Massima n. 288683

 Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 165/CGF Riunione del 23 aprile 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 222/CGF Riunione del 19 giugno 2008 n. 1 - www.figc.itImpugnazione - istanza:Deferimento dell’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. a carico del calciatore I.P., attualmente tesserato A.S.D. Real Boschese, per violazione dell’ art. 2.1 delle norme sportive antidopingMassima: Il calciatore risponde della violazione della norma di cui all’art. 2.1 del Codice WADA per essere risultato positivo al controllo antidoping senza preavviso, effettuato al termine della gara.Massima: L’incolpato di una violazione di una norma antidoping, a norma dell’art. 10.5.2 per la riduzione della squalifica “deve dimostrare” in che modo la sostanza vietata è penetrata nel suo organismo. Le argomentazioni difensive dell’incolpato, riguardo ai tempi, modi e circostanze di assunzione della sostanza proibita, non possono di per sé ritenersi inidonee a giustificare il riconoscimento della attenuante solo perché provenienti da colui che è sottoposto al procedimento disciplinare, nella fattispecie, le affermazioni del calciatore costituiscono un mero assunto difensivo che non possono assurgere ad elemento probatorio in quanto prive del benché minimo riscontro obiettivo. Non senza considerare che in base agli stessi dati indicati dall’incolpato non sembra possibile ritenere ai fini del riconoscimento della ipotesi premiale quoad poenam, che l’assunzione della sostanza proibita sia avvenuta in assenza di colpa o negligenza significativa.
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