Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 49/CDN del 29 aprile 2008 n. 7 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania - C.U. n. 80 del 20.3.2008 – Campionato di 1^ Categoria Impugnazione - istanza: (242) – Reclamo della società Casal velino avverso le decisioni merito gara Leoni Postiglione/Casalvelino del 24.2.2008 Massima: Il calciatore non sconta la squalifica nella giornata in cui la gara non viene disputata per rinuncia (quarta) della squadra avversaria e conseguente esclusione della stessa dal campionato durante il girone di andata. Ne consegue la posizione irregolare del calciatore durante le successive gare fino a quando non sconta la squalifica. Ai sensi dell’art. 53 comma terzo NOIF, l’esclusione dal campionato di una società durante il girone d’andata comporta che tutte le gare in precedenza disputate dalla esclusa non hanno valore ai fini della classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati di tali gare. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 49/CDN del 29 aprile 2008 n. 6 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Molise - C.U. n. 101 del 10.4.2008 – Campionato di Promozione. Impugnazione - istanza: (248) - Reclamo della società ASD Virtus M. Santangiolese avverso le decisioni merito gara Virtus M. Santangiolese-Vastogirardi del 30.3.2008 Massima: Il calciatore sconta la squalifica nella giornata in cui la gara non viene disputata per esclusione della squadra avversaria dal campionato durante il girone di ritorno. La gara immediatamente successiva alla squalifica del calciatore e nella quale la squalifica si sarebbe dovuta scontare, era stata annullata per l’esclusione dal campionato della società antagonista della ricorrente. Poiché l’esclusione era avvenuta durante il girone di ritorno, ai sensi dell’art. 53 comma quarto NOIF la gara non disputata era da considerarsi perduta con il punteggio di 0 – 3 ed aveva avuto un risultato valido ai fini della classifica. Il calciatore, non essendo stato inserito tra i partecipanti a tale gara ed avendo scontato la squalifica ai sensi dell’art. 22 comma quarto CGS, aveva titolo di partecipare alla successiva gara. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 13/C Riunione del 18 Ottobre 2004 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 13 del 16.9.2004 Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Viribus Cisterna Montello avverso decisioni merito gara Vjs Velletri/Viribus Cisterna del 5.9.2004 Massima: In occasione dell’esclusione dal campionato di una società, se il fatto avviene nel girone di ritorno, i tesserati, non potendo più disputare gare, non scontano più eventuali squalifiche maturate.  Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 46/C Riunione del 26 Aprile 2004 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 34 del 25.3.2004 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.P. Marrubiu avverso decisioni merito gara Meana Sardo/Marrubiu del 28.2.2004 Massima: L’art. 53 comma 4 N.O.I.F. prevede che “qualora una società si ritiri dal Campionato o da altra manifestazione ufficiale o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-2 in favore dell’altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario”. Nel caso specifico e relativo alla società, esclusa dal campionato, l’incontro, benché non disputatosi, ha comunque dato luogo ad un risultato valido ai fini della classifica e quindi il calciatore ha scontato in pari data la giornata di squalifica. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 39/C Riunione del 28 aprile 2003 n. 8 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 46 del 27.3.2003 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.P. Santa Croce avverso decisioni merito gara S. Croce/Trinacria del 16.2.2003 Massima: Il calciatore sconta la squalifica anche quando non partecipa alla gara che è stata successivamente posta nel nulla a causa della esclusione della società avversaria dal campionato, in quanto per tale effetto del suo risultato non si è più tenuto conto (riformulando la classifica del campionato), ma era comunque una gara valida per la classifica ovvero una gara ufficiale del campionato ai sensi dell’art. 17 del C.G.S. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 10 marzo 2003 n. 10 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 23.1.2003 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Barrese avverso decisioni merito gara Santa Croce/Barrese del 22.12.2002 Massima: Il calciatore non sconta la squalifica nella gara in cui la sua società viene sanzionata con la esclusione del campionato nel girone di andata, poiché tale gara non ha validità ai fini della classifica ex art. 17 comma 4 C.G.S. Massima: Quando l’organo disciplinare irroga la sanzione della esclusione dal campionato alla società e la conseguente perdita di valore delle gare giocate fino ad allora, gli effetti della decisione per quanto concerne anche le altre sanzioni, quale l’esecuzione della squalifica del calciatore decorrono dal momento in cui tale decisione è passata in giudicato, ovvero non vi sono più i termini per impugnare. Ne consegue che il calciatore che deve scontare il residuo di squalifica, lo farà nella nuova squadra, dopo che tale decisione sarà divenuta definitiva. Massima: L’art. 17 comma 4 C.G.S. subordina la regolarità dell’esecuzione di una sanzione alla duplice condizione che la gara, con riferimento alla quale la sanzione stessa viene scontata, consegua un risultato utile agli effetti della classifica e non venga successivamente annullata da un Organo della Giustizia Sportiva e che essa sia valida per la classifica.  Massima: La esclusione dal campionato di una società non costituisce, né comporta annullamento di gara alcuna, neanche a norma dell’art. 53 comma 3 delle N.O.I.F. il Giudice, infatti, quando ritiene di annullarne una gara, in forza di norma federale che lo consente, lo delibera espressamente, come a proposito di ciascuna delle 4 gare cui la società non si è presentata. Massima: Per effetto della esclusione dal campionato durante il girone di andata tutte le gare giocate dalla società (benché non annullate) hanno perso valore per la classifica, come espressamente stabilito dall’art. 53 comma 3 N.O.I.F.
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