc. ASD La Sabina), M.C. (dirigente della Soc. ASD La Sabina) e della società ASD La Sabina e ASD Luco Canistro (nota n. 6489/984pf09-10/AA/ac dell’8.4.2010). Massima: La società, a seguito di deferimento, è sanzionata con la penalizzazione di punti (2) in classifica per aver fatto disputare al calciatore n. 3 gare in posizione irregolare di tesseramento, in quanto tesserato per atra società. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 81/CDN  del 29 Aprile 2010 n. 3  - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. - CU n. 60 dell’11.3.2010 Impugnazione - istanza: (232) – Appello della Procura Federale avverso la delibera di proscioglimento della società AS San Donato del sig. B.T. (presidente) e dei sigg. M.P.e D.Z. (calciatori), emessa a seguito di proprio deferimento Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica per aver utilizzato il calciatore in posizione irregolare di tesseramento. In alcun modo può incidere l’elemento della buona fede della società basato sulla convinzione che il calciatore fosse svincolato. L’elemento della buona fede non è, infatti, condizione tale da eludere l’applicazione della pena nel suo minimo edittale, tanto più ove si consideri che, nella situazione di che trattasi, la società deferita, prima di procedere ai tesseramenti, aveva omesso di richiedere agli uffici competenti la effettiva posizione dei due calciatori, adagiandosi sulle assicurazioni dell’altra società, peraltro asserite dai deferiti ma non altrimenti provate, che i calciatori erano stati svincolati. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 68/CDN  del 23 Marzo 2010 n. 3  - www.figc.it Impugnazione - istanza:  (214) – Deferimento della Procura Federale a carico di: S.R. (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD SBC Oltrepo), Roberto Vecchi (dirigente accompagnatore della Soc. ASD SBC Oltrepo)  e della società ASD SBC Oltrepo e ACD Fidenza (nota n. 5193/582pf09-10/AA/ac del 26.2.2010). Massima: L’utilizzazione del calciatore in posizione irregolare di tesseramento in tre partite, comporta a carico dello stesso la squalifica per n. 3 (tre) giornate di gara ed a carico della società per la quale risultava tesserato la sanzione dell’ammenda, a titolo di responsabilità oggettiva. Nel caso di specie la società che ha successivamente tesserato il calciatore ha patteggiato con punti (1) di penalizzazione oltre all’ammenda. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 69/CDN  del 24 Marzo 2010 n. 1  - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. - CU n. 56 del 12.2.2010 Impugnazione - istanza:  (202) – Appello della Procura Federale avverso l’incongruita’ della sanzione inflitta alla società US Azzurra (ammenda € 800,00), a seguito di proprio deferimento. Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per aver fatto prendere parte a n. 5 un calciatore non tesserato in quanto tesserato con altra società nel corso del campionato 2008- 2009. Nel caso di specie la manovra posta in essere dal calciatore ha rappresentato un espediente per produrre lo svincolo dall’originario tesseramento, pur tuttavia il percorso non è espressamente vietato dal regolamento che prevede la incompatibilità della doppia qualificazione del tesserato giocatore e del tesserato arbitro imponendo a carico dell’interessato l’onere di comunicazione e, a carico dell’Ufficio l’obbligo della annotazione conseguenziale. Allorquando dunque il giocatore ha acquisito il titolo e la iscrizione all’AIA, egli avrebbe dovuto essere cancellato dall’elenco dei tesserati calciatori per incompatibilità su sua espressa richiesta. Così, allorquando egli ha rassegnato le dimissioni da arbitro, comunicandole all’Associazione, con l’accettazione si sarebbe dovuto produrre la cancellazione dell’interessato da ogni tipo di tesseramento. A questo punto non incombe alcun altro onere di comunicazione a carico dell’ex arbitro ed ex calciatore. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 69/CDN  del 24 Marzo 2010 n. 2 – 3 – 4 - 5  - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna CU n. 30 del 21.1.2010 Impugnazione - istanza:  (189) – Appello della società ASD Atletico Decimomannu avverso le sanzioni di 9 punti di penalizzazione nel Campionato Allievi in corso e ammenda € 1.000,00, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale, (188) – Appello del sig. A.O. (all’epoca dei fatti presidente della soc. ASD Atletico Decimomannu) avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 6, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale, (181) – Appello del sig. S.R. (all’epoca dei fatti componente del consiglio direttivo della soc. ASD Atletico Decimomannu) avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 4, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale, (182) – Appello del sig. F.C. (all’epoca dei fatti dirigente della soc. ASD Atletico Decimomannu) avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 3, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di € 1.000,00 e la penalizzazione di nove punti, da scontare nel campionato in corso nella categoria Allievi per le violazioni : a) dell’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all’art. 10, comma 2 del predetto codice e dell’art. 39 NOIF per aver contravvenuto ai principi di lealtà,correttezza e probità contribuendo a formare la richiesta di tesseramento del calciatore per la società, contenente la firma apocrifa della madre del calciatore e per aver omesso la prescritta diligenza ed attenzione all’operazione di sottoscrizione del cartellino per verificare che la stessa avvenisse secondo il rispetto delle norme federali; b) dell’art. 1 comma 1 del CGS, anche con riferimento agli art. 7, comma 1 e 16, comma 1 dello Statuto, per aver consentito che il giovane venisse schierato nell’elenco giocatori della società in numero 9 (nove) gare ufficiali della squadra allievi, benché tesserato per tale Società in forza di atto irregolare. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 75/CDN  del 04 aprile 2010 n. 1,2  - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Abruzzo CU n. 43 dell’11.2.2010 Impugnazione - istanza:  (201) – Appello della societa’ ASD Montesilvano calcio avverso le sanzioni  dell’inibizione per anni 2 al sig. E.D.M. (presidente) e della penalizzazione di 1 punto da scontarsi nel campionato in corso e ammenda di € 1.000,00 alla societa’, inflitte a seguito di deferimento della procura federale, (199) – Appello del sig. G.P. (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la soc. pol. viribus unitis, attualmente tesserato per la soc. asd real irpinia) avverso la sanzione della squalifica per anni 2, inflitta a seguito di deferimento della procura federale Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica ed il calciatore con la squalifica per 2 mesi circa per aver fatto partecipare quest’ultimo in una gara in posizione irregolare di tesseramento. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 66/CDN  del 17 Marzo 2010 n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (221) – Deferimento della Procura Federale a carico di: E. C. (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Adriatica Futsal Club), E. G. (dirigente della Soc. ASD Adriatica Futsal Club) e della società ASD Adriatica Futsal Club (nota n. 5477/636pf09-10/SP/ma del 5.3.2010). Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (2) in classifica per aver fatto disputare al calciatore n. 3 gare del Campionato di Calcio a 5 Serie B prima di tesserarlo. Il dirigente accompagnatore che ha sottoscritto le distinte di gara è sanzionato con la inibizione (mesi 2). Il calciatore è sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 61/CDN  del 25 Febbraio  2010 n. 3 - www.figc.it Impugnazione - istanza:  (185) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: W. S. A. (calciatore attualmente tesserato per la Soc. SAC Calcetto Paolo Agus), M. P. (dirigente della Soc. ASD Futsal Palestrina C5), R.M. (dirigente della Soc. ASD Futsal Palestrina C5) e della società ASD Futsal Palestrina C5 (nota n. 4603/907pf09-10/AM/Seg del 4.2.2010). Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (4) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e con l’ammenda (€ 2.500,00) per aver fatto disputare al calciatore nr. 6 gare del Campionato di Calcio a 5 Serie B in posizione irregolare in quanto in assenza di tesseramento. Consegue la responsabilità dei dirigenti che hanno sottoscritto le distinte ufficiali di gara, relative alle predette partite disputate dalla Società deferita in cui hanno dichiarato che i giocatori ivi indicati erano tutti regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della Società di appartenenza, malgrado il fatto che il calciatore non ne avesse titolo per difetto di tesseramento. Anche il calciatore è sanzionato con la squalifica per 3 giornate di gara Nel caso di specie la società non aveva integrato la documentazione del calciatore straniero su richiesta dall’Ufficio Tesseramento. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 55/CDN  del 04 Febbraio  2010 n. 6 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Marche CU n. 83 dell’11.12.2009). Impugnazione - istanza:  (141) – Appello della Procura Federale avverso l’incongruita’ della sanzione inflitta alla soc. Juventus Club Tolentino (ammenda € 500,00), a seguito di proprio deferimento. Massima: Non può revocarsi in dubbio che la norma applicabile al caso in esame è quella dell’art. 18, comma 1, lettera g), CGS, il quale prevede la penalizzazione di un punto in classifica, che costituisce il minimo edittale per la violazione ascritta alla Società deferita e che, come tale, deve essere sanzionato. Il caso di specie: La società aveva fatto partecipare ad una gara del campionato provinciale di terza categoria dilettanti il calciatore in posizione irregolare in quanto non tesserato. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 55/CDN  del 04 Febbraio  2010 n. 4 - www.figc.it Impugnazione - istanza:  (170) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: S.A. (calciatore attualmente tesserato per la Soc. AS Varese 1910 SpA), P.F. (dirigente della Soc. AS Varese 1910 SpA) e della società AS Varese 1910 SpA (nota n. 4136/757pf09-10/AM/ma del 10.1.2010). Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di 2 (due) punti nel girone di Coppa Italia – Lega Pro per aver fatto disputare la gara al calciatore, senza che questi fosse tesserato come giovane di serie e, pertanto in posizione irregolare. Il calciatore è sanzionato con la squalifica a tempo ed il dirigente accompagnatore con l’inibizione per aver sottoscritto la distinta della gara, in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, malgrado il giocatore non ne avesse titolo. Nel caso di specie il giovane calciatore, ininterrottamente tesserato per la società in questione dalla stagione 2004/2005, per partecipare alla gara di Coppa Italia di Lega Pro doveva essere tesserato come giovane di serie, tesseramento intervenuto solo due giorni dopo lo svolgimento della partita. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 54/CDN  del 28 Gennaio 2010 n. 3 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 63 del 19.11.2009 Impugnazione - istanza:  (132) – Appello del sig. C. G (calciatore attualmente tesserato per la soc. SSD Hermada) avverso la sanzione della squalifica per mesi 3, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica (mesi 3) perché nel periodo dal 20 aprile 2008 al 22 febbraio 2009 aveva partecipato nella squadra a 18 gare dal campionato di terza categoria pur essendo in posizione irregolare per non aver egli scontato una giornata di squalifica. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 39/CDN  del 26 Novembre 2009  n. 3 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 37 del 24.9.2009 Impugnazione - istanza: (78) Appello della Procura Federale avverso l’incongruita’ della sanzione inflitta alla società Pol. D. Torre Cajetani (ammenda € 200,00), emessa a seguito di proprio deferimento Massima: La società, a seguito di deferimento, è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) da scontarsi nella stagione sportiva 2009/2010 per aver schierato in una gara di campionato ed aver inserito in distinta in altre tre gare di campionato – senza peraltro utilizzarlo - un calciatore in posizione irregolare. La valutazione dell’elemento psicologico dell’agente – ovvero dolo o colpa – seppur rilevante, non può certamente minare il principio dell’afflittività della sanzione a fronte di accertati comportamenti che abbiano violato le norme della giustizia sportiva. Nel caso di specie, la sanzione della sola ammenda inflitta in Primo Grado non appare affatto congrua ed afflittiva rispetto al comportamento posto in essere dalla società deferita, ovvero l’aver utilizzato incautamente in una gara di campionato ed aver inserito in distinta in altre tre gare di campionato – senza peraltro utilizzarlo - un calciatore in posizione irregolare, traendone conseguentemente i relativi vantaggi agonistici e sportivi. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 66/CDN  del 17 Marzo 2010 n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (218) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.D.M. (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Terni Calcio a 5), F. C. (dirigente della Soc. ASD Terni Calcio a 5) e della società’ ASD Terni Calcio A 5 (nota n. 5352/990pf09-10/AM/ma del 2.3.2010). (228) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G. D. M. (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Terni Calcio a 5), F. C. (dirigente della Soc. ASD Terni Calcio a 5) e della società  ASD Terni Calcio a 5 (nota n. 5652/1131pf09-10/AM/AA/ac del 10.3.2010). Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (4) in classifica per aver fatto disputare al calciatore n. 7 gare del Campionato di Calcio a 5 Serie B prima di tesserarlo. Il dirigente accompagnatore che ha sottoscritto le distinte di gara è sanzionato con la inibizione (mesi 3). Il calciatore è sanzionato con la squalifica per 3 giornate di gara.  
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