Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 44/CGF Riunione del 14 novembre 2007 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 124/CGF Riunione del 19 febbraio 2008 n.2 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 153 del 31.10.2007
Impugnazione - istanza:Ricorso dell’A.S. Camilla Cales Calcio a 5 avverso decisioni merito gara F.C. Casagiove/Camilla Cales Calcio a 5 del 13.10.2007
Massima: La società che ritiene che il calciatore non poteva prendere parte alla gara perché destinatario di un provvedimento DASPO, cioè di un provvedimento che prevede, ai sensi dell’art. 6 della legge 13.12.1989 n. 401 e successive modifiche, il divieto, in linea di massima, di assistere a manifestazioni sportive, deve provare tale circostanza, in mancanza il reclamo viene respinto.