Massima n. 287097

 Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 1/CGF Riunione del 16 luglio 2007 n. 4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 80/CGF Riunione del 23 gennaio 2008 n. 4 - www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 388 del 21.6.2007Impugnazione - istanza:Ricorso dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. avverso il proscioglimento del calc. C.M. e l’incongruità della sanzione inflitta al sig. P.G. seguito proprio deferimento per violazione, rispettivamente, degli artt. 2.1 e 2.1.1 norme sportive antidoping del C.O.N.I. in vigore. appello incidentale del calc. C.M.; appello incidentale del dr. P.G..Massima: Il medico sociale è responsabile della violazione della normativa antidoping per aver rassicurato l’atleta di poter far uso del farmaco Rinoflumicil (contenente sostanza dopante) per curare il proprio stato febbrile.  Decisione G.U.I. DOPING – C.O.N.I.: Decisione n. 8/05 del 22 novembre 2005 – www.coni.itDecisione impugnata: Delibera dalla C.A.F. (F.I.G.C.) pubblicata sul C.U. 9/C del 29 settembre 2005 - www.figc.itImpugnazione – istanza: Medico socialeW.G.U.Massima: Il medico sociale risponde della violazione del regolamento antidoping, per aver, in occasione del controllo antidoping disposto per la gara valida per il campionato di serie C2, somministrato ai calciatori, sorteggiati per il controllo antidoping e già presenti all’interno dei locali adibiti all’accertamento, una compressa di Lasix (sostanza vietata in quanto contenente quale principio attivo il furosemide appartenente alla classe dei diuretici categoria S5 lista WADA 2005), motivando tale assunzione con la difficoltà ad urinare da parte di entrambi gli atleti e quindi con la finalità di forzare la diuresi.  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 9/C Riunione del 29 settembre 2005 n. 11 - www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 18/C del 31.8.2005Impugnazione - istanza: Appello della Procura Antidoping C.O.N.I avverso l’incongruità delle sanzioni inflitte rispettivamente: al dott. W.U. dell’inibizione fino al 26.8.2006, della squalifica al calciatore N.S. fino al 26.10.2005 ed avverso il proscioglimento dei calciatori S.S. e M.R.S. a seguito di proprio deferimento.Massima: Il medico sociale risponde della violazione del regolamento antidoping, per aver, in occasione del controllo antidoping disposto per la gara valida per il campionato di serie C2, somministrato ai calciatori, sorteggiati per il controllo antidoping e già presenti all’interno dei locali adibiti all’accertamento, una compressa di Lasix (sostanza vietata in quanto contenente quale principio attivo il furosemide appartenente alla classe dei diuretici categoria S5 lista WADA 2005), motivando tale assunzione con la difficoltà ad urinare da parte di entrambi gli atleti e quindi con la finalità di forzare la diuresi.
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