Massima n. 288387

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/CGF Riunione del 30 ottobre 2007 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 97/CGF Riunione del 4 febbraio 2008 n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza:Deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. a carico del calciatore R.A. all’epoca dei fatti tesserato per la società Gela Calcio, per violazione dell’art. .1 delle norme sportive antidoping del C.O.N.I. Massima: In materia antidoping quando le spiegazioni fornite dal deferito hanno carattere plausibile, tali da far una negligenza non significativa del calciatore può essere applicata l’attenuante indicata nell’art. 10.5.2 delle Norme Sportive Antidoping.   Decisione G.U.I.. – C.O.N.I.: Decisione n. 06/07 del 28 settembre 2007 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera dalla C.A.F. (F.I.G.C.) pubblicata sul Com. Uff. n. 61/C del 21/6/2007 - www.figc.it Impugnazione – istanza: F.F. Massima: In materia di doping ai fini dell’applicazione della riduzione della sanzione di cui all’articolo 10.5.2 Codice WADA non possono trovare accoglimento l’eccepita mancanza di precedenti negatività a controlli effettuati sul calciatore in quanto, com’è scientificamente noto, anche il consumatore abituale di cocaina può non risultare positivo ai controlli antidoping effettuati sulle urine.  Massima: Il calciatore riscontato positivo al doping non può beneficiare della riduzione della sanzione di cui all’articolo 10.5.2 Codice WADA allorquando nel proprio ricorso e/o nelle proprie deposizioni rese all’UPA ammette: di ricondurre alla sigaretta offertagli dal ragazzo al ristorante, la positività alla cocaina in lui riscontrata; ciò, solo a specifica domanda, ovvero senza spontanea dichiarazione; di fumare abitualmente quattro o cinque sigarette al giorno; di non essere stato del tutto ubriaco, ma “avvolto da una leggera e fugace perdita del controllo”; di aver notato un ragazzo, insieme ad un altro, maneggiare una sigaretta; di aver fumato una sigaretta accesa offertagli dallo stesso ragazzo che aveva precedentemente notato appartarsi in un angolo della sala e maneggiare - manipolare una sigaretta, con ciò confermando e ribadendo in toto di essere presente a se stesso e pienamente cosciente in detti frangenti; di aver accettato la stessa nella “certezza” di non dover giocare la successiva partita di Campionato, con ciò confermando e ribadendo in toto di essere presente a se stesso e pienamente cosciente in detti frangenti; di essersi fatto “convincere” a fumare la sigaretta, con ciò confermando e ribadendo in toto di essere presente a se stesso e pienamente cosciente in detti frangenti. Da tali ammissioni emerge, pertanto, come il calciatore fosse: a) tutt’altro che ubriaco, ma, anzi, b) presente a se stesso al momento dell’evento di cui narra, c) di aver pienamente percepito la circostanza che il ragazzo aveva manipolato una sigaretta, d) consapevole del rischio che correva nell’accettare da una persona sconosciuta (di certo non affidabile in quanto- per sua stessa ammissione- l’aveva visto appartato in un angolo mentre manipolava una sigaretta) una sigaretta, per di più accesa, e) di poter rischiare di accettare tale sigaretta in quanto, comunque, era certo di non giocare la partita successiva e, last but not least, f) ammette di essersi fatto persino convincere a fumare la sigaretta accesa!! Tale comportamento del calciatore (che ricordiamo essere un giocatore di rilievo nell’ambito del proprio club, un atleta che dovrebbe essere un esempio per i compagni e per coloro che guardano e tifano per la propria squadra del cuore), che già concreta la violazione delle norme di condotta alle quali un atleta deve ed ha l’obbligo di attenersi, in ossequio ai principi della lealtà, probità, rettitudine, correttezza morale e materiale che (ogni atleta) deve tenere in ogni rapporto di natura agonistica, economico e sociale, già ci esimerebbe dal disquisire ulteriormente in ordine alla mancanza dei requisiti di cui all’articolo 10.5.2, in quanto evidenti sono le colpe ascrivibili al calciatore, per il negligente e superficiale comportamento tenuto in occasione del caso dallo stesso narrato. Ma vi è di più. Non c’è neanche la prova del nesso causale, sia di fatto che scientifico, che possa, comunque, ricondurre la presenza di cocaina nel corpo del calciatore alla sigaretta offertagli dal tifoso. Infatti, poiché il calciatore ha dichiarato essere un fumatore abituale, egli avrebbe dovuto accorgersi immediatamente della presenza di cocaina nella sigaretta offertagli, in quanto, com’è scientificamente noto, la presenza di cocaina è ben distinguibile, specie dal fumatore abituale, rispetto alla semplice aspirazione di una sigaretta contenente tabacco; inoltre, la quantità di cocaina riscontrata non è di certo compatibile con una semplice “boccata” di sigaretta ma, viceversa, con un’assunzione in un arco temporale tale di avere piena cognizione di quanto aspirato.   Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 4/CDN del 2 Agosto 2007 n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza:Deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del CONI a carico del calciatore C.A. (tesserato A.S. Ferentino) per violazione delle norme sportive antidoping (nota n. 974 del 3.7.2007). Massima: La mancata richiesta delle controanalisi non costituisce elemento che permetta di far ritenere, ai sensi dell’art. 10.5.2 delle Norme Sportive Antidoping, che il deferito non abbia tenuto un atteggiamento non colpevole o non significativamente negligente, tale da potersi applicare l’attenuante di cui alla ricordata norma.   Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 1/CGF Riunione del 16 luglio 2007 n. 4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 80/CGF Riunione del 23 gennaio 2008 n. 4 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 388 del 21.6.2007 Impugnazione - istanza:Ricorso dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. avverso il proscioglimento del calc. C.M. e l’incongruità della sanzione inflitta al sig. P.G. seguito proprio deferimento per violazione, rispettivamente, degli artt. 2.1 e 2.1.1 norme sportive antidoping del C.O.N.I. in vigore. appello incidentale del calc. C.M.; appello incidentale del dr. P.G.. Massima: L’articolo 10.5.1. del Regolamento è norma di carattere eccezionale e, pertanto, la sua interpretazione deve essere rigorosa.   Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 1/CDN del 06 luglio 2007 n. 2- www.figc.it Impugnazione - istanza:Deferimento dell’Ufficio di Procura Antidoping a carico del calciatore G.L. (tesserato A.S.D. Barletta) per violazione delle norme sportive antidoping Massima: In materia di doping la mancata richiesta delle controanalisi, nonché l’omessa denuncia agli organi competenti dell’uso di pomate contenenti sostanze vietate somministrategli a seguito dell’effettuazione di un tatuaggio due giorni prima della gara, oltre all’atteggiamento poco professionale che il deferito ha manifestato con l’effettuazione del tatuaggio nella imminenza della partita (che, è noto, richiede l’assunzione di farmaci al fine di evitare infezioni e quant’altro), costituiscono elementi che non permettono di far ritenere, ai sensi dell’art. 10.5.2 delle Norme Sportive Antidoping, che il deferito non abbia tenuto un atteggiamento non colpevole o non significativamente negligente, tale da potersi applicare l’attenuante di cui alla ricordata norma.   Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 1/CDN del 06 luglio 2007 n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza:Deferimento dell’Ufficio di Procura antidoping a carico del calciatore F.L. (tesserato F.C. Francavilla) per violazione delle norme sportive antidoping. Massima: In materia di doping il comportamento collaborativo dell’atleta nel corso del procedimento, la circostanza che abbia riconosciuto di aver fatto uso di cocaina in due occasioni antecedenti il controllo ed il fatto che lo stesso non abbia precedenti specifici in materia di doping benché la sostanza sia inserita nella lista di quelle vietate, e conseguentemente la sua assunzione non possa non essere sanzionata consentono una riduzione di pena nella misura della metà, secondo quanto previsto dall’art. 10.5.2 delle Norme Sportive Antidoping.  Decisione G.U.I. DOPING – C.O.N.I.: Decisione n. 7/06 del 2 maggio 2006 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera dalla C.A.F. (F.I.G.C.) pubblicata sul C.U. 42/C del 20 marzo 2006 - www.figc.it Impugnazione – istanza: Ufficio di Procura Antidoping del CONI contro l’atleta F.S.. Massima: La formula adoperata “il periodo di squalifica ... non deve essere inferiore a due anni” non può avere alcuna incidenza sulla eventuale applicazione dell’attenuante, riferendosi – come è evidente – solo alla sede in cui è posta: la indicazione della sanzione edittale per lo specifico illecito tipizzato. E’ criterio generale di applicazione delle sanzioni nell’ordinamento giuridico che le circostanze attenuanti operino sempre, consentendo di scendere (nei limiti previsti dalla normativa) sotto il minimo edittale stabilito; nel caso di specie non è dato di dubitare che la situazione prevista al 19.5.2 sia una “circostanza”, in quanto così espressamente indicata nella intitolazione dell’art. 19.5, in coerenza con il contenuto del 1° comma dell’articolo stesso ove è specificato che la non significatività della colpa non attiene al “fatto” che costituisce la “violazione”. Sarebbe, poi, perlomeno azzardato desumere, in questa sede, dalla formula “non deve essere inferiore a due anni” l’inapplicabilità di eventuali circostanze, atteso che perfino il legislatore penale usa tale genere di formule senza, per questo, introdurre nel sistema il principio di diritto sostenuto dalla Procura : basti pensare all’art. 575 c.p. (omicidio doloso) ove è stabilito che l’autore è punito “con la reclusione non inferiore ad anni ventuno”.
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