Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 86/CDN  del 20 Maggio 2010 n. 4  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (255) – Deferimento della Procura Federale a carico di: V. C. (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Sanluri Calcio), B.M. (allenatore della Soc. SS Villacidrese Calcio Srl), G. M. (allenatore della Soc. FS Sestrese Calcio) e delle società SS Villacidrese Calcio Srl e FS Sestrese Calcio (nota n. 6517/26pf09-10/AA/ac del 9.4.2010). Massima: A seguito di deferimento, la società è sanzionata con la sola ammenda e non anche con la penalizzazione di punti in classifica, poiché il proprio calciatore avrebbe disputato in posizione irregolare di squalifica ben otto gare di Coppa Italia dalla stagione sportiva 2006/2007 alla 2008-2009. La posizione irregolare era conseguente ad un residuo di squalifica comminato nella gara di Coppa Italia di serie C durante la stagione sportiva 2006/2007. Le norme federali infatti prescrivono che, se le squalifiche non possono essere scontate nelle stagioni sportive in cui vengono irrogate, devono essere scontate nelle stagioni successive, senza che queste possano mai prescriversi con il decorrere del tempo. Non può essere considerata una scriminante, come richiesto dalla difesa del deferito, il notevole lasso di tempo (oltre due anni) intercorso fra la squalifica e le gare disputate dal calciatore in posizione irregolare né, tantomeno, l’incidente, inconferente ai fatti contestati, attestato da documentazione prodotta, comunque, tardivamente. Consegue che la sanzione della squalifica nei confronti del calciatore per 2 giornate di Coppa Italia. Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 21 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 26 Gennaio 2010  www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 36/CDN del 16.11.2009 Impugnazione - istanza: 6) Ricorso dell’U.S. Benacense 1905 Riva avverso le sanzioni: dell’ammenda di € 2.000,00 inflitta alla reclamante; inibizione fino al 20.9.2010 al sig. A.P., presidente della U.S. Benacense 1905 Riva; inibizione fino al 31.1.2010 al sig. P. M., all’epoca dei fatti dirigente responsabile del settore giovanile della U.D. Benacense 1905 Riva; squalifica fino al 30.11.2009 al calciatore C. L., inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota n. 1576/111pf09-10/ms/en dell’1.10.2009 – per violazione dell’art. 1, comma 1 in relazione agli artt. 10, comma 2 C.G.S., 92, comma 1, 95, comma 8 NOIF; agli artt. 7, comma 1 e 16, comma 1 Statuto Federale; la società per violazione dell’art. 4, commi 1 e 2 C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva nelle rispettive violazioni ascritte ai suoi tesserati, 7) Ricorso dell’S.S.D Trento Calcio 1921 s.r.l avverso le sanzioni: penalizzazione di punti 10 da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 2.000,00 alla reclamante; inibizione fino al 30.9.2011 al sig. F. M., presidente S.S.D. Trento Calcio 1921 s.r.l., all’epoca dei fatti non tesserato con funzioni di vice presidente della stessa società;  inibizione fino al 31.3.2011 al sig. D. B. M., all’epoca dei fatti presidente della S.S.D. Trento Calcio 1921 s.r.l.;  squalifica fino al 31.3.2010 ai calciatori B. M. S.e T. D., tesserati S.S.D. Trento Calcio 1921 s.r.l;  inibizione fino al 28.2.2010 al sig. S. D., all’epoca dei fatti dirigente della S.S.D. Trento Calcio 1921;  inibizione sino al 28.2.2010 al sig. M. G., dirigente responsabile del settore giovanile della soc. Trento Calcio 1921; inflitte per le violazioni rispettivamente ascritte con nota di deferimento del Procuratore Federale n. 1576/111pf09-10/ms/en dell’1.10.2009 degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 2 C.G.S; 92, comma 1 e 95, comma 8 NOIF; 7, comma 1 e 16 comma 1 Statuto Federale; la società per violazione dell’art. 4. comma 1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva nella violazione ascritta ai propri dirigenti, 8) Ricorso del calciatore T. D., tesserato S.S.D. Trento Calcio 1921) avverso la sanzione della squalifica fino al 31.3.2010 nflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale (nota n. 1576/111pf09-10/ms/en dell’1.10.2009) per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., n relazione agli artt. 10, comma 2, cgs e 95 comma 8, NOIF e della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., con riferimento all'art. 92, comma 1, NOIF ed agli artt. 7, comma 1 e 16 comma 1 dello statuto, 9) Ricorso del sig. A. P., presidente dell’U.S. Benacense 1905 Riva avverso la sanzione della inibizione fino al 30.9.2010 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale - nota n. 1576/111pf09-10/ms/en dell’1.10.2009 - per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 10 comma 2 cgs e 95, comma 8, NOIF e violazione dell’art. 1, comma 1 anche con riferimento agli artt. 7, comma 1 e 16 comma 1 dello Statuto Massima: La società è sanzionata con la sola ammenda per l’illegittima utilizzazione del giovane calciatore che non ne aveva titolo, mentre non può essere sanzionata con la penalizzazione di punti (10) in classifica come affermato dalla CDN quando innanzi alla CGF emerge dalla documentazione probatorio che il trasferimento dei calciatori è stato sottoscritto dal presidente ancora in carica. Il caso di specie: Nel corso della assemblea straordinaria dell’1 ottobre 2008 il presidente in carica si limitò a dire che “per motivi di famiglia e per lavoro sua intenzione è quella di lasciare la società”, curandosi di precisare che il corrispettivo per la cessione societaria avrebbe dovuto essere pari a € 50.000,00. Che, però, l’accordo con i cessionari non fosse stato raggiunto, e, quindi, che le dimissioni del presidente non fossero ancora efficaci ma solo preannunciate, è dimostrato dal fatto che colui che avrebbe dovuto subentrargli chiedeva allo stesso presidente “di venire incontro alla società con un richiesta più bassa”. Lo stesso presidente dell’assemblea concludeva nel senso che appariva nel presidente della società “la volontà di accordarsi nel migliore dei modi” implicitamente ma inequivocamente lasciando intendere che l’accordo non era in quella data ancora maturo. Ben, pertanto, può affermarsi il mantenimento della carica presidenziale in capo al presidente della società anche dopo l’assemblea straordinaria del 2008. Né a mutare il quadro societario può in alcun modo giovare la deliberazione adottata il successivo 9 luglio 2008 dal consiglio direttivo che nominò altro presidente della società. Ed infatti, quella deliberazione era stata illegittimamente adottata in quanto, ai sensi dell’art. 13 dello statuto societario, è solo l’assemblea l’organo competente ad eleggere il presidente, mentre la norma statutaria che disciplina le attribuzione del consiglio direttivo (art. 22) tace del tutto circa poteri di nomina presidenziale ad esso attribuiti. Questa considerazione corrobora la precedente conclusione del mantenimento della carica presidenziale anche nei giorni immediatamente successivi ai due atti societari prima citati: e tale carica era, pertanto, vigente anche alla data del 24 luglio 2008 in cui furono posti in essere gli atti di trasferimento dei calciatori. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 27 aprile 2009 –  www.coni.it  Decisione impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul comunicato ufficiale CDN n.70 del 1 aprile 2009 Parti: A.S.D. Pisoniano contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti Massima: La società, essendo dilettantistica, è sanzionata con la sola ammenda e non con la penalizzazione di punti (2) in classifica come comminata in ultima istanza dalla CDN, a seguito di deferimento da parte della Procura Federale, per aver il calciatore disputato due gare in posizione irregolare di tesseramento allorquando dagli atti emerge che il tesseramento è stato inviato al Comitato Regionale competente in data anteriore alla disputa delle agre, ma ricevuto solo successivamente e ciò anche in considerazione del fatto che la società per errore aveva inoltrato una precedente richiesta di tesseramento del calciatore dichiarata successivamente nulla. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 27 aprile 2009 – www.coni.it  Decisione impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul comunicato ufficiale CDN n.70 del 1 aprile 2009 Parti: A.S.D. PISONIANO/ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e LEGA NAZIONALE DILETTANTI Massima TNAS: (2) Sulla data della spedizione della raccomandata, in tema di tesseramenti di atleti e di verifica del modulo di tesseramento, si reputa erroneo ritenere sul piano probatorio prevalente la risultanza dell’interrogazione del sito internet delle poste italiane, rispetto all’esibizione in giudizio della ricevuta della raccomandata: detti mezzi di prova vanno considerati almeno equivalenti in mancanza di eccezioni sulla falsità o sulla contraffazione della ricevuta. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 13 maggio 2009 –  www.coni.it Decisione impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul comunicato ufficiale CDN n.88 del 7 maggio 2009 Parti: S.S.D. Fondi Calcio  contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti Massima: La società, essendo dilettantistica, è sanzionata con la sola ammenda e non con la penalizzazione di punti (1) in classifica come comminata in ultima istanza dalla CDN, a seguito di deferimento da parte della Procura Federale, per aver il calciatore disputato una gara in posizione irregolare di tesseramento, sulla erronea convinzione dei dirigenti della società che lo stesso fosse, all’inizio della stagione 2008/2009 svincolato ai sensi dell’art.32 bis delle Norme Organizzative Interne della FIGC ( NOIF) e regolarmente tesserabile mediante richiesta di aggiornamento. A fronte della richiesta di svincolo ritualmente inviata ai sensi del citato art. 32 NOIF dal calciatore ed effettivamente ricevuta nei termini dal Comitato Regionale, risulta che lo stesso Comitato, ritenendosi incompetente a ricevere la richiesta, trasmetteva la stessa al Comitato Interregionale senza tuttavia darne notizia alcuna al giocatore interessato; il Comitato Interregionale riteneva successivamente di passare agli atti nulla l’istanza perché non inviata al Comitato competente ma anche in questo caso senza darne notizia nelle forme dovute al giocatore. Il calciatore venne inserito in lista di svincolo.L’art. 10 CGS prevede, nell’ultima parte del comma sesto che le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte soggiacciono alle sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Nel caso di accertamento di responsabilità oggettiva della società, la sanzione va dall’ammenda con diffida alla penalizzazione di uno o più punti in classifica fino alla retrocessione ed all’esclusione dal campionato; nel caso di accertamento di responsabilità diretta della società, la sanzione minima è la penalizzazione di un punto in classifica fino alla retrocessione ed all’esclusione dal campionato. La norma prevede inoltre che i dirigenti riconosciuti responsabili dei fatti di cui al comma sesto sono puniti con la sanzione dell’inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni. Al dirigente accompagnatore è invece stata applicata, nella fattispecie, la sanzione dell’inibizione per un mese, notevolmente al di sotto del citato minimo edittale. Tale circostanza porta evidentemente ad una applicazione illogica ed incongrua del sistema sanzionatorio attualmente previsto per le fattispecie di cui si tratta talchè a fronte di un comportamento di un dirigente della società sanzionato congruamente in misura assai lieve e comunque molto al di sotto del minimo edittale, viene applicata alla società proprio in dipendenza delle violazioni ascritte al dirigente, una sanzione corrispondente sì al minimo edittale ma del tutto sproporzionata alla sanzione in concreto applicata al dirigente ed evidentemente eccessiva. L’Arbitro unico ritiene auspicabile un intervento del legislatore che integri la normativa vigente sul punto con una previsione di sanzioni congruamente graduate in riferimento alla gravità dell’elemento soggettivo accertato ed all’effettivo coinvolgimento della società Tutto quanto sopra ritenuto, si reputa che la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica a carico della società, oltre all’ammenda applicata, a titolo di responsabilità diretta per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità in relazione alla violazione delle norme sul doppio tesseramento sia eccessiva se commisurata alle effettive responsabilità che residuano come provate a carico della medesima società all’esito del giudizio, trattandosi peraltro di società sportiva dilettantistica e debba pertanto essere annullata tenendo conto della responsabilità per mera colpa lieve riconosciuta nel comportamento posto in essere dal calciatore e dal dirigente accompagnatore. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 13 maggio 2009 – www.coni.it  Decisione impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul comunicato ufficiale CDN n.88 del 7 maggio 2009 Parti: S.S.D FONDI CALCIO SRL/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e LEGA NAZIONALE DILETTANTI Massima TNAS: (1) Deve sottolinearsi una applicazione illogica ed incongrua del sistema sanzionatorio attualmente previsto per le fattispecie relativamente al tesseramento, laddove a fronte di un comportamento di un dirigente della società, sanzionato congruamente in misura assai lieve e comunque molto al di sotto del minimo edittale, viene applicata alla società proprio in dipendenza delle violazioni ascritte al dirigente, una sanzione corrispondente sì al minimo edittale ma del tutto sproporzionata alla sanzione in concreto applicata al dirigente ed evidentemente eccessiva. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 13/CDN  del 30 Luglio 2009  n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (143) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: R.D. C. (nella sua qualità di Presidente della Soc. SC Domus Bresso), B.L. G. (calciatore tesserato per la Soc. SC Domus Bresso),M. G. (nella sua qualità di dirigente accompagnatore della Soc. SC Domus Bresso) e della società SC Domus Bresso (nota n. 4035/1467pf07-08/GR/mg del 26.1.2009). Massima: La società è sanzionata con l’ammenda, quando a seguito di deferimento, viene provata la posizione irregolare del calciatore alla gara per non aver lo stesso scontato una precedente squalifica. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 13/CDN  del 30 Luglio 2009  n. 3 - www.figc.it Impugnazione - istanza: 144) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G. L. (nella sua qualità di Presidente della Soc., all’epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto, ora AS Coop Atlante), A. K. (nella sua qualità di calciatore tesserato della Soc., all’epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto, ora AS Coop Atlante, attualmente tesserato per la Soc. ASD Futsal Cecina Calcio a 5), B. O. (nella sua qualità di dirigente accompagnatore della Soc., all’epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto, ora AS Coop Atlante) e della società AS Coop Atlante (all’epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto) (nota n. 4036/1467bis pf07-08/GR/mg del 26.1.2009). Massima: La società è sanzionata con l’ammenda, quando a seguito di deferimento, viene provata la posizione irregolare del calciatore alla gara nel gruppo dei tre giocatori c.d. under ovvero nati successivamente al 31.12.1985, benché fosse di nazionalità albanese e quindi tesserato ex art. 40, punto 11, sub 1 e 2, N.O.I.F. e pertanto non rientrante nel computo dei 3 giocatori c.d. under. Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 79/CGF Riunione del 18 gennaio 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 208/CGF Riunione del 05 giugno 2008 n. 1 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 17/CDN del 30.10.200 7Impugnazione - istanza:Ricorso dell’ A.S. Pisoniano avverso la sanzione: della penalizzazione di punti 10 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2007/2008 alla reclamante, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 1, comma 1 per il calciatore F.A.P. e 2, comma 4 C.G.S. per la società in relazione all’art. 40, commi 4 e 5 N.O.I.F. Massima: La società è sanzionata solo con l’ammenda e non anche con la penalizzazione di punti in classifica per aver tesserato e fatto partecipare alle gare il calciatore tesserato per altra società (doppio tesseramento), in quanto lo stesso avrebbe potuto beneficiare dello svincolo da quest’ultima ai sensi dell’art.32 N.O.I.F. perché non aveva mai preso parte nel corso della Stagione Sportiva 2004/2005 ad alcuna gara e la società aveva allegato al tesseramento la copia del documento di riconoscimento del calciatore. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 53/C - Riunione del 27 aprile 2006 n. 7 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 41 del 16.3.2006 - www.figc.it Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Quaronese avverso le sanzioni rispettivamente: dell’inibizione ai signori B.G., F.G., R.D. fino al 31.5.2006 e dell’ammenda di euro 1.000,00 alla società reclamante, seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 6 comma 1 Statuto Federale Massima: La società è responsabile per aver fatto partecipare, anche se in buona fede, a n. 19 gare il calciatore in posizione irregolare di tesseramento.
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