Massima n. 288383

 Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/CGF Riunione del 28 agosto 2007 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 100/CGF Riunione del 5 febbraio 2008 n. 1 - www.figc.itImpugnazione - istanza:Deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. a carico:  del calciatore M.F., all’epoca dei fatti tesserato in favore della Teramo Calcio S.r.l., per violazione dell’art. 2.1 delle norme sportive antidoping del C.O.N.I.; del dott. B.G., medico sociale della Teramo Calcio, per il mancato rispetto delle norme contenute nelle istruzioni operative del comitato per l’esenzione a fini terapeutici (art. 10).Massima: La responsabilità dell’atleta non può essere esclusa sulla base delle rassicurazioni fornite allo stesso dal medico sociale. La disciplina del antidoping, articolo 2.12.1 stabilisce che “ogni atleta deve personalmente assicurarsi di non assumere sostanza vietata.”. La norma impone all’atleta un dovere di diligenza particolarmente rigoroso tale, che gli atleti stessi debbano assicurarsi prima di assumere un medicinale, delle sostanze che lo compongono e che le stesse non siano vietate. A nulla, quindi, può valere, se non nella determinazione della sanzione, il fatto che l’uso del farmaco sia stata favorita dalle rassicurazioni fornite da un terzo in ordine all’impossibilità di assumere sostanze vietate dalla Normativa Antidoping. (Il caso di specie: Durante l’allenamento di rifinitura il calciatore si infortunava al collo del piede e nonostante avesse assunto sostanze antidolorifiche (voltaren –feldene) il dolore perdurava e quindi il medico sociale gli aveva praticato una infiltrazione di “ lidocaina e bentelan”. Chiedeva al medico se rischiasse qualche cosa o se dovessero essere effettuate comunicazioni agli Organi Preposti; solo dopo l’assicurazione del medico che gli precisava sulla liceità dell’applicazione trattandosi di uso locale; doveva solo comunicare in sede di controllo antidoping dell’avvenuta infiltrazione. Tale ultima formalità veniva fatta all’atto del prelievo. Stante il perdurare del dolore venne nuovamente sottoposto alla medesima infiltrazione anche in prossimità della partita di ritorno).   Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 4/CDN del 2 Agosto 2007 n. 1 - www.figc.itImpugnazione - istanza:Deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del CONI a carico del calciatore C.A. (tesserato A.S. Ferentino) per violazione delle norme sportive antidoping (nota n. 974 del 3.7.2007).Massima: La circostanza della positività riscontrata non può essere contrastata dalle dichiarazioni del calciatore che, in sede di interrogatorio davanti all’Ufficio di Procura Antidoping, contestava l’addebito, assumendo che la sostanza presente nel campione biologico esaminato era riconducibile all’utilizzo del farmaco articaina con adrenalina, prescrittogli dal proprio medico dentista per cure odontoiatriche, in quanto tali dichiarazioni sono prive di riscontro nei metaboliti rinvenuti, che non possono non derivare dalla diretta assunzioni di cocaina.   Decisione G.U.I.. – C.O.N.I.: Decisione n. 13/06 del 26 settembre 2006 – www.coni.itDecisione impugnata: Delibera dalla C.A.F. (F.I.G.C.) pubblicata sul C.U. del 21 Luglio 2006 - www.figc.itImpugnazione – istanza: L.S.Massima: La responsabilità del calciatore in ordine all’assunzione di sostanza proibita, fatta in piena consapevolezza e solo allo scopo di risultare “adeguato” alla mentalità dei gruppi sociali frequentatori di locali notturni e portatori di valori non coniugabili con lo stile di vita di un atleta e con gli obblighi derivanti dal suo status di sportivo, risulta piena e incontrovertibile, né le addotte giustificazioni possono essere valutate seppure al più limitato fine di applicare all’inflitta sanzione la riduzione prevista dall’articolo 19.5.2 del Regolamento.Massima: La circostanza che l’assunzione della sostanza proibita da parte del calciatore che per sua stessa ammissione, sapeva che la domenica successiva al fatto incriminato avrebbe partecipato – sia pure in qualità di riserva – ad una gara di campionato, con la possibilità – se non con la probabilità – di scendere in campo in sostituzione del titolare, non è idonea ad escludere ovvero a ridurre la sanzione.Massima: E’ infondata la proposta eccezione di nullità della decisione della Commissione d’Appello Federale, nella quale è espressamente affermato che le giustificazioni addotte a scusante del comportamento del calciatore non solo non configurano un’ipotesi di assenza di colpa o negligenza significativa, ma neppure possono assumere (in particolare, l’avvenuta piena ammissione dei fatti) “rilevanza decisiva ai fini dell’applicazione della misura sanzionatoria ridotta”.  Decisione G.U.I.. – C.O.N.I.: Decisione n. 11/06 del 12 settembre 2006 – www.coni.itDecisione impugnata: Delibera dalla C.A.F. (F.I.G.C.) pubblicata sul C.U. del 23 maggio 2006 - www.figc.itImpugnazione – istanza: Ufficio di Procura Antidoping del CONI contro N.V..Massima: Il calciatore deve essere prosciolto per aver assunto una pasticca di Diamox (specialità medicinale contenente acetazolamide) - a seguito di un riacutizzarsi degli effetti del trauma oculare - essendo nella vicenda del tutto carente la prova, dotata di elevata credibilità razionale, sul reale accadimento dei fatti. Si deve, pertanto, affermare, anche nei giudizi in materia di doping, il principio in dubbio pro reo. Infatti, la mancanza di univocità delle valutazioni scientifiche proposte, rispetto all’accoglibilità della tesi accusatoria, circa il tempo dell’assunzione della sostanza, impone di esaminare le ulteriori evidenze probatorie, in forza delle quali si è ritenuto certo che il calciatore fosse affetto da una patologia per la quale il farmaco assunto costituiva una corretta prescrizione e che la stessa sostanza diuretica fosse stata assunta a solo scopo terapeutico, considerato che – in forza della legge scientifica riferita dal Consulente – nelle analisi non si è trovata alcuna traccia della sostanza dopante. Sicché alla luce di ciò, pare a questo Giudice che riacquisti credibilità la versione circa l’assunzione della sostanza fornita dall’atleta perché diversamente, come affermato dal Consulente, avremmo dovuto trovare traccia anche delle sostanze dopanti. In altri termini, essendo provato lo scopo esclusivamente terapeutico dell’assunzione del farmaco, il calciatore non aveva alcuna “plausibile” ragione per mentire circa le circostanze dell’assunzione e dunque in ordine alla prova “in qualmodo la sostanza fosse penetrata nell’organismo”. E’ di tutta evidenza, inoltre, sotto il profilo della mancanza di colpa, che l’atleta avrebbe potuto regolarizzare la propria posizione chiedendo l’esenzione a scopo terapeutico ed è provato in atti che tale esenzione non fu richiesta, nonostante il calciatore avesse a lungo insistito, esclusivamente per il parere contrario dei medici sociali.   Decisione G.U.I. DOPING – C.O.N.I.: Decisione n. 9/06 del 26 maggio 2006 – www.coni.itDecisione impugnata: Delibera dalla C.A.F. (F.I.G.C.) pubblicata sul C.U. …./C del 11 aprile 2006 - www.figc.itImpugnazione – istanza: Ufficio di Procura Antidoping e dall’atleta A.C.Massima: L’occasionalità della condotta, l’assenza di precedenti specifici, lo stato psicologico particolarmente difficile in cui si trovava l’atleta in quel momento della sua vita (a causa della separazione della moglie da lui non voluta ed accettata), portano a ritenere che l’assunzione di cocaina non era certamente finalizzata al miglioramento delle prestazioni sportive, possono ben costituire circostanze di fatto valutabili dal giudicante ai fini della determinazione della misura della colpa al momento del fatto e del giudizio di rimproverabilità da muoversi all’atleta.Massima: La tesi difensiva dell’atleta che ha precisato di avere assunto la sostanza “fumando” una sigaretta (di possibile dubbio scientifico), doveva essere provata mediante la produzione di una consulenza di parte ovvero mediante l’espletamento di una perizia disposta dall’organo giudicante o ancora con la produzione di letteratura scientifica che mettesse in discussione che la sostanza riscontrata in sede di prelievo al calciatore fosse riconducibile alla modalità (e al momento) indicato dall’atleta.   Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 19 gennaio 2006 n. 6 - www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 163/C del 21.12.2005Impugnazione - istanza:Appello della Procura Antidoping del C.O.N.I. avverso il proscioglimento del calciatore C.P.P. a seguito di proprio deferimentoMassima: Il provvedimento sanzionatorio per uso di sostanze proibite può infatti intervenire solo ove l'assunzione delle dette sostanze risulti in maniera certa e convergente dalle analisi e dalle controanalisi e costituisce mero presupposto logico che i campioni sui quali deve svolgersi la duplice serie di analisi sia inconfutabilmente riferibile alla medesima persona. Nella fattispecie è stata raggiunta la prova certa ed inconfutabile (mediante comparazione del DNA), che uno dei campioni non è riferibile al calciatore ed in siffatta situazione, non può ritenersi correttamente concluso l'iter di accertamento dell’assunzione di sostanze proibite, né vi è possibilità di acquisirlo con ulteriori indagini, perché è stato sottratto e/o sostituito il campione di riferimento. Non è compito della CAF accertare chi si sia reso colpevole di detta sottrazione o sostituzione, e sicuramente non verrà mai accertata la relativa responsabilità penale, perché la Giustizia Ordinaria ha già archiviato il caso, ma in siffatta situazione, devesi prendere atto che la procedura d'analisi non ha avuto uno svolgimento regolare, idoneo per poter suffragare un'affermazione di responsabilità del calciatore, con l'applicazione del conseguente provvedimento sanzionatorio.   Decisione G.U.I. DOPING – C.O.N.I.: Decisione n. 1/06 del 9 gennaio 2006 – www.coni.itDecisione impugnata: Delibera dalla C.A.F. (F.I.G.C.) pubblicata sul C.U. 18/C del 2 novembre 2005 - www.figc.itImpugnazione – istanza: M.C.Massima: La positività “non può essere ricondotta alla sola iniezione di bentelan dichiarata .. in quanto a distanza di dieci giorni dalla somministrazione non è possibile rintracciare nelle urine del soggetto quantità significative di betametasone”. Tracce della sostanza vietata, infatti, per unanime indirizzo medico-scientifico possono rilevarsi esclusivamente nel sangue in un arco temporale dalle 17 alle 34 ore dopo l’infiltrazione. Trascorse 48 ore non è più possibile rilevare la sostanza. Di conseguenza l’atleta, dopo avere effettuato una somministrazione il 27.5.2005, si è sottoposto ad altra non supportata da prescrizione medica o da esigenze terapeutiche documentate. Né l’atleta, in sede di esame dinanzi al G.U.I. ha saputo fornire spiegazione volte a precisare come tale sostanza fosse penetrata nel suo organismo. Di conseguenza, risulta pienamente configurabile l’illecito contestato e congrua la sanzione della squalifica comminata dai giudici federali, peraltro nella misura minima prevista dal regolamento di giustizia federale che, con riferimento alle sanzioni specifiche, deroga ai minimi del Regolamento antidoping del C.O.N.I. (in conformità all’espressa previsione di cui all’art. 18.3 del R.A. che riconosce alle singole Federazioni sportive di prevedere nei loro regolamenti di giustizia l’applicazione di sanzioni più gravi di quelle enunciate nel successivo art. 19 del R.A. del C.O.N.I., nonché in aderenza anche al codice disciplinare della F.I.F.A. che riguardo tali sostanze stabilisce la sanzione minima di mesi sei).
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