Massima n. 288665
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 213/CGF Riunione del 10 giugno 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 250/CGF Riunione del 24 giugno 2008 n. 1 - www.figc.itImpugnazione - istanza: Deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. a carico del calciatore B.E., attualmente tesserato in favore dell’A.S. Sisas Perugia Calcio a Cinque, per violazione dell’ art. 2.1 delle norme sportive antidoping.Massima: L’Ufficio della Procura Antidoping del C.O.N.I. deferisce al competente Organo di Giustizia Federale della F.I.G.C. il calciatore, il quale in esito alle analisi del campione biologico prelevatogli in occasione del controllo antidoping al termine della gara, era risultato positivo per la presenza di metabolita di tetraidrocannabinolo, in concentrazione superiore alla soglia limite. Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 165/CGF Riunione del 23 aprile 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 222/CGF Riunione del 19 giugno 2008 n. 1 - www.figc.itImpugnazione - istanza:Deferimento dell’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. a carico del calciatore I.P., attualmente tesserato A.S.D. Real Boschese, per violazione dell’ art. 2.1 delle norme sportive antidopingMassima: L’Ufficio della Procura Antidoping del C.O.N.I. deferisce alla CGF il calciatore il quale in esito alle analisi del campione biologico prelevatogli in occasione del controllo antidoping, senza preavviso, effettuato al termine della gara del Campionato Regionale Campania, 1a Categoria, era risultato positivo per la presenza di cocaina di benzoilecgonina e di ecgonina (metaboliti della cocaina).
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 42/C Riunione del 9 Maggio 2005 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 308/C del 13.4.2005 Impugnazione - istanza:Appello del calciatore P.G. avverso la sanzione della squalifica per anni due a seguito di deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I. Massima: Il Procuratore antidoping presso il C.O.N.I deferisce “ai competenti Organi di Giustizia federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio” il calciatore perché risultato positivo alla benzoilecgonina (metabolita della cocaina) in occasione della gara del Campionato di Serie C Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 14 Marzo 2005 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 206/C dell’11.2.2005 Impugnazione - istanza:Appello del calciatore R.A. avverso la sanzione della squalifica per mesi 6 per violazione del Regolamento Antidoping Massima: L’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. è competente a deferire alla Commissione Disciplinare presso il “competente Organo di Giustizia federale” (la Lega Professionisti Serie C), a norma dell’art. 18.3 del Regolamento Antidoping, il calciatore, perché, sorteggiato per il controllo antidoping in occasione della gara (Campionato di Serie C2), era risultato positivo al metabolita del tetraidrocannabinolo, “sostanza specifica”. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 7 Marzo 2005 n. 11 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 200/C del 9.2.2005 Impugnazione - istanza:Appello della Procura Antidoping del Coni avverso la sanzione della squalifica per mesi due inflitta al calciatore M.T. a seguito di proprio deferimento, per violazione dell’art. 18.3 del regolamento antidoping Massima: L’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. è competente a deferire alla Commissione Disciplinare presso il “competente Organo di Giustizia federale” (la Lega Professionisti Serie C), a norma dell’art. 19.3 del Regolamento antidoping, il calciatore perché, sorteggiato per il controllo antidoping in occasione della gara, era risultato positivo al metilprednisolone, “sostanza specifica”. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 28/C Riunione del 24 Gennaio 2005 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 30 del 17.11. Impugnazione - istanza:Appello della calciatrice B.F. avverso la sanzione della squalifica per anni 2 inflitta a seguito di deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I. per violazione dell’art. 2.1 del regolamento antidoping della F.I.G.C. Massima: L’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. è competente a deferire alla Commissione Disciplinare presso la Lega di competenza, la calciatrice risultata positiva alla benzoilecgonina (metabolita della cocaina) in occasione della gara del campionato di calcio femminile, Serie A/2 Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 28/C Riunione del 24 Gennaio 2005 n. 1, 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 160 del 25.11.2004 Impugnazione - istanza:Reclamo dell’ufficio di Procura Antidoping del Coni avverso la sanzione della squalifica per mesi 9 inflitta al calciatore B.J., per violazione dell’art. 2.1 del regolamento Antidoping della F.I.G.C. a seguito di proprio deferimento reclamo del calciatore B.J. avverso la sanzione della squalifica per mesi 9 inflitta a seguito di deferimento della procura antidoping del C.O.N.I. per violazione dell’art. 2.1 del regolamento antidoping della F.I.G.C. Massima: L’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. è competente a deferire alla Commissione Disciplinare presso la Lega di competenza, il calciatore risultato positivo per presenza di metaboliti della cocaina in esito alle analisi del campione biologico prelevatogli, in occasione del controllo antidoping disposto per la gara valida per il Campionato italiano di calcio di Massima serie. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 2/C Riunione del 12 Luglio 2004 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 315/C del 9.6.2004 Impugnazione - istanza:Appello dell’ufficio di Procura Antidoping del Coni avverso il proscioglimento del calciatore G.A. Massima: L’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. è competente a deferire dinanzi alla Commissione Disciplinare il calciatore risultato positivo, per presenza di desametasone, sostanza specifica, in esito alle analisi del campione biologico prelevatogli al termine della gara. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 9 Febbraio 2004 n. 3/4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 204 del 16.1.2004 Impugnazione - istanza: Appello della Procura Antidoping del C.O.N.I. avverso la sanzione della squalifica di mesi sei dal 17.10.2003, inflitta al calciatore M.B. a seguito di proprio deferimento per violazione della normativa antidoping. Appello del calciatore M.B. avverso la sanzione della squalifica di mesi sei dal 17.10.2003, inflitta a seguito di deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I. per violazione della normativa antidoping Massima: L’Ufficio di Procura Antidopig del C.O.N.I. è competente a deferire dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il calciatore, risultato positivo, per presenza del metabolita del nandrolone - norandrosterone (NA) - sostanza questa compresa nell’elenco delle classi di sostanze vietate e pratiche doping dirato dal CIO per l’anno 2003 (classe 1 C, steroidi anabolizzanti), in esito alle analisi del campione biologico prelevatogli, in occasione del controllo antidoping disposto per la gara, valida per il Campionato italiano di calcio di massima serie. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione del 31 marzo 2003 n. 14 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 179/C del 6.3.2003 Impugnazione - istanza:Appello del calciatore A.B. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2003, inflitta a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. Massima: L’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferisce alla Commissione Disciplinare il calciatore professionista che è stato trovato positivo per la presenza di metabolita di tetraidrocannabinolo (in concentrazione di circa 53 ng/ml, superiore alla soglia limite di 15 ng/ml consentita dal Regolamento) in seguito al controllo antidoping disposto in occasione dell’incontro di Serie C, il cui esito veniva confermato in sede di controanalisi (con una concentrazione scesa a 44 ng/ml). Consegue la responsabilità del deferito anche nel caso in cui questi sostenga di non sapersi spiegare la causa della sua positività considerato il fatto che non aveva mai fatto uso di cannabis (forse era dovuta all’accettazione da amici di alcune sigarette apparentemente “normali” durante una serata trascorsa in discoteca il mercoledì precedente la gara, in un periodo peraltro di particolare depressione per gravi motivi familiari) Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 14/C Riunione del 18 novembre 2002 n. 8 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 57/C del 28.10.2002 Impugnazione - istanza:Appello del calciatore M.O. avverso la sanzione della squalifica per 8 mesi, decorrenti dalla data della sospensione cautelare disposta il 9.7.2002, inflitta a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. Massima: L’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferisce alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C il calciatore risultato positivo durante la gara valida per la finale dei play-off di Serie C2, alle analisi di laboratorio, per presenza nelle urine di norandrosterone in concentrazione superiore al limite consentito, la cui positività è stata confermata, in sede di revisione di analisi, dalla presenza della sostanza vietata nel liquido organico dello stesso. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/C Riunione del 6 Maggio 2002 n. 1/2/3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 332 del 19.4.2002 Impugnazione - istanza:Appello dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. avverso decisioni adottate su proprio deferimento a seguito dei controlli antidoping relativi alle gare Pistoiese/Empoli del 3.3.2002 e Empoli/Reggina del 17.3.2002. Appello del F.C. Empoli avverso la sanzione dell’ammenda di € 600.000,00, inflitta su deferimento dell’ufficio di procura antidoping del C.O.N.I., a seguito dei controlli antidoping relativi alle gare Pistoiese/Empoli del 3.3.2002 e Empoli/Reggina del 17.3.2002. Appello del dr. F.A. avverso la sanzione della sospensione da qualsiasi gara e/o attività sportiva per anni 4, inflitta su deferimento dell’ufficio di procura antidoping del C.O.N.I., a seguito dei controlli antidoping relativi alle gare Pistoiese/Empoli del 3.3.2002 e Empoli/Reggina del 17.3.2002 Massima: La Procura Antidoping del C.O.N.I. deferisce alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il medico sociale della società per la violazione prevista dagli articoli 12 e 13, comma 2, lett. b) e comma 13 del Regolamento dell’Attività antidoping della F.I.G.C. in quanto, incaricato dalla Società di partecipare alle operazioni di sorteggio dei campioni da sottoporre al prescritto controllo antidoping, aveva contrassegnato con due punti, effettuati con una penna biro, il dorso di altrettanti talloncini di colore azzurro riservati nel primo caso alla squadra ospitata e, nel secondo, di colore giallo, alla squadra ospitante e quindi per aver tentato di pilotare i sorteggi. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 21/C Riunione del 8 Febbraio 2002 n. 4/5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n.233 del 24.1.2002 Impugnazione - istanza: - Appello del calciatore S.J. avverso le sanzioni della squalifica per mesi 5 - a far data dal 17.11.2001, dell’ammenda di € 50.000,00 con l’ulteriore misura di controlli senza preavviso per mesi 5 dalla scadenza del periodo di squalifica, inflitte a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. Appello dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. avverso le sanzioni della squalifica per mesi 5 - a far data dal 17.11.2001 – e dell’ammenda di € 50.000,00, con l’ulteriore misura di controlli senza preavviso per la durata di mesi 5 a decorrere dal termine della squalifica, inflitta a seguito di proprio deferimento al calciatore S.J. Massima: La Procura Antidoping del C.O.N.I. deferisce dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il calciatore risultato positivo, per la presenza di norandrosterone (in concentrazione superiore a 2 ng/ml) e noretiocolanolone, in esito alle analisi di revisione del campione biologico prelevato in occasione del controllo antidoping effettuato al termine dell’incontro di Serie A. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 21/C Riunione del 8 Febbraio 2002 n. 1/2/3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 233 del 24.1.2002 Impugnazione - istanza: Appello del calciatore G.S.J. avverso le sanzioni della squalifica per mesi 4 - a far data dal 22.11.2001 - e dell’ammenda di € 50.000,00 con l’ulteriore misura di controlli senza preavviso per la durata di mesi 4 a decorrere dal termine della squalifica, inflitte a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. Appello del Brescia Calcio avverso le sanzioni della squalifica per mesi 4 - a far data dal 22.11.2001 - e dell’ammenda di € 50.000,00 con l’ulteriore misura di controlli senza preavviso per la durata di mesi 4 a decorrere dal termine della squalifica, inflitte al calciatore G.S.J. a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. Appello dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. avverso le sanzioni della squalifica per mesi 4 - a far data dal 22.11.2001 - e dell’ammenda di € 50.000,00 con l’ulteriore misura di controlli senza preavviso per la durata di mesi 4 a decorrere dal termine della squalifica, inflitte a seguito di proprio deferimento al calciatore G.S.J. Massima: L’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferisce alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il calciatore perché trovato positivo per metaboliti di nandrolone in occasione di due controlli antidoping, all’esito di due diverse gare. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 14/C Riunione del 6 Dicembre 2001 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 63 del 26.10.2001 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Terracina 1925 avverso la sanzione della squalifica per mesi 4 dal 14.9.2001, inflitta al calciatore T.A., a seguito di deferimento dell’ufficio di procura antidoping del C.O.N.I., ai sensi dell’art. 10 del regolamento dell’attività antidoping. Massima: L’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferisce alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - per la violazione della norma prevista dall’allegato sanzionatorio l), comma 1), lettera b), punto III) - il calciatore risultato positivo per la presenza di un rapporto alterato Testosterone/Epitestosterone (superiore a 6), a seguito del controllo antidoping effettuato a sorpresa dall’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. al termine della gara. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/C Riunione dell’ 11 Luglio 2001 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 331 del 3.3.2001 Impugnazione - istanza:Appello del calciatore B.C. avverso la sanzione della squalifica per mesi 16 a far data dal 15.12.2000, inflittagli a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., in relazione alla gara Lazio/Perugia del 14.10.2000 Massima: L’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferisce alla Commissione Disciplinare il calciatore risultato positivo per la presenza di norandrosterone (in concentrazione superiore a 2 ng/ml) e noretiocolanolone in esito alle analisi di revisione del campione biologico prelevato in occasione di un controllo antidoping effettuato al termine della gara, che tra l’altro era stato in precedenza sospeso in via cautelare da ogni attività sportiva con provvedimento assunto dalla Commissione Disciplinare. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/C Riunione dell’ 11 Luglio 2001 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 331 del 3.3.2001 Impugnazione - istanza:Appello del calciatore D.R.A. avverso la sanzione della squalifica per mesi 16 a far data dal 19.1.2001, inflittagli a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., in relazione alla gara Pescara/Monza del 24.9.2000 Massima: L’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferisce alla Commissione Disciplinare il calciatore risultato positivo per la presenza di norandrosterone (in concentrazione superiore a 2 ng/ml) e noretiocolanolone in esito alle analisi di revisione del campione biologico prelevato in occasione di un controllo antidoping effettuato al termine della gara, che tra l’altro era stato in precedenza sospeso in via cautelare da ogni attività sportiva con provvedimento assunto dalla Commissione Disciplinare. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/C Riunione dell’ 11 Luglio 2001 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 331 del 3.3.2001 Impugnazione - istanza:Appello del calciatore M.S. avverso la sanzione della squalifica per mesi 16 a far data dal 15.12.2000, inflittagli a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., in relazione alla gara Lazio/Perugia del 14.10.2000 Massima: L’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferisce alla Commissione Disciplinare il calciatore risultato positivo per la presenza di norandrosterone (in concentrazione superiore a 2 ng/ml) e noretiocolanolone in esito alle analisi di revisione del campione biologico prelevato in occasione di un controllo antidoping effettuato al termine della gara, che tra l’altro era stato in precedenza sospeso in via cautelare da ogni attività sportiva con provvedimento assunto dalla Commissione Disciplinare.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n.160/CGF Riunione del 15 aprile 2008 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 220/CGF Riunione del 11 giugno 2008 n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza:Deferimento dell’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. a carico del calciatore T.A., attualmente tesserato Valenzana calcio s.r.l., per violazione dell’ art. 2.1 delle norme sportive antidoping Massima: L’Ufficio di Procura Antidoping del CONI deferisce alla CGF il calciatore, a seguito di provvedimento di sospensione cautelare disposto in precedenza dalla stessa CGF. Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 89/CGF Riunione del 29 gennaio 2008 n. 5 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 214/CGF Riunione del 10 giugno 2008 n. 5 - www.figc.it Decisione impugnata: Impugnazione - istanza: Deferimento dell’Ufficio Procura Antidoping del C.O.N.I. a carico del calciatore C.N., attualmente tesserato Reggina Calcio S.p.A., per violazione degli artt. 6.2 e 6.6 delle istruzioni operative del comitato controlli antidoping di cui alle norme sportive antidoping Massima: L’Ufficio della Procura Antidoping deferisce alla CGF il calciatore per violazione degli artt. 6.2 e 6.4 delle Istruzioni Operative del Comitato Controllo Antidoping poiché, sorteggiato dopo la gara per essere sottoposto ai controlli antidoping, si sarebbe presentato presso la sala antidoping una prima volta alle ore 22.25 e quindi, dopo essersi allontanato senza autorizzazione ed essersi trattenuto presso lo spogliatoio chiuso a chiave unitamente agli altri compagni ed all’allenatore, e vi avrebbe fatto ritorno alle ore 22.55, omettendo in tal maniera la dovuta collaborazione alle operazioni di prelievo (urina e sangue). Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 89/CGF Riunione del 29 gennaio 2008 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 214/CGF Riunione del 10 giugno 2008 n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza:Deferimento dell’Ufficio Procura Antidoping del C.O.N.I. a carico dei calciatori: M.D. e P.D., attualmente tesserati per la società Brescia Calcio, per violazione degli artt. 6.2 e 6.6 delle istruzioni operative del Comitato Controlli Antidoping di cui alle norme sportive antidoping Massima: L’Ufficio della Procura Antidoping deferisce alla CGF i calciatori per violazione degli artt. 6.2 e 6.4 delle Istruzioni Operative del Comitato Controllo Antidoping poiché, sorteggiati dopo la gara per essere sottoposti ai controlli antidoping, si sarebbero presentati per l’espletamento delle relative operazioni con 25 minuti di ritardo, omettendo in tal maniera la dovuta collaborazione alle operazioni di prelievo (urina e sangue). Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/CGF Riunione del 30 ottobre 2007 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 97/CGF Riunione del 4 febbraio 2008 n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza:Deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. a carico del calciatore R.A., all’epoca dei fatti tesserato per la società Gela Calcio, per violazione dell’art. .1 delle norme sportive antidoping del C.O.N.I. Massima: L’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. dispone il deferimento, dell’atleta trovato positivo per benzoilecgonina (metabolita della cocaina) in occasione del controllo antidoping effettuato al termine della gara. Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/CGF Riunione del 30 ottobre 2007 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 97/CGF Riunione del 4 febbraio 2008 n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza:Deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. a carico del calciatore S.N., all’epoca dei fatti esserato per LA Euro Chieti 2007 ed attualmente tesserato in favore dell’a.S.D. Virtus Cupello, per violazione dell’art. 2.1 delle norme sportive antidoping del C.O.N.I. Massima: L’Ufficio della Procura Antidoping del C.O.N.I. deferisce al competente organo di giustizia federale della F.I.G.C. il calciatore il quale in esito alle analisi del campione biologico prelevatogli al termine della gara di beach soccer era risultato positivo per la presenza di metabolici di tetraidrocannabinolo in concentrazione superiore alla soglia limite. Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 18/CGF Riunione del 14 settembre 2007 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 103/CGF Riunione del 5 febbraio 2008 n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza:Deferimento ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. a carico della calciatrice A.C., tesserata in favore dell’ACFD Dinamo Ravenna, per violazione dell’art. 2.1 delle norme sportive antidoping del C.O.N.I. Massima: L’Ufficio di Procura Antidoping deferisce la calciatrice alla C.G.F. per violazione delle Norme Sportive Antidoping Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 48/C Riunione dell’11 aprile 2006 n. 5,6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 264/C del 17.3.2006 Impugnazione - istanza: Appello del calciatore C.A. avverso la sanzione della squalifica inflittagli fino a tutto il 17.1.2007 a seguito di deferimento Procura Antidoping C.O.N.I. per violazione del regolamento antidoping. Appello della Procura Antidoping avverso l’incongruità della sanzione inflitta al calciatore C.A. a seguito di proprio deferimento Massima: L’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferisce dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C il calciatore risultato positivo per presenza di metilecgonina (metabolita della cocaina) in esito alle analisi del campione biologico prelevatogli, in occasione del controllo antidoping disposto per la gara di Serie C. La positività veniva riscontrata in sede di prime analisi dal laboratorio antidoping di Colonia. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 42/C - Riunione del 20 marzo 2006 n.3 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 218/C del 15.2.2006 - www.figc.it Impugnazione - istanza: Appello del sig. F.S. avverso la sanzione della squalifica inflitta per anni due, fino al 17.12.2007, seguito deferimento Procura Antidoping CONI per violazione art.1, regolamento antidoping. Massima: L’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferisce dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C il calciatore, il quale era risultato positivo per la presenza di metabolita di tetraidrocannabinolo in esito alle analisi del campione biologico, in occasione del controllo antidoping disposto al termine della gara, valida per il Campionato di calcio di Serie C1. L’esito di positività veniva riscontrato in sede di prime analisi dal laboratorio antidoping di Colonia. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 41/C - Riunione del 9 marzo 2006 n. 4 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 218/C del 15.2.2006- www.figc.it Impugnazione - istanza: Appello della Procura Antidoping coni avverso l’incongruità della sanzione inflitta al calciatore F.A., a seguito di proprio deferimento, per violazione dell’art. 1 del regolamento antidoping. appello incidentale del calciatore A.F. Massima: L’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferisce dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C il calciatore, risultato positivo per la presenza di carboxy-finasteride in esito alle analisi del campione biologico prelevatogli, in occasione del controllo antidoping disposto al termine della gara, valida per il Campionato di calcio di Serie C2. L’esito di positività veniva riscontrato in sede di prime analisi dal laboratorio antidoping di Colonia. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 18/C Riunione del 21 novembre 2005 n. 7 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 87/C del 27.11.2005 Impugnazione - istanza:Appello C.M. avverso la sanzione della squalifica per mesi 6 a seguito di deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I. Massima: Il Procuratore Antidoping presso il C.O.N.I (U.P.A.) deferisce ai competenti Organi di Giustizia federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio il calciatore risultato positivo al betametasone in occasione della gara del Campionato di Serie C2 Decisione G.U.I. DOPING – C.O.N.I.: Decisione n. 7/05 del 29 settembre 2005 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera dalla C.A.F. (F.I.G.C.) pubblicata sul C.U. 5/C del 01 agosto 2005 - www.figc.it Impugnazione – istanza: Ufficio di Procura Antidoping del CONI contro l’atleta S.S. Massima: L’Ufficio di Procura Antidoping deferisce, all’esito delle analisi, alla competente Commissione Disciplinare il calciatore risultato positivo al controllo antidoping, per la presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a sei, in occasione della gara di Coppa Italia. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 9/C Riunione del 29 settembre 2005 n. 11 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 18/C del 31.8.2005 Impugnazione - istanza: Appello della Procura Antidoping C.O.N.I avverso l’incongruità delle sanzioni inflitte rispettivamente: al dott. W.U. dell’inibizione fino al 26.8.2006, della squalifica al calciatore N.S. fino al 26.10.2005 ed avverso il proscioglimento dei calciatori S.S. e M.R.S. a seguito di proprio deferimento. Massima: L’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. dispone il deferimento dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C dei calciatori, nonché del medico sociale della medesima società, per gli accadimenti avvenuti in occasione del controllo antidoping disposto per la gara, valida per il Campionato di calcio di Serie C2. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 5/C Riunione del 1 agosto 2005 n. 2 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 4 del 13.7.2005 Impugnazione – istanza: Appello della Procura Antidoping del C.O.N.I. avverso il proscioglimento del calciatore S.S. a seguito di proprio deferimento Massima: L’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferisce dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il calciatore, il quale è risultato positivo per la presenza di un rapporto Testosterone/Epitestosterone superiore a sei, in esito alle analisi del campione biologico prelevatogli in occasione del controllo antidoping disposto per la gara di Coppa Italia. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 51/C Riunione del 20 Giugno 2005 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 365/C del 18.5.2005 Impugnazione - istanza:Appello calciatore M.M. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 a seguito del deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I., per violazione del regolamento antidoping Massima: L’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I deferisce dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C il calciatore risultato positivo per presenza di metilecgonina (metabolita della cocaina) alle analisi del campione biologico prelevatogli, in occasione del controllo antidoping disposto per la gara valida per il Campionato di Serie C1. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 42/C Riunione del 9 Maggio 2005 n. 11,12 – www.figc.it Decisione impugnata: (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 323/C del 20.4.2005 Impugnazione - istanza:Appelli calciatore R.F. e Procura Antidoping del C.O.N.I. avverso la sanzione della squalifica fino a tutto il 31.12.2005 a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. per violazione degli artt. 1 e 39 C.G.S., nonché del vigente regolamento antidoping Massima: L’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferisce dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C il calciatore risultato positivo per presenza di benzoilecgonina e metilecgonina (metaboliti della cocaina) alle analisi del campione biologico prelevatogli in occasione del controllo antidoping disposto per la gara, valida per il Campionato di Serie C2.