Massima n. 288603
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.
96/CDN del 04 Giugno 2009 n. 2 - www.figc.it
Impugnazione – istanza: (231) – Deferimento della Procura Federale a carico di: E.D.S.P.
(calciatore tesserato per la
Soc. ASD Tempio Calcio a 5 Alguer), A.M. (all’epoca dei fatti
Presidente della Soc. ASD Tempio Calcio a 5 Alguer), M.M.M. (all’epoca dei
fatti dirigente accompagnatore ufficiale della Soc. ASD Tempio Calcio a 5
Alguer) e della società ASD Tempio Calcio a 5 Alguer (nota n.
5967/554pf08-09/AM/ma dell’1.4.2009)
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione punti (1) in
classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2009/2010 per aver
fatto partecipare alla gara il calciatore sprovvisto dei requisiti di cui
all’art. 61 comma 5 NOIF.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.
90/CDN del 18 Maggio 2009 n. 6 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 94 del 23.4.2009
Impugnazione - istanza:(276) – Appello della società FC Latina Srl avverso la sanzione della
penalizzazione di 1 punto in classifica, a seguito di deferimento della Procura
Federale
Massima:
La società è sanzionata con la penalizzaione di
punti (1) in classifica per aver fatto partecipare ad una gara un calciatore in
posizione irregolare di tesseramento. Infatti, quando è accertata in capo alla
società ricorrente tanto la responsabilità diretta (per il fatto ascritto al
presidente firmatario della richiesta di tesseramento del calciatore), quanto
la responsabilità oggettiva (per il fatto ascritto al dirigente accompagnatore della
squadra, firmatario della distinta), va osservato che l’art. 10 comma 6, ultimo
inciso, CGS prevede le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9 qualora alle
competizioni sportive partecipano calciatori che comunque non hanno titolo per
prendervi parte. Per il comma 8 di tale articolo, il fatto è sanzionato,
secondo la gravità, con la penalizzazione di uno o più punti in classifica
(lettera g), con la retrocessione all’ultimo posto in classifica (lettera h),
con la esclusione dal campionato (lettera i), di cui all’art. 18 comma 1 CGS.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.
88/CDN del 07 Maggio 2009 n. 4 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Calabria CU n. 121 del 31.3.2009
Impugnazione - istanza:(257) – Appello della Procura Federale avverso l’incongruita’ della
sanzione inflitta alla società FC San Marco (ammenda di € 1.000,00) a seguito
di proprio deferimento.
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (4)
in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per aver utilizzato
nelle prime otto gare di campionato della stagione in corso il calciatore, che
risultava tesserato per altra società. Costituisce orientamento consolidato
della CDN che ai sensi dell’art. 10 comma 6 ultimo inciso CGS, qualora alle
competizioni sportive partecipano calciatori sotto falso nome o che comunque
non hanno titolo per prendervi parte, a società, dirigenti e tesserati si
applicano le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Per il comma 8
dell’art. 10 CGS, se, come nel caso in esame, viene accertata la responsabilità
diretta della società, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le
sanzioni delle lettere g) (penalizzazione di uno o più punti in classifica), h)
(retrocessione all’ultimo posto in classifica), i) (esclusione dal campionato)
dell’art. 18 comma 1 CGS.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.
88/CDN del 07 Maggio 2009 n. 2 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 88 del 9.4.2009
Impugnazione - istanza:(262) – Appello della Procura Federale avverso l’incongruita’ della
sanzione inflitta alla società SSD Fondi Calcio Srl (ammenda di € 300,00) a
seguito di proprio deferimento .
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1)
in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ai sensi del
combinato disposto del comma 8 dell’art. 10 e dell’art. 18 comma 1 lettere g)
h) e i) del CGS per aver tratto vantaggio in classifica dall’utilizzo di un
calciatore non tesserato per essa.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.
88/CDN del 07 Maggio 2009 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Calabria CU n. 121 del 31.3.2009
Impugnazione - istanza: (256) – Appello della Procura Federale avverso l’incongruita’ della sanzione
inflitta alla società FC Calcio Acri (ammenda di € 1.500,00) a seguito di
proprio deferimento.
Massima: La società sanzionata con l’ammenda in primo grado, a
seguito di ricorso della procura federale, può essere sanzionata con la
penalizzazione di punti (2) in classifica da scontarsi nella prossima stagione
sportiva 2009/2010 e l’ammenda per aver tratto vantaggio in classifica
dall’utilizzo di un calciatore non tesserato per essa
Decisione
C.G.F. Comunicato
ufficiale n. 177/CGF del 30 Aprile
2009 n.4/5/6/7/8/9 e con motivazioni
pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 8 Giugno 2009. n. 4/5/6/7/8/9 www.figc.it
Decisione
impugnata: Delibera
della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 81/CDN del 27.4.2009
Impugnazione
- istanza: Ricorso del Kaos Futsal A.S.D. avverso la sanzione
della penalizzazione di punti 10
in classifica e dell’ammenda di € 7.500,00 inflitta alla
reclamante a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.
4, commi 1 e 2, C.G.S.,
per le violazioni ascritte al proprio presidente ed ai propri tesserati ovvero
ai soggetti che comunque avevano svolto attività nel suo interesse ai sensi
dell’art. 1, comma 5, C.G.S.,
seguito deferimento del Procuratore Federale n. 6257/871pf08-09/aa/ac del 10
aprile 2009.5) Ricorso del sig. B.A. avverso la sanzione dell’inibizione per
mesi 4, inflittagli per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione
all’art. 10, commi 2 e 6, dello stesso codice ed all’art. 7, comma 1, Statuto
Federale, seguito deferimento del Procuratore Federale n. 6257/871pf08-09/aa/ac
del 10 aprile 2009. 6) Ricorso del sig. Gennari Livio avverso la sanzione
dell’inibizione per mesi 3, inflittagli per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione
all’art. 10, commi 2 e 6, dello stesso codice ed all’art. 7, comma 1, Statuto
Federale, seguito deferimento del Procuratore Federale n. 6257/871pf08-09/aa/ac
del 10 aprile 2009. 7) Ricorso del sig. G.G. avverso la sanzione
dell’inibizione per mesi 1, inflittagli per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione
all’art. 10, commi 2 e 6, dello stesso codice ed all’art. 7, comma 1, Statuto
Federale, seguito deferimento del Procuratore Federale n. 6257/871pf08-09/aa/ac
del 10 aprile 2009. 8) Ricorso del sig. R.L. avverso la sanzione
dell’inibizione per mesi 1, inflittagli per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione
all’art. 10, commi 2 e 6, dello stesso codice ed all’art. 7, comma 1, Statuto
Federale, seguito deferimento del Procuratore Federale n. 6257/871pf08-09/aa/ac
del 10 aprile 2009. 9) Ricorso del sig. calciatore P.C.L. avverso la sanzione
della squalifica per 5 giornate effettive di gara, inflittagli per violazione
dell’art. 1, comma 1, C.G.S.,
anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, dello stesso codice ed all’art. 7,
comma 1, Statuto Federale, seguito deferimento del Procuratore Federale n.
6257/871pf08-09/aa/ac del 10 aprile 2009
Massima: La società è sanzionata, a seguito di
deferimento, con la penalizzazione di punti (10) in classifica per aver
schierato in ben 16 incontri un
calciatore senza titolo perché privo di tesseramento. La sanzione, in quanto tale, non può che essere seriamente e
giustamente afflittiva e tale diventa solo quando va ad annullare i vantaggi
che si sono conseguiti attraverso i comportamenti antiregolamentari consumati.
Diversamente il valore punitivo diventerebbe meramente virtuale, riducendo il
coefficiente di afflizione. Nel caso in disamina, la società, avendo vinto il
campionato di competenza con nove punti di differenza sulla seconda
classificata, anche in virtù della considerevole serie di vittorie ottenute in
incontri per quanto detto irregolari, poteva essere efficacemente punita,
giusto il principio che “a contrario
sensu” si ricava dall’art. 18 lett. g) C.G.S., solo seguendo il percorso
logico deduttivo giustamente privilegiato nel giudizio precedente. Addirittura,
la valutazione censurata negli scritti difensivi appare tutt’altro che
eccessiva. Non va invero dimenticato che il sodalizio reclamante è stato
deferito anche a titolo di responsabilità diretta; orbene, se per il combinato
disposto fra i commi 6 u.p. e 8 dell’art. 10 C.G.S., in caso di responsabilità oggettiva
vanno inflitte le sanzioni previste dall’art. 18, comma 1, lett. g), h) ed i)
C.G.S., idest o la penalizzazione o la retrocessione all’ultimo posto in
classifica o l’esclusione dal campionato di competenza, a maggior ragione non
ci si può dolere quando per una forma di responsabilità più esplicita e gravosa
si sia optato per la scelta sanzionatoria meno affliggente.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.
81/CDN del 27 Aprile 2009 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (258) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: C.L.P.
(calciatore già tesserato per la Soc. Kaos
Futsal ASD), A.B. (presidente della Soc. Kaos Futsal ASD), L.G., G.G. e L.R.
(dirigenti della Soc. Kaos Futsal ASD) e della società Kaos Futsal ASD (nota n.
6257/871pf08-09/aa/ac del 10.4.2009).
Massima:
La società, a seguito di deferimento, è
sanzionata con la penalizzazione di punti (10) in classifica per aver fatto
partecipare a n. 16 gare calciatori in posizione irregolare di tesseramento.
Secondo la normativa Federale vigente i calciatori svincolati che intendono
continuare a svolgere attività sportiva nell’ambito della stessa Società dalla
quale hanno ottenuto lo svincolo o di altra, devono annualmente sottoscrivere
una nuova richiesta di “aggiornamento di posizione di tesseramento”. In mancanza
si verifica la posizione irregolare dei calciatori per tesseramento.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.
80/CDN del 23 Aprile 2009 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (243) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: Nilson Araujo
Da Silva (calciatore attualmente tesserato per la Soc. Calcio a 5 2007
ASD) D.M., P.T., C.D.A., P. S.e R. S. (dirigenti della Soc. Calcio a 5 2007
ASD) e della società Calcio A 5 2007 ASD (nota n. 6148/872pf08-09/AA/ac del
7.4.2009)
Massima:
La società è
sanzionata con la di punti (4) in
classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2009/2010 per aver
utilizzato per 10 gare il calciatore in posizione irregolare di tesseramento.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.
69/CDN del 26 Marzo 2009 n. 2 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 69 del 29.1.2009
Impugnazione - istanza: (156) – Appello del Procuratore Federale avverso l’incongruita’ della
sanzione (ammenda € 300,00) inflitta alla società FC Latina Srl a seguito di proprio
deferimento
Massima:
La società, ai sensi
dell’art. 18 CGS è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi nella Coppa Lazio Allievi della stagione
sportiva in corso, per aver utilizzato
durante la gara un calciatore in posizione irregolare di tesseramento.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.
63/CDN del 05 Marzo 2009 n. 5 - www.figc.it
Decisione impugnata: delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 170 del 24.12.2008
Impugnazione - istanza: (122) – Appello della società UPD Scicli avverso la sanzione della
penalizzazione di punti 4 nella
classifica del campionato di competenza stagione 2008/2009, inflitta a seguito
di deferimento della Procura Federale
Massima: A seguito di deferimento della Procura Federale la società,
partecipante al campionato di promozione è sanzionata con la penalizzazione di
punti (4) in classifica per aver utilizzato in quattro gare di tale campionato
il calciatore, che risultava tesserato per altra società e che quindi non aveva
titolo per parteciparvi. L’art. 10 comma 6 ultimo inciso CGS prevede
l’applicazione a carico di società, dirigenti e tesserati delle sanzioni dei
successivi commi 8 e 9 (tra le quali rientra la penalizzazione di punti in
classifica di cui al richiamato art. 18 comma 1 punto g CGS) qualora alle
competizioni sportive partecipano calciatori che non hanno titolo per prendervi
parte. L’applicazione di uno o più punti in classifica è rimessa all’equo
apprezzamento dell’organo giudicante.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.
49/CDN del 15 gennaio 2009 n. 2 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Marche - C.U. n. 73 del 21.11.2008
Impugnazione - istanza: (92) – Appello della società AS Pol. Cicogna Calcio avverso la sanzione
della penalizzazione di 10 punti in classifica nel campionato di competenza
2008/2009 e € 1.500,00 di ammenda e le sanzioni irrogate ai tesserati M.D.
(squalifica mesi 4), G.T. (inibizione mesi 4), G.B. e D.G. (inibizione mesi 1),
P.B. (inibizione mesi 2) e E.G.
(inibizione mesi 6) inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale
.
Massima: A seguito di deferimento la società è sanzionata con la
penalizzazione di punti (10) in classifica per aver fatto partecipare in molte
gare del campionato di Prima Categoria il calciatore in posizione irregolare di
tesseramento. Anche i dirigenti che hanno sottoscritto le distinte di gara sono
sanzionati per aver certificato il regolare tesseramento del calciatore.
Inoltre anche il calciatore è sanzionato con la squalifica.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.
08/CDN del 17 Luglio 2008 n. 4 - www.figc.it
Decisione
impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Veneto - CU
n.80 del 10.6.2008
Impugnazione
- istanza:– Appello del Procuratore Federale avverso la
sanzione della penalizzazione di 9 punti nella classifica del campionato di 2^
categoria 2007/2008 inflitta a seguito di proprio deferimento alla società ACD
Fossaltese .
Massima: La società è sanzionata con a penalizzazione di punti (9) in
classifica da scontarsi nella successiva stagione sportiva per aver utilizzato
per ben 9 giornate di campionato un calciatore in posizione irregolare
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.
02/CDN del 03 Luglio 2008 n. 2 - www.figc.it
Impugnazione
- istanza:– Deferimento del Procuratore Federale a carico di:
G.F. (Presidente ASD Velletri Futsal), A.J.A.R. (calciatore ASD Velletri
Futsal), e delle società ASD Velletri
Futsal (nota n. 5299/793pf06-07/AM/en del 5.6.2008)
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (6)
in classifica per il comportamento del proprio presidente che ha commesso una
violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art.1 CGS
in relazione anche all’art. 40, commi 6, 11 punto 1 e 11 bis NOIF attuata mediante
tesseramento irregolare nella stagione sportiva 2006/2007 del calciatore
straniero extracomunitario non professionista, privo del requisito di
residenza, effettuato con certificazione anagrafica risultata non veritiera e
sua successiva utilizzazione nel corso della stagione sportiva.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 63/CDN del 06 Giugno 2008 n. 2,3,4,5 - www.figc.itDecisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Veneto – CU n. 70 del 23.5.2008Impugnazione – istanza: Appello del Procuratore Federale avverso le sanzioni irrogate a seguito di proprio deferimento a carico di: R.V., R.B., F.R.A. e della societa’ AC Sona M. Mazza. – Appello della società AC Sona M. Mazza avverso la penalizzazione di punti 8 in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2008/2009 e ammenda di € 1.000,00 a seguito di deferimento del Procuratore Federale – Appello del sig. R.V. (dirigente AC Sona M. Mazza) avverso la propria inibizione per mesi 3 a decorrere dal 1.9.2008 a seguito di deferimento del Procuratore Federale – Appello del sig. R.B. (dirigente AC Sona M. Mazza) avverso la propria inibizione per mesi 2 a decorrere dal 1.9.2008 a seguito di deferimento del Procuratore FederaleMassima: La società, su deferimento della procura federale, è sanzionata con la penalizzazione di punti (8) per aver fatto partecipare a diverse gare il calciatore in posizione irregolare in assenza di regolare tesseramento. Tale comportamento integra la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS. Infatti, ogni società, e per essa i suoi dirigenti, hanno l’obbligo, prima di schierare un giocatore, di verificarne la regolarità del tesseramento. Nella fattispecie questo controllo non è stato effettuato in maniera adeguata dai dirigenti della società che così hanno violato il loro obbligo di correttezza, coinvolgendo per responsabilità oggettiva la società.