Massima n. 287073

  Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 12/CGF Riunione del 01 agosto 2008 n. 2  con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 16/CGF Riunione del 08 agosto 2008  n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: Deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping a carico del calciatore J.M. tesserato, all’epoca dei fatti, in favore della società Ravenna Calcio per violazione dell’ art. 2.1 delle norme sportive antidoping. del C.O.N.I. Massima: Il calciatore, trovato  positivo per Benzoilecgonina (metabolita della cocaina) in occasione del controllo antidoping disposto per la gara del Campionato Italiano di Serie B , è sanzionato con la squalifica per anni 2 per aver ammesso di aver assunto, per la prima volta, per via intranasale una piccola dose di cocaina offertagli da conoscenti in un bar, trovandosi in uno stato di depressione dovuto a motivi familiari.  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 28/C Riunione del 24 Gennaio 2005 n. 3 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 30 del 17.11.2004.Impugnazione - istanza:Appello della calciatrice B.F. avverso la sanzione della squalifica per anni 2 inflitta a seguito di deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I. per violazione dell’art. 2.1 del Regolamento Antidoping della F.I.G.C.Massima: Quando la calciatrice ha lealmente ammesso di avere fatto uso di cocaina, la sera precedente, nel corso di una festa tra amici e lo aveva fatto non per migliorare le sue prestazioni sportive (il giorno dopo avrebbe disputato l’ultima partita di campionato e la sua squadra di appartenenza non aveva particolari interessi di classifica, sia di promozione che di retrocessione), ma perché versava in uno stato di depressione per seri problemi di salute della madre e per certe sue difficoltà economiche ed ha precisato che l’assunzione era avvenuta attraverso una sigaretta che un amico le aveva offerto per “tirarla su” e senza che lei sapesse che si trattava di sostanza stupefacente, ciò, pur non incidendo ai fini della sussistenza dell’illecito (che prescinde dall’elemento soggettivo e discende dalla mera constatazione della presenza nel campione biologico della sostanza vietata), incide ai soli fini della sanzione che, a norma dei commi 18.5.1 e 18.5.2 del Regolamento antidoping, può essere annullata in caso di assenza di colpa o negligenza o ridotta in caso di colpa o negligenza significative. Non è evenienza del tutto eccezionale o da giudicarsi altamente improbabile, infatti, che una ragazza partecipi ad una festa tra amici e che taluno di questi, vedendola giù di morale, le offra del fumo. Nel caso in esame, poi, è l’indicazione di una testimone che attribuisce alle precisazioni della calciatrice un buon tasso di attendibilità. Dalla mancanza di un qualche interesse agonistico-sportivo all’assunzione dello stupefacente, da una parte, e dalla plausibilità delle spiegazioni addotte dalla calciatrice, dall’altra, può ritenersi provato che l’atleta è risultata positiva al metabolita della cocaina non per averla assunta volontariamente e deliberatamente, ma per circostanze del tutto particolari. Sotto questo profilo non può farsi a meno dal rilevare che le stesse circostanze addotte dalla calciatrice escludono che nel caso in esame si discuta di totale assenza di colpa o negligenza, posto che, versando, per sua stessa ammissione, in uno stato di depressione, non poteva ragionevolmente pensare che il suo amico le offrisse per tirarla su del semplice e normale tabacco, doveva supporre che la sigaretta contenesse una sostanza particolare, una qualche sostanza che avesse l’effetto di tirarla su. Così stando le cose la condotta della calciatrice è caratterizzata non da totale assenza di colpa, che dà luogo all’annullamento della sanzione, e neppure dalla presenza di colpa significativa, che dà luogo all’irrogazione della sanzione nella misura ordinaria. Nella condotta della calciatrice sono ravvisabili, quella negligenza non significativa che dà luogo alla riduzione della sanzione. È innegabile, infatti, che la calciatrice avrebbe dovuto supporre che quanto le veniva offerto contenesse qualcosa di particolare, che potesse contenere quella sostanza stupefacente che in certi contesti (quale quello di una festa tra ragazzi) è considerato il rimedio più rapido, più sbrigativo e più efficace (poco importa se anche dannoso) contro il malumore e la depressione. E solo le condizioni soggettive del momento (l’apprensione per le condizioni di salute della madre e le preoccupazioni per i suoi problemi economici) fanno sì che a detta negligenza possa darsi la connotazione di non significativa e che la sanzione sia applicata nella misura ridotta invece che intera.
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