Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 128/CSA del 30 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del decisione del Giudice Sportivo presso la LND - Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 255 del 25.11.2021

Impugnazione – istanza: - società Petrarca Calcio a cinque s.r.l. S.D.D.

Massima: Confermata la decisione del Giudice sportivo che aveva rigettato il reclamo per posizione irregolare del calciatore, in quanto all’esito della decisione del TFN Sezione Tesseramenti era emerso il suo regolare tesserato prima della gara…In senso contrario all’assunto della reclamante occorre richiamare, ai fini che qui rilevano, l’art. 61, comma 6, NOIF, a tenore del quale “II possesso della tessera federale, se prevista, o la registrazione nei tabulati, ottenuta nel rispetto delle disposizioni regolamentari, legittima il calciatore, ove non ricorrano impedimenti ad altro titolo, a prendere parte alle gare sino ad eventuale revoca o decadenza del tesseramento a favore della società”.  La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito al riguardo, da un lato, che i calciatori risultano pienamente legittimati a partecipare alla gara ai sensi dell’art. 61, comma 6, NOIF se iscritti nei tabulati federali e nei loro confronti non risulta adottato alcun provvedimento di revoca o di decadenza del tesseramento (cfr. CSA, III, 18 febbraio 2021, n. 79; 4 maggio 2021, n. 175; cfr. anche CSA, III, 27 aprile 2021, n. 166); dall’altro, che “eventuali vizi procedimentali suscettibili di comportare la revoca o l’annullamento di un tesseramento già dichiarato esecutivo, per intervento dello stesso ufficio che lo ha emesso o dell’organo di giustizia a ciò deputato, possono costituire unicamente fonte di sanzione disciplinare a carico della società responsabile, ma non possono influire, ex art. art. [10], comma 6, lett. a) C.G.S., sul regolare svolgimento delle gare in cui il calciatore è stato schierato, non potendosi ritenere, in tali fattispecie, che il calciatore medesimo non avesse titolo per prendervi parte” (CSA, n. 175 del 2021, cit.; n. 79 del 2021, cit.). Nel caso in esame gli elementi materiali della fattispecie sono pacifici, atteso che non è contestato che il N. sia tesserato per la società Città di Mestre - come affermato dal Giudice Sportivo - dal 27 agosto 2021 e, dunque, che tale risultasse al tempo in cui s’è svolta la gara. Il che vale a confermare la regolare partecipazione del calciatore alla stessa gara e l’assenza di responsabilità per illeciti in capo alla Città di Mestre, non potendo su ciò incidere ex se eventuali (diverse) future determinazioni assunte (anche in sede giudiziale) sul tesseramento del calciatore. Si rileva, peraltro, che nella specie la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Tesseramenti, n. 10 del 23 settembre 2021 di reiezione del ricorso della Petrarca Calcio avverso il provvedimento di revoca del tesseramento del N. risulta confermata dalla Corte Federale d’Appello, III Sezione, giusta decisione n. 33 del 5 novembre 2021 (al riguardo, la Corte Federale ha posto in risalto nel merito - tra l’altro - l’insindacabilità ex art. 42, lett. c), NOIF del provvedimento – eccezionale - di revoca presidenziale, l’assenza di previsioni che richiedano il coinvolgimento procedimentale della società, il parere favorevole al provvedimento reso dalla LND e dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque, l’autonomo statuto normativo e rimediale che governa il diritto d’accesso).

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 149/CGF Riunione del 28 marzo 2008 n. 7 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 253/CGF Riunione del 26 giugno 2008 n. 7 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 532 del 13.3.2008 Impugnazione - istanza: Ricorso della Pol. Fabio Polidoro Angolana Gigiotto avverso decisioni merito gara Cus Ancona/Pol. Fabio Polidoro Angolana Gigiotto del 16.02.2008 Massima: In merito al tesseramento del calciatore alla documentazione ufficiale esistente presso la federazione, deve essere riconosciuto assorbente e vincolante rilievo probatorio, per cui quando risulta che il calciatore è stato tesserato solo in data successiva allo svolgimento della gara, lo stesso è in posizione irregolare. Alcun rilievo può essere attribuito a non meglio precisate assicurazioni ottenute per via telefonica, considerato che deve considerarsi dovere delle società sportive accertare, solo sulla base di inoppugnabili riscontri documentali ufficiali, la posizione dei propri atleti. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 45/C - Riunione del 30 marzo 2006 n. 5 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. 32 del 9.3.2006 Impugnazione - istanza: Appello della P.G.S. S. Pio X avverso decisioni merito gara giovanile Mascali /S. Pio X del 26.2.2006 Massima: La CAF, verifica il regolare tesseramento dei calciatori anche attraverso il sistema informatico. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 43/C - Riunione del 23 marzo 2006 n. 9 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. 32 del 9.3.2006 Impugnazione - istanza: Appello Amo Gela avverso le sanzioni: perdita con il punteggio di 0 – 3 della gara Pro Gela/mo gela; penalizzazione di 1 punto in classifica; ammenda di euro 250,00; inibizione sino al 30.6.2006 a carico del presidente pro-tempore e dei sig.ri R.E. e R.L.; squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori R.G. e B.S. Massima: E’ regolare il tesseramento del calciatore quando la società prova di aver inviato nei termini la lista di trasferimento, anche se la stessa non è stata inserita nel sistema informatico del Comitato. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 27/C Riunione del 10 aprile 1997 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Comunicato Ufficiale n. 58 del 6. 2. 1997 Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Virtus Carano avverso decisioni merito gara Virtus Carano/Ascom Frattese del 24. 11. 1996 Massima: Il calciatore per poter essere schierato in campo dalla società deve essere regolarmente tesserato e tale tesseramento deve risultare dai tabulati federali.
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