Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 31 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 13 Maggio  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 9.1.2014

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S.D. SAN SEVERO AVVERSO DECISIONE MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES CITTÀ DI GIULIANOVA1924/SAN SEVERO DEL 30.11.2013

Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara valida per il Campionato Nazionale Juniores  per la posizione irregolare del calciatore, il quale non ha scontato la squalifica non partecipando al precedente incontro atteso che, quest’ultimo, non era valido per la classifica del Campionato Nazionale Juniores, in quanto la società avversaria  risultava iscritta al predetto Campionato come squadra “fuori classifica”. Al proposito, giova ricordare che, per come correttamente evidenziato dalla Società ricorrente, che l’Alta Corte di Giustizia Sportiva ha avuto modo di affrontare la problematica relativa all’interpretazione dell’art. 22, comma 4, C.G.S. nella decisione n. 12 del 2011; nella predetta decisione, l’Alta Corte ha ritenuto che, al fine di individuare le partite idonee a valere quale turno utile per il computo delle giornate di squalifica, “la stessa lettera della norma citata chiarisce che deve trattarsi di gare che hanno conseguito un risultato valido e non siano successivamente annullate”. Orbene: in detta decisione si è precisato che “per scontare la squalifica occorre che sussista un rischio sportivo, vale a dire che l’avversaria non sia una squadra fuori classifica” e che le condizioni previste dalla norma sopra riportata costituiscono “due requisiti […], uno positivo ed uno negativo, che devono entrambi sussistere”. In quel caso, le Società resistenti avevano ritenuto di poter far scontare la squalifica ad alcuni calciatori non schierandoli in una partita che, seppur ufficiale, risultava di per sé inidonea a conseguire un risultato utile, in quanto giocata con una squadra fuori classifica. In quel caso, pertanto, le gare in questione si presentavano de iure inidonee a valere ai fini della classifica, proprio perché giocate con una squadra fuori classifica. Risultava dunque assente qualunque “rischio sportivo” e con esso la prima condizione prevista dall’art. 22, comma 4, C.G.S.. La fattispecie, oggetto del presente ricorso, è perfettamente sovrapponibile a quella in ordine alla quale è stata pronunciata la decisione sopra richiamata, con conseguente obbligo, per questa Corte, di uniformarsi al pronunciamento dell’Alta Corte di Giustizia.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 45/CDN del 4 aprile 2008 n. 4 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Marche - C.U. n. 105 del 15.2.2008 – Campionato Provinciale Allievi Impugnazione – istanza: (221) – Reclamo della Società AC Vis Macerata avverso le decisioni merito gara Samb. Montecassiano-Vis Macerata del 1.2.2008. Massima: Il calciatore sconta la squalifica anche quando la sua squadra incontra una squadra fuori classifica. L’art. 22, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva disciplina l’esecuzioni delle sanzioni a carico dei tesserati, così statuendo: “…Le gare con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi della Giustizia Sportiva…”. Dalla lettura del predetto articolo si evince chiaramente che le sanzioni inflitte ai tesserati devono essere scontate nella prima gara ufficiale utile successiva al provvedimento irrogativo della sanzione, e ciò anche al fine di garantire l’immediatezza e l’efficacia della sanzione irrogata. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 23 Febbraio 2004 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 27 del 15.1.2004 Impugnazione - istanza: Appello del G.S. Ninfea Torrelaghese avverso decisioni merito gara Ninfea Torrelaghese/Aquila S. Anna del 29.11.2003 Massima: Il disposto dell’art. 17, comma quarto, C.G.S. va interpretato nel senso secondo cui anche le gare disputate contro avversarie “fuori classifica” sono valide ai fini della esecuzione della sanzione, nel senso che la mancata partecipazione ad esse da parte del calciatore squalificato comporta assolvimento della sanzione inflitta e ciò in quanto la posizione della avversaria non toglie alla gara in questione la veste di ufficialità, atteso anche che il risultato conseguito spiega i suoi effetti ai fini della classifica dell’altra compagine. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 30 Maggio 2002 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche Com. Uff. n. 42 del 18.4.2002 Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Tre Colli avverso decisioni merito gara Tre Colli/Candia Baraccola Aspio del 3.3.2002 Massima: La gara giocata contro una squadra “cadetta” consegue “un risultato valido agli effetti della classifica”, infatti, tale gara, in quanto gara di campionato (del Campionato di 3a Categoria organizzato dal Comitato Regionale) è comunque una gara ufficiale, anche se la squadra cd. cadetta non concorre alla classifica finale del campionato. La mancata partecipazione a siffatta gara deve quindi scomputarsi dalle giornate di squalifica irrogate ad un calciatore. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 30 Maggio 2002 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 41 dell’11.4.2002 Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Tre Colli avverso decisioni merito gara Atletico Ancona/Tre Colli del 23.2.2002 Massima: La gara giocata contro una squadra “cadetta” consegue “un risultato valido agli effetti della classifica”, infatti, tale gara, in quanto gara di campionato – del Campionato di 3a Categoria organizzato dal Comitato Regionale – è comunque una gara ufficiale, anche se la squadra cd. cadetta non concorre alla classifica finale del campionato. La mancata partecipazione a siffatta gara deve quindi scomputarsi dalle giornate di squalifica irrogate ad un calciatore. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 18 Aprile 2002 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 36 del 7.3.2002 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Bagnolo Calcio avverso decisioni merito gara Candia Baraccola Aspio/Bagnolo Calcio del 16.2.2002 Massima: Per quanto riguarda il concetto di gara valida agli effetti della classifica, lo stesso deve essere inteso nel senso che ciò si verifica anche nel caso in cui, il risultato opera ai fini della determinazione della classifica limitatamente alla squadra “cadetta”. Ex art. 17 comma 4 G.C.S., deve essere considerata gara ufficiale (in quanto valida agli effetti della classifica ed in cui può essere scontata la giornata di squalifica) la gara disputata contro la squadra “cadetta” poiché rientra nella nozione di “gare valide agli effetti della classifica” per le squadre che la affrontano.
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