Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 50/CDN del 05 maggio 2008 n. 2 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania - C.U. n. 80 del 20.3.2008 – Campionato di 2^ Categoria). Impugnazione - istanza: (237) - Reclamo della società Virtus Goti 97 avverso le decisioni merito gara Dugenta/Virtus Goti del 23.12.2007 Massima: Il calciatore squalificato durante l’ultima gara della precedente stagione sportiva deve scontare la squalifica nella successiva stagione, per cui è in posizione irregolare fino a quando non sconta detta squalifica. Nel caso in cui durante la successiva stagione sportiva venga nuovamente squalificato, dovrà non partecipare alle gare sia relativamente all’ultima squalifica ricevuta e sia relativamente alla squalifica inflitta nella precedente stagione sportiva, in mancanza sarà sempre in posizione irregolare. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 16/CDN del 22 Novembre 2007 n.4 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale Lazio - C.U. n. 43 del 18.10.2007 – Campionato 1^ Categoria Impugnazione - istanza:Reclamo della società S.C. Ceprano avverso le decisioni merito gara Frosinone 2000/Ceprano del 7.10.2007. Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore che non ha osservato il rispetto del turno di squalifica prendendo parte a tutte le successive gare. Alla luce di quanto previsto ex art. 22 c IV CGS “le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’ art. 17….”. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 16/CDN del 22 Novembre 2007 n. 3 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale Lazio - C.U. n. 38 dell’11.10.2007 – Campionato 1^ Categoria Impugnazione - istanza:Reclamo della societa’ S.C. Ceprano avverso le decisioni merito gara Ceprano/Virtus Broccostella del 16.9.2007. Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore che non ha osservato il rispetto del turno di squalifica prendendo parte a tutte le successive gare. Alla luce di quanto previsto ex art. 22 c IV CGS “le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’ art. 17….”. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 19/C Riunione del 9 gennaio 2003 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 22 del 14.11.2002 Impugnazione - istanza:Appello del S.S.C. Cogliandrino avverso decisioni merito gara Cogliandrino/Baragiano del 29.9.2002 Massima: La giornata di squalifica deve essere scontata non appena la situazione irregolare giunge a conoscenza degli organi federali, a seguito di reclamo della controparte, a nulla rilevando che ciò non si sia verificato in precedenti occasioni, relative ad altre gare. (Il caso di specie: La società ha proposto reclamo per posizione irregolare del calciatore, osservando che lo stesso dalla precedente stagione sportiva non aveva ancora scontato la giornata di squalifica, quando ha disputato la gara in posizione non regolare). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 1/C Riunione del 2 luglio 1998 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 215 del 5.6.1998 Impugnazione - istanza: Appello dell'U.S. Boys Caivanese avverso decisioni, a seguito di deferimento del presidente della L.N.D., per violazione degli artt. 1 e 7 C.G.S., in relazione alla partecipazione del calciatore M.C. a diverse gare in posizione irregolare. Massima: L’irregolare utilizzazione del calciatore - per non avere questi mai scontato la squalifica – è sanzionata con la perdita della gara, nonché con penalizzazione di punti (5) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.  Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 21/C Riunione del 20 febbraio 1997 n. 4 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia Com. Uff. n. 21 del 15.1.1997Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Comunale Gonars avverso decisioni merito gara Torviscosa/Comunale Gonars del 27.10.1996Massima: In base al principio cd. della perpetuatio sanzionatoria il calciatore squalificato si trova in posizione irregolare finché non sconta la squalifica e, quindi, con la sua partecipazione vizia ogni gara alla quale ha preso parte, fosse questa anche l' ultima di una lunga serie di gare. Ne consegue l’irrogazione della sanzione sportiva della perdita della gara solo in riferimento a quella disputata nei sessanta giorni dal deferimento. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 19/C Riunione del 6 Febbraio 1997 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 20 del 2.1.1997 Impugnazione - istanza: Appello dell’ A.C. Comunale Gonars avverso decisioni merito gara Comunale Gonars/San Giovanni del 3.11.1996 Massima: Le squalifiche devono essere scontate dal calciatore, nel caso che abbia cambiato società, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza. Inoltre, il calciatore che deve ancora scontare la squalifica, in base al principio della "perpetuatio sanzionatoria" viene a trovarsi in posizione irregolare in tutte le gare alle quali abbia seguitato a partecipare, senza scontare la squalifica stessa. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 14/C Riunione del 3 gennaio 1997 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 29 del 14.11.1996 Impugnazione - istanza: Appello dell’ U.S. Turris avverso decisioni merito gara Turris/Sabatella Riccia del 22.9.1996 Massima: La C.A.F. ha costantemente affermato che la squalifica si intende scontata quando il calciatore non prende parte ad una gara ufficiale (usualmente quella successiva) del campionato di competenza. Se il calciatore, nonostante la squalifica, prende parte alla gara successiva e ad altre non ha evidentemente scontato la squalifica e, pertanto, in ciascuna di dette gare è in posizione irregolare e, quindi, per ciascuna delle gare stesse scatta, per la società che ha utilizzato il calciatore, la punizione sportiva della perdita della gara stabilita dall'art. 7 comma 5 C.G.S.Massima: Per il principio della "perpetuatio sanzionatoria" permane in posizione irregolare il calciatore squalificato che non ha scontato la squalifica.
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