Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0217/CSA del 3 Maggio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - LND Serie D, di cui al Com. Uff. n. 124 del 23.04.2024
Impugnazione – istanza: - Football Club Forlì S.r.l./A.C. Carpi S.S.D. a R.L.
Massima: Confermata la decisione del GS che ha rigettato il reclamo convalidando il risultato della gara non sussistendo la lamentata posizione irregolare per squalifica del calciatore in quanto lo stesso ha scontato la squalifica inflittagli a seguito della terza giornata di campionato non partecipando alla gara del 28 gennaio 2024, successiva a quella in cui era maturata la squalifica, partita disputata con la U.S. Pistoiese, società successivamente esclusa dal campionato con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. Dip. Interr. LND n. 121 del 16 aprile 2024 ed a tale esclusione il citato Com. Uff. ha disposto che “in applicazione dell’art.53 comma 3 delle NOIF, la classifica del girone di competenza venga riscritta e pubblicata con l’annullamento dei risultati di tutte le gare in precedenza disputate dalla società rinunciataria e la pubblicazione del calendario a partire dalla 15° giornata di ritorno, prevedendo il turno di riposo alla società che avrebbe dovuto incontrare quella esclusa”….L’art. 21, comma 4, C.G.S. prevede che “Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore o il tecnico sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo. […]”. A tenore della disposizione, perché la gara possa essere utile all’esecuzione della sanzione per il calciatore che non vi abbia preso parte occorre che la stessa “si s[ia] conclus[a] con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali” e non sia stata “successivamente annullat[a] con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva”. Emerge chiaramente come il regime dell’efficacia - ai fini dell’esecuzione delle sanzioni - dell’astensione dalle gare sia legato alle vicende proprie della singola gara, e in specie alla sua attitudine a incidere sull’andamento della competizione esponendo le squadre che vi partecipino a un c.d. “rischio sportivo” (cfr. Alta Corte Giustizia Sportiva, 26 febbraio 2013 n. 78, che richiama il proprio procedente Id., 4 luglio 2011, n. 12; in generale, sull'applicazione del regime per la valida esecuzione delle squalifiche, cfr. anche CGF, III, in Com. Uff. n. 244/CGF, 11 aprile 2011). I suddetti presupposti di cui all’art. 21, comma 4, C.G.S. (sostanzialmente sovrapponibile, in parte qua, all’art. 22, comma 4 del previgente C.G.S.), espressivi del richiamato “rischio sportivo”, possono ben dirsi integrati, nella specie, per la gara disputata fra il Carpi e la Pistoiese, alla quale il Cecotti non prese parte per scontare la squalifica già irrogatagli: la detta gara si era infatti conclusa “con un risultato valido agli effetti della classifica” e non è stata “successivamente annullat[a] con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva”; di qui la sua idoneità a consentire di scontare le sanzioni inflitte ai calciatori che non vi avessero preso parte. In tale contesto, su tutt’altro piano si colloca il provvedimento di esclusione di una società (in specie, la Pistoiese) dal campionato, che - quanto all’incidenza sulle gare già disputate con la squadra esclusa - ha il solo effetto di sterilizzarne i risultati ai fini della classifica, a norma dell’art. 53, comma 3, NOIF (“Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa”; in tal senso si dispone nel citato Com. Uff. n. 121 del 2024 “l’annullamento dei risultati di tutte le gare in precedenza disputate dalla società rinunciataria”). In tal caso, s’è in presenza di un provvedimento, di natura amministrativa, che, a fronte dell’esclusione della società dalla competizione, si fa carico della (distinta) questione inerente alle sorti delle gare già disputate dalla società esclusa, risolvendola attraverso una generalizzata sterilizzazione postuma dei risultati (dei quali non si deve “tenere conto”) in via consequenziale all’esclusione e con effetto circoscritto alla classifica (“non hanno valore per la classifica”). Alla luce di ciò, in presenza di gare in cui, “ Quando […] disputate […], le squadre partecipanti [avevano] assunto proprio quel ‘rischio sportivo’” sopra richiamato, “Le vicende che [abbiano] interessato solo a posteriori quelle gare a seguito dell’esclusione della [società avversaria] dal campionato restano […] del tutto irrilevanti, anche perché esse si sono determinate de iure e non a seguito di una specifica pronuncia di annullamento da parte degli Organi della giustizia sportiva. Sarebbe contrario ai più elementari princìpi dell’ordinamento (sia generale che sportivo) sanzionare a posteriori una scelta societaria (quella di non far giocare un giocatore squalificato nella prima gara utile) che a priori, al momento in cui è stata assunta, era non solo legittima, ma (ai sensi dell’art. 22, comma 2, [del previgente C.G.S., omologo dell'art. 21, comma 1, del vigente], a tenor del quale ‘le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall’art. 45, comma 2, del presente Codice’) doverosa”. Del resto “le due valutazioni (quella della idoneità della partita ai fini della squalifica e quella relativa agli effetti da attribuire alle partite disputate da squadra poi esclusa) si muovono su piani del tutto diversi” (Alta Corte Giustizia Sportiva, n. 78 del 2013, cit.). Sotto altro profilo, “La natura personalistica della sanzione disposta a carico del tesserato implica, oltre tutto, che l’aver quegli scontato la penalizzazione con riguardo a una partita regolarmente omologata (con, mettiamo, un pregiudizio economico per chi, com’è possibile, venga retribuito sulla base della partecipazione alle gare) non possa esser messo nel nulla da una determinazione, di natura totalmente diversa, in ordine alla riorganizzazione del campionato a seguito di ritiro di una squadra: con l’inopinata conseguenza di chiamare l’atleta, che ha già scontato la sanzione e subito una perdita economica, a scontare altra giornata di squalifica per la condotta già punita ed eventualmente a subire un nuovo pregiudizio economico. La sanzione subita e scontata, nel rispetto dell’art. 22, può così dirsi ‘consumata’, senza che la si possa riproporre in ragione di scelte che nulla hanno a che vedere col profilo disciplinare e con la regolarità delle gare effettuate” (Alta Corte Giustizia Sportiva, n. 78 del 2013, cit.). In tale prospettiva, i principi di certezza e stabilità nell’esecuzione delle sanzioni non possono consentire modifiche postume dell’effetto della mancata partecipazione del calciatore a una gara a fronte di successivi provvedimenti (non già giudiziali di annullamento della singola gara, bensì amministrativi) d’esclusione della società avversaria dal campionato e connessa regolazione “virtuale” delle conseguenze sulla classifica.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 49/CDN del 29 aprile 2008 n. 7 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania - C.U. n. 80 del 20.3.2008 – Campionato di 1^ Categoria Impugnazione - istanza: (242) – Reclamo della società Casal velino avverso le decisioni merito gara Leoni Postiglione/Casalvelino del 24.2.2008 Massima: Il calciatore non sconta la squalifica nella giornata in cui la gara non viene disputata per rinuncia (quarta) della squadra avversaria e conseguente esclusione della stessa dal campionato durante il girone di andata. Ne consegue la posizione irregolare del calciatore durante le successive gare fino a quando non sconta la squalifica. Ai sensi dell’art. 53 comma terzo NOIF, l’esclusione dal campionato di una società durante il girone d’andata comporta che tutte le gare in precedenza disputate dalla esclusa non hanno valore ai fini della classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati di tali gare. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 49/CDN del 29 aprile 2008 n. 6 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Molise - C.U. n. 101 del 10.4.2008 – Campionato di Promozione. Impugnazione - istanza: (248) - Reclamo della società ASD Virtus M. Santangiolese avverso le decisioni merito gara Virtus M. Santangiolese-Vastogirardi del 30.3.2008 Massima: Il calciatore sconta la squalifica nella giornata in cui la gara non viene disputata per esclusione della squadra avversaria dal campionato durante il girone di ritorno. La gara immediatamente successiva alla squalifica del calciatore e nella quale la squalifica si sarebbe dovuta scontare, era stata annullata per l’esclusione dal campionato della società antagonista della ricorrente. Poiché l’esclusione era avvenuta durante il girone di ritorno, ai sensi dell’art. 53 comma quarto NOIF la gara non disputata era da considerarsi perduta con il punteggio di 0 – 3 ed aveva avuto un risultato valido ai fini della classifica. Il calciatore, non essendo stato inserito tra i partecipanti a tale gara ed avendo scontato la squalifica ai sensi dell’art. 22 comma quarto CGS, aveva titolo di partecipare alla successiva gara. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 13/C Riunione del 18 Ottobre 2004 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 13 del 16.9.2004 Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Viribus Cisterna Montello avverso decisioni merito gara Vjs Velletri/Viribus Cisterna del 5.9.2004 Massima: In occasione dell’esclusione dal campionato di una società, se il fatto avviene nel girone di ritorno, i tesserati, non potendo più disputare gare, non scontano più eventuali squalifiche maturate. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 46/C Riunione del 26 Aprile 2004 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 34 del 25.3.2004 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.P. Marrubiu avverso decisioni merito gara Meana Sardo/Marrubiu del 28.2.2004 Massima: L’art. 53 comma 4 N.O.I.F. prevede che “qualora una società si ritiri dal Campionato o da altra manifestazione ufficiale o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-2 in favore dell’altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario”. Nel caso specifico e relativo alla società, esclusa dal campionato, l’incontro, benché non disputatosi, ha comunque dato luogo ad un risultato valido ai fini della classifica e quindi il calciatore ha scontato in pari data la giornata di squalifica. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 39/C Riunione del 28 aprile 2003 n. 8 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 46 del 27.3.2003 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.P. Santa Croce avverso decisioni merito gara S. Croce/Trinacria del 16.2.2003 Massima: Il calciatore sconta la squalifica anche quando non partecipa alla gara che è stata successivamente posta nel nulla a causa della esclusione della società avversaria dal campionato, in quanto per tale effetto del suo risultato non si è più tenuto conto (riformulando la classifica del campionato), ma era comunque una gara valida per la classifica ovvero una gara ufficiale del campionato ai sensi dell’art. 17 del C.G.S. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 10 marzo 2003 n. 10 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 23.1.2003 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Barrese avverso decisioni merito gara Santa Croce/Barrese del 22.12.2002 Massima: Il calciatore non sconta la squalifica nella gara in cui la sua società viene sanzionata con la esclusione del campionato nel girone di andata, poiché tale gara non ha validità ai fini della classifica ex art. 17 comma 4 C.G.S. Massima: Quando l’organo disciplinare irroga la sanzione della esclusione dal campionato alla società e la conseguente perdita di valore delle gare giocate fino ad allora, gli effetti della decisione per quanto concerne anche le altre sanzioni, quale l’esecuzione della squalifica del calciatore decorrono dal momento in cui tale decisione è passata in giudicato, ovvero non vi sono più i termini per impugnare. Ne consegue che il calciatore che deve scontare il residuo di squalifica, lo farà nella nuova squadra, dopo che tale decisione sarà divenuta definitiva. Massima: L’art. 17 comma 4 C.G.S. subordina la regolarità dell’esecuzione di una sanzione alla duplice condizione che la gara, con riferimento alla quale la sanzione stessa viene scontata, consegua un risultato utile agli effetti della classifica e non venga successivamente annullata da un Organo della Giustizia Sportiva e che essa sia valida per la classifica. Massima: La esclusione dal campionato di una società non costituisce, né comporta annullamento di gara alcuna, neanche a norma dell’art. 53 comma 3 delle N.O.I.F. il Giudice, infatti, quando ritiene di annullarne una gara, in forza di norma federale che lo consente, lo delibera espressamente, come a proposito di ciascuna delle 4 gare cui la società non si è presentata. Massima: Per effetto della esclusione dal campionato durante il girone di andata tutte le gare giocate dalla società (benché non annullate) hanno perso valore per la classifica, come espressamente stabilito dall’art. 53 comma 3 N.O.I.F.