Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 010/CSA del 24 Agosto  2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana calcio professionistico di cui al Com. Uff. n. 7/CIT del 27.08.2021

Impugnazione – istanza: U.S. Vibonese Calcio S.r.l.

Massima: Confermata la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la perdita della gara per posizione irregolare del calciatore, il quale avrebbe dovuto scontare nella gara de quo di Coppia Italia Serie C il turno di squalifica inflittogli nella competizione di Coppa Italia di Serie A nel corso della stagione 20-21non avendo la società disputato altre gare nel torneo di Coppa Italia 20-21 Serie A (in quanto eliminata a seguito della gara medesima) e non avendo la stessa, nella successiva stagione sportiva, maturato i requisiti per la partecipazione alla competizione della Coppa Italia Serie A ed ha, quindi, preso parte alla competizione di Coppa Italia organizzata dalla Lega Pro….La decisione del giudice di prime cure consegue all'interpretazione della norma contenuta nel comma 7 dell’art. 21, nel cui secondo periodo si stabilisce che “La distinzione di cui all'art. 19, comma 4, ultima parte, non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte”, norma che il medesimo ha ritenuto applicabile non solo alla fattispecie delineata nei commi precedenti del medesimo articolo, ma anche all’art. 19, comma 4, CGS che specificamente dispone “le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.”…Inoltre, ritiene la Corte, anche a motivo di ulteriore dissenso con la giurisprudenza citata dalla ricorrente, che la "ratio" ispiratrice della deroga contenuta nel comma 7 dell’art 21 CGS vada anche ricercata su argomenti di ragionevole e sensato pragmatismo.  Infatti, interpretando il comma 7, nel suo complesso, come applicabile alla sola ed esclusiva fattispecie “espiazione sanzioni” afferente i calciatore interessati dal trasferimento da una società ad un’altra, emergerebbero situazioni palesemente contrarie ai principi di equità ed efficacia delle sanzioni, in quanto: - si creerebbe una evidente disparità di trattamento fra calciatori che permangono nella medesima società e quelli trasferiti; - si materializzerebbe l'ipotesi di "non espiazione" della sanzione, ove il calciatore destinatario della stessa, e trasferito ad altra società, non rientrasse a disputare la medesima competizione nella quale ha commesso la violazione sanzionata. 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 220 CSA del 25 Marzo 2020

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 13.02.20120

Impugnazione – istanza: S.S.D. Sanremese Calcio S.r.l.

Massima: Con riferimento poi all’ambito operativo della norma in tema di prescrizione, va evidenziato che l’art. 40 C.G.S. è applicabile esclusivamente alle “infrazioni” disciplinari e non alle sanzioni irrogate dall’autorità giudiziaria sportiva, senza alcuna possibilità di estensione analogica. Al contrario, a quest’ultime è possibile applicare gli artt. 41, 42 e 43 C.G.S..

Massima: Confermata la perdita della gara con punteggio di 0 a 3 per posizione irregolare del calciatore alla gara di Coppa Italia Serie D, per non aver scontato la sanzione della squalifica comminata all’esito della gara della Coppa Italia del 28 Agosto 2016. Nella decisione di prime cure si afferma, infatti, che al calciatore G.A., «all’epoca tesserato per l’AQUILA CALCIO 1927 SRL, è stata comminata all’esito della gara della Coppa Italia LND, AVEZZANO CALCIO ARL - AQUILA CALCIO 1927 SRL del 28 Agosto 2016, la squalifica per una gara per recidiva in ammonizione di cui al C.U. n. 8 del 2 Settembre 2016, emesso dal Dipartimento Interregionale - LND». Viene così rilevato, in primo luogo, che «la summenzionata squalifica non è stata scontata nella Coppa Italia LND 2016/2017, non avendo l’AQUILA CALCIO 1927 SRL, guadagnato l’accesso alle fasi successive del torneo, né tantomeno nella successiva stagione sportiva 2017/2018 in cui il calciatore risultava tesserato dapprima per lo C.S. SCANDICCI 1908 e successivamente per l’AQUILA CALCIO 1927 SRL, ma non prendeva parte a nessuna gara di Coppa Italia LND, poiché entrambi i sodalizi, nel momento in cui tesseravano il calciatore risultavano già eliminati dalla competizione»; e, in secondo luogo, si sottolinea che «nella stagione sportiva 2018/2019 il calciatore GAGLIARDINI ALEX risultava tesserato per la U.S.D. FOLLONICA GAVORRANO con cui prendeva parte a tutte e 3 le gare disputate dal sodalizio nella Coppa Italia LND 2018/2019, mentre il successivo trasferimento al A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI avveniva quando la società era già stata eliminata dalla medesima competizione». Ne consegue che la «medesima squalifica non è stata scontata nemmeno nella presente stagione sportiva, avendo il calciatore G. A.preso parte a tutte le gare di Coppa Italia LND 2019/2020 disputate S.S.D. SANREMESE CALCIO, inclusa quella in epigrafe, alla quale il medesimo, pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 4, e 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, non aveva titolo a partecipare».

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  116/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  108/CSA del 9 Marzo 2019

Decisione Impugnata: Delibera  del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 766 dell’08.03.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S.D. ITALPOL CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI  MERITO  GARA  A.S.D.  ITALPOL  C5/A.S.D.  FUTSAL  RUVO  DELL’08.03.2019

Massima: Confermata la perdita della gara per posizione irregolare del calciatore…L’articolo 19, comma 11.1. C.G.S. prevede che: “Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), del comma 1, inflitte dal Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni”. Purtuttavia, l’articolo 22, comma 6, prevede che: “la distinzione prevista dall’art. 19, comma 11.1., ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva Stagione Sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte”. Nel caso di specie, la società ricorrente, non partecipando, nella corrente Stagione Sportiva, alla Coppa Italia Regionale (competizione nella quale il calciatore …., aveva subito la squalifica nel corso della Stagione Sportiva 2017/2018, avrebbe dovuto fare scontare la predetta squalifica al proprio tesserato nel corso della competizione della Coppa Italia Nazionale; il che non è avvenuto, con conseguente posizione irregolare del predetto calciatore nella gara di cui è procedimento.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0038/CSA del 25 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 26/DCF del 02 Ottobre 2019

Impugnazione – istanza: ASD RIOZZESE

Massima: Sanzionata con la perdita della gara di Coppa Italia Femminile Nazionale la società per aver fatto partecipare la calciatrice in posizione irregolare per il residuo di squalifica da scontare e comminato nella finale di Coppa Italia Serie C della precedente stagione sportiva. Infatti, la squalifica inflitta alla calciatrice … nella finale di Coppa Italia Serie C in data 11 Maggio 2019, doveva essere scontata, secondo il combinato disposto degli artt. 10 e 21 del C.G.S., nella prima giornata utile della Coppa Italia Divisione Calcio Femminile, stagione 2019/2020. In aperto contrasto con le richiamate disposizioni regolamentari, invece, la medesima calciatrice … ha partecipato alla gara oggetto del presente procedimento, inficiandone la regolarità. In tale contesto, nessun rilievo assume la circostanza che la predetta tesserata della Società Riozzese abbia, nel periodo di tempo intercorso tra la finale di Coppa Italia del 11.05.2019 e la gara del 29.09.2019, disputato altre competizioni amichevoli. Tantomeno soccorre, nella concreta fattispecie in esame, il principio di “equità sostanziale”, impropriamente evocato al fine di escludere asserite “discriminazioni di fatto” in competizioni gestite da leghe diverse. Inconferente risulta infine la richiesta di “ripetizione della gara per circostanze di carattere eccezionale”, in difetto dei relativi presupposti.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 036/CSA del 04 Novembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CSA del 16 Novembre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 17 del 13.10.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO DECISIONE MERITO GARA COPPA ITALIA SERIE D 2016/2017 NARDÒ/BISCEGLIE DEL 28.09.2016 

Massima: La CSA accoglie il ricorso ed infligge alla società la sanzione della perdita della gara per la posizione irregolare del calciatore in quanto gravato da un residuo di squalifica per 1 giornata, allo stesso inflitta con Com. Uff., in relazione alla gara di Coppa Italia di Lega Pro 2015/2016, allorquando l'atleta de quo era tesserato per altra società, con susseguente “necessità per il tesserato in questione di espiare la menzionata sanzione con la nuova società di appartenenza, nella Coppa Italia di Serie D 2016/2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 comma 6 C.G.S.” e “irrilevanza, invece, della mancata disputa, all'inizio della corrente stagione agonistica, nelle file della precedente società, con la quale egli era ancora vincolato, prima del passaggio alla odierna controparte, di, tre gare della Coppa Italia TIM 2016/2017, valendo per lui, in quel periodo, la norma generale di cui all'art. 19 comma 11.1 del C.G.S. (obbligo di scontare la rimanente squalifica nella identica competizione in cui essa era stata comminata), poiché il sodalizio (che “non aveva più disputato, nella pregressa stagione sportiva, incontri di Coppa Italia di categoria”) era iscritto e partecipava anche alla Coppa Italia di Lega Pro 2016/2017”.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 062/CSA del 21 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 146/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 382 del 14.1.2016

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO G.A. BUBI MERANO, CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO DECISIONE MERITO GARA COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE B, BERGAMO CALCIO A5 LATORRE/BUBI MERANO DEL 12.1.2016 

Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara per avere schierato nella partita di Coppa Italia Serie B, il calciatore in posizione irregolare, in quanto essendo stato squalificato nella precedente Stagione Sportiva 2014/2015 in relazione alla partita di semifinale di Coppa Italia Regionale, allorquando era tesserato con società di Serie C e non aveva scontato la squalifica prima di essere trasferito per la Stagione Sportiva 2015/2016. Il Giudice Sportivo, infatti, ha correttamente applicato alla fattispecie sia l’art. 22, comma 6 C.G.S. per il quale le sanzioni non scontate in tutto o in parte in una Stagione Sportiva devono essere scontate in tutto o per il residuo nella stagione o nelle stagioni successive, anche in caso di trasferimento ad altra società, sia l’art. 19, comma 11, C.G.S. secondo il quale la squalifica inflitta al calciatore, riportata in Coppa Italia, doveva essere scontata nelle gare di Coppa Italia della nuova società di appartenenza. Si rivela erroneo l’assunto dell’appellante secondo cui il calciatore, tesserato il 25.8.2015, non avrebbe preso parte alle gare della Coppa Italia Provinciale di C2, alla quale la società era iscritta, e precisamente alla gara del 15.9.2014 (Bassa Atesina/Bubi Merano) e a quella tenutasi il successivo 25.9.2015 (Kickers Bolzano/Bubi Merano) e pertanto avrebbe scontato la squalifica. L’assunto è infondato perché la società appellante ha preso parte alla Coppa Italia Provinciale di C2 con una propria squadra ma fuori classifica. Non si è realizzato quindi nella fattispecie un presupposto necessario perché una sanzione possa dirsi scontata rappresentato dalla circostanza che un calciatore squalificato non viene schierato in una gara di una competizione ufficiale alla quale la società di appartenenza prende parte come concorrente. L’appellante, a sostegno della sua tesi secondo la quale la squalifica del calciatore – omissis - sarebbe stata scontata dalla mancata partecipazione alle suddette gare di C2, rileva che la partecipazione alla Coppa Italia di Serie B è meramente eventuale. Ciò in quanto a detta competizione prendono parte unicamente le formazioni qualificatesi nei vari gironi ai primi quattro poste della classifica della fase di andata del Campionato di Serie B (talora le prime cinque) di tal che la squalifica potrebbe non essere scontata nel caso in cui la società di appartenenza non riesca a ottenere una posizione utile. Si determinerebbe, quindi, una situazione in contrasto con il principio fondamentale dell’ordinamento federale della effettività delle sanzioni. Si deve in contrario osservare che tali argomentazioni, a parte il loro valore sul piano generale, atteso che le sanzioni non scontate si riportano nelle successive competizioni, è comunque mal invocato in quanto non si attaglia minimamente al coso in esame nel quale la società appellante proprio nella prima partita di Coppa Italia di Seri B, competizione alla quale prende parte, non avrebbe dovuto schierare il calciatore – omissis - perché squalificato.

Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 02 Gennaio 2011 n.2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 19 Gennaio 2011 n. 2 e su www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 6.10.2010 Impugnazione – istanza:  2) Ricorso S.S.D. Sapri Calcio s.r.l. avverso decisioni merito gara S.S.D. Sapri Calcio/Forza & Coraggio bn del 5.9.2010 Massima: Non è in posizione irregolare il calciatore che partecipa alla gara del campionato di Serie D, nonostante sia stato squalificato in gara di Coppa Italia della Lega Pro della precedente stagione sportiva e trasferitosi presso la società dilettantistica allorquando la stessa era già stata esclusa dalla Coppa Italia. Non è altresì in posizione irregolare il calciatore che squalificato nella gara di Coppa Italia di Serie D, essendo la società stata eliminata dalla competizione disputa la gara nel Campionato di Serie D. Le sanzioni andranno scontate nelle successive stagioni sportive.E’ assolutamente preminente il principio, sancito dalle prescrizioni contenute nel C.G.S., secondo cui le squalifiche comminate a carico del calciatore, devono essere scontate nella stessa competizione nella quale erano state inflitte. E’ pur vero che in casi del tutto eccezionali il principio della effettività delle decisioni ha consentito il superamento del principio suddetto; ma trattasi pur sempre di prospettazioni del tutto ipotetiche e, comunque, certamente non rilevabili nella specie. In sostanza i calciatori erano stati squalificati in occasione di una gara di Coppa Italia, e in una gara di Coppa Italia dovranno scontare le sanzioni. Il caso di specie: La vicenda sulla quale è intervenuta la decisione del Giudice Sportivo può sintetizzarsi come segue. La società aveva sollecitato la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per avere la società avversaria, fatto partecipare alla stessa due calciatori - che non ne avevano titolo in quanto squalificati. In particolare si sottolineava che al primo con Com. Uff. n. 38/CLT del 23 ottobre 2009, era stata inflitta la squalifica per una giornata nella gara di Coppa Italia della Lega Pro del 22 ottobre 2009, al calciatore, con Com. Uff. n. 8 del Comitato Interregionale dell'1 settembre 2010, era stata inflitta la squalifica per due giornate per la gara di Coppa Italia di Serie D. La società controparte replicava deducendo la piena regolarità della posizione dei due calciatori; in particolare poneva in evidenza che le squalifiche loro inflitte dovevano essere scontate soltanto ed esclusivamente in Coppa Italia e non già in Campionato, in forza del principio dell'autonomia delle sanzioni di cui all'art. 19 commi 11.1 e 11.3 C.G.S. Il Giudice, con la decisione impugnata, osservava che ai fini della decisione del reclamo fosse necessario in punto di diritto prendere le mosse dall'art. 22 C.G.S. che ai commi 3, 4, 5 e 6 detta le regole in base alle quali i calciatori sono tenuti a scontare le sanzioni loro comminate. Dalla lettura di detta norma - evidenziava il Giudice Sportivo - emergono due principi fondamentali: a) quello della certezza della esecuzione della sanzione irrogata, sanzione che in ogni caso va scontata e non può essere, quanto alla sua esecuzione, lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza; b) quello della separazione delle competizioni, in forza del quale si tende a fare in modo che la squalifica sia scontata nella competizione nella quale il calciatore ha riportato la sanzione. Nel caso in esame non era possibile fare scontare le sanzioni nell'ambito degli stessi tornei nei quali il comportamento non corretto dei calciatori era stato posto in essere, dal momento che le squadre presso cui essi militavano erano state eliminate da quei tornei. L'unica possibilità, pertanto, per garantire la esecuzione della sanzione irrogata era che questa fosse scontata nella prima gara ufficiale della squadra successiva di appartenenza dei calciatori. Alla luce delle considerazioni innanzi esposte il reclamo veniva quindi accolto in quanto i calciatori nel momento in cui hanno disputato la gara contro la Forza e Coraggio non avevano scontato le sanzioni disciplinari loro inflitte. Proponeva ricorso alla Corte la società soccombente la quale sostiene che la decisione impugnata vada riformata in quanto la posizione dei calciatori in occasione dell'incontro in questione era regolare. Gli stessi, in particolare, potevano certamente essere utilizzati dalla società di appartenenza nella gara de qua, in quanto le squalifiche oggetto del contendere erano relative ad incontri di Coppa Italia (rispettivamente di Lega Pro e di Serie D). Conseguentemente, assumeva rilievo ed operatività, nel caso di specie, il principio giuridico sportivo che va sotto il nome di "separazione delle sanzioni" e che trovasi codificato nell'art. 19 commi 11.1 e 11.3 C.G.S.. Più precisamente, il comma 11.1 recita testualmente: "Le sanzioni di cui alle lettere a) [ammonizione], b) [ammonizione con diffida], c) [ammenda], d) [ammenda con diffida], e) [squalifica per una o più giornate di gara] del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni". Il successivo comma 11.3, a sua volta, statuisce: "Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni". La prescrizione è, poi, ribadita più volte dallo stesso legislatore sportivo, anche e soprattutto a proposito dei residui di squalifica, disciplinati dall'art. 22, comma 6 C.G.S. nel quale, appunto, rimane "ferma la distinzione di cui all'art. 19, comma 11.1 e 11.3". Conclusivamente affermava la reclamante che, alla luce del combinato disposto dell'art. 19 commi 11.1 e 11.3 e dell'art. 22 comma 6 C.G.S., i calciatori, squalificati per gare di Coppa Italia, avrebbero dovuto e/o dovranno scontare le squalifiche medesime solo ed esclusivamente in Coppa Italia e non già in Campionato. Qualora ciò non fosse possibile, in tutto od in parte, nella corrente stagione agonistica, sui calciatori in parola rimarrebbe pendente l'eventuale residuo anche nella Coppa Italia della prossima Stagione Sportiva (non a caso, l'art. 22 comma 6 parla di "stagione o ... stagioni successive"). Ha replicato la società resistente con memoria difensiva, sottolineando che l'art. 19, comma 11.1, C.G.S. dispone che "le sanzioni di cui alle lettere a, b, c, d, e del comma 1, inflitte dagli organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia, delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine, le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte, in ragione delle diverse leghe organizzatrici delle singole manifestazioni". L'art. 22 comma 6, C.G.S. dispone a sua volta che "le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono esser scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o stagioni successive". La norma precisa, altresì, che "qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del settore giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma dello stesso art. 22, per le residue giornate di gara, nella prima gara ufficiale della prima squadra della nuova società di appartenenza ...". Essa prosegue, con specifico riferimento alla separazione delle competizioni, che "La distinzione prevista dall'art. 19 comma 11.1 ultima parte non sussiste, nel caso che, nella successiva stagione sportiva, non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia, in relazione alla quale sono state inflitte". La deroga al principio di cui all'art. 19, comma 11.1, C.G.S., è appunto determinata dall'esigenza di evitare che, a causa della mancata partecipazione, oppure, in alternativa, in ragione della non possibilità di partecipazione del tesserato della nuova società alla stessa competizione (Coppa Italia), il provvedimento di squalifica del calciatore non abbia più possibilità di esser scontata. Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 11 Febbraio 2010 n.2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 27 Maggio 2010 n. 2 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 367 del 20.1.2010 Impugnazione – istanza:  2) Ricorso dell’A.S.D. Petrarca Padova C5 avverso decisioni merito gara Futsal Villorba/Petrarca Padova Calcio a 5 del 9.1.2010 Massima: Il principio dell’effettività della sanzione la quale, come sancito da questa Corte a Sezioni Riunite (C.U. n. 107 del 23 dicembre 2009) deve essere sempre eseguito nell’ordinamento sportivo, anche a costo del sacrificio dell’altro principio della separazione delle competizioni, desumibile dall’art. 19 comma 11 CGS. Il calciatore sanzionato con 6 giornate di squalifica ottenute a seguito della sua partecipazione alla gara di Supercoppa Veneto maschile di Calcio a Cinque, avente periodicità solo annuale, del 16 maggio 2008 organizzata e gestita dal Comitato regionale Veneto sconta la suddetta nelle gare ufficiali subito successive a quella in cui la sanzione stessa venne comminata ovvero nelle gare di coppa e non nelle gare di campionato con la conseguenza che è regolare la sua partecipazione alle gare di Campionato Nazionale Calcio a Cinque, Serie B. Nel caso di specie la società ha ritenuto di dover far scontare la squalifica nelle gare di Coppa Italia, fase regionale, anziché nel Campionato, nell’evidente convinzione della maggiore assimilabilità ed omogeneità di detta Coppa con la Supercoppa e comunque tenendo conto della presenza del Com. Uff. n. 14 del 20 agosto 2008 (e dunque in data precedente l’inizio dell’espiazione delle squalifiche) col quale proprio il Comitato Regionale Veneto, in relazione alla Supercoppa 2008 aveva specificato che “eventuali provvedimenti disciplinari che dovessero essere assunti dal G.S. a seguito delle gare di Supercoppa dovranno essere scontati nelle gare di Coppa Italia e/o trofeo Regione Veneto immediatamente successive”. La significatività di detta disciplina era avvalorata dal suo carattere di generalità, posto che il suddetto Comunicato ufficiale non operava alcuna distinzione tra Calcio a 11 e Calcio a 5, non potendosi quindi invocare per quest’ultimo un principio di specialità. Inoltre, in senso analogo disponeva, in tema di applicazione dei provvedimenti di squalifica, il Regolamento Coppa Emilia Romagna Calcio femminile per la stagione 2008/2009. Conseguentemente la Società provvedeva a far scontare le sei giornate di squalifica nelle prime sei successive partite di Coppa Italia fase regionale. Nella situazione sopra descritta, il Collegio non dubita che debba essere valorizzato l’elemento psicologico nella condotta della menzionata Società, indotta alla consapevolezza ed alla convinzione della giuridicità e della doverosità di tale sua condotta orientata alla piena espiazione delle sanzioni comminate. Invero nella fattispecie non può non essere riscontrata la buona fede della società, quanto meno per errore scusabile, per effetto della percezione di una realtà caratterizzata non da personale ed opinabile convincimento, bensì dalla presenza, da un lato di un quadro normativo incerto e, dall’altro, di precise e pertinenti indicazioni ed istruzioni impartite nella direzione poi intrapresa. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 18/CDN del 6 Dicembre 2007 n. 3 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sicilia - C.U. n. 24 del 2.11.2007 – Campionato di 1^ Categoria Impugnazione - istanza:Reclamo della societa’ FCD Misterbianco avverso le decisioni merito gara Misterbianco/Mineo del 13.10.2007. Massima: E’ in posizione regolare il calciatore che dovendo scontare dalla precedente stagione sportiva una gara di squalifica in campionato ed una in coppa, sconta nella successiva stagione sportiva una gara di squalifica in campionato, atteso che la propria società non partecipa a gare di coppe.Ai sensi dell’art. 19 comma 11.1 C.G.S. le sanzioni inflitte per le gare di Coppa Italia e di Coppe Regioni si scontano nelle rispettive competizioni, senza che alcun rilievo possa assumere la circostanza che la società nella stagione successiva non partecipi al alcuna coppa. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 17/CDN del 30 Novembre 2007 n. 4 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio C.U. n. 48 del 25.10.2007 – Campionato Allievi Regionali Eccellenza Impugnazione - istanza:Reclamo della società SGS Spes Artiglio avverso le decisioni merito gara Monterotondo/Spes Artiglio del 30.9.2007. Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore che squalificato nella precedente stagione sportiva nella gara di Coppa Lazio Allievi abbia, senza aver scontato la squalifica, disputato la gara di Campionato Allievi Regionali eccellenza nella successiva stagione sportiva. Infatti, la C.D.N. ritiene di attribuire, pacificamente, alla Coppa Lazio Allievi, nell'ambito del Settore per l'attività giovanile e scolastica, la natura di vero e proprio “campionato” e non quella propria (e tipica) di una Coppa Regioni organizzata da un C.R. F.I.G.C., eventualmente riconducibile, ai fini dell'esecuzione delle sanzioni, all'art. 19, c. 11.1, C.G.S. Quanto sopra, anche tenuto conto del C.U. n. 25 del 13/09/2007 il quale, invero, disciplina lo svolgimento dei vari campionati riservati, per la s.s. 2007/08, alla categoria Allievi e Giovanissimi regionali, e, tra questi, anche di quello di Coppa Lazio Allievi (analogamente a quanto previsto per la s.s. 2006/07). [Nel caso di specie il calciatore (classe 1991), non più rientrante nella fascia d'età richiesta per partecipare alla Coppa Lazio Allievi, s.s. 2007/08 (partecipazione riservata ai nati dal 01/01/1992 in poi), a seguito del semplice cambiamento di categoria di appartenenza nell'ambito dell'attività del Settore giovanile e scolastica, in ossequio agli imprescindibili principi di ultrattività, effettività e afflittività della sanzione, avrebbe dovuto scontarne la parte residuale (una giornata di squalifica) nella prima gara ufficiale della prima squadra della nuova categoria di appartenenza, della categoria Allievi Regionali eccellenza; gara, del tutto “omogenea” rispetto all'altra (Coppa Lazio Allievi, s.s. 2006/07) relativamente alla quale era maturata la sanzione della squalifica del calciatore per recidiva in ammonizione]. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 17/CDN del 30 Novembre 2007 n. 3 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio C.U. n. 38 dell’11.10.2007 – Campionato di Promozione Impugnazione - istanza:Reclamo della societa’ AS Tor De’ Cenci avverso le decisioni merito gara Tor De’ Cenci/Borgo Flora del 16.9.2007. Massima: Non è in posizione irregolare il calciatore che squalificato nella precedente stagione sportiva in gara di Coppa Regione viene impiegato nella successiva stagione in gare di campionato. Secondo quanto chiaramente statuito dall’art. 19 comma 11.1 del CGS, le sanzioni inflitte dagli Organi della Giustizia Sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali si scottano esclusivamente nelle rispettive competizioni. A ciò si aggiunga che secondo quanto statuito dall’art. 22, comma 6, del CGS, la distinzione tra attività ufficiale di campionato e quella della coppa regionale rimane valevole anche nell’ipotesi in cui il calciatore – oggetto di sanzione sportiva – abbia cambiato società e/o categoria di appartenenza. L’ormai consolidato principio della separatezza delle competizioni non appare derogabile neanche in virtù delle eccezioni che la sanzione potrebbe rivelarsi inefficace o perlomeno tardiva, in quanto tale eventualità è stata ben presa in considerazione dal legislatore, il quale però non ha ritenuto di prevedere una deroga espressa e non rinvenibile in altre disposizioni. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 26/C Riunione del 12 Gennaio 2004 n. 10 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 22 del 4.12.2003 Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Euro Style avverso decisioni merito gara Galcianese/Euro Style del 16.11.2003 Massima: Il calciatore squalificato nella precedente stagione sportiva nella gara di Coppa Provinciale di 3ª Categoria Fase Interprovinciale sconta la squalifica nella prima partita ufficiale della attuale stagione che è disputata dalla società per il primo turno di Coppa Toscana di 2ª Categoria, competizione organizzata dallo stesso Comitato. Massima: L’art. 17 comma 6 C.G.S. testualmente recita: “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 14, comma 10, nn. 1 e 3. La distinzione prevista dall’art. 14, comma 10, n. 1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte”. L’art. 41 comma 1 C.G.S. statuisce poi che “il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della L.N.D. e della Squadra nella quale militava quanto è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 23/C Riunione del 15 Dicembre 2003 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 19 del 13.11.2003 Impugnazione - istanza: Reclamo dell’A.C. Vicariello 1999 avverso decisioni merito gara Vicarello/Orciatico del 12.10.2003 Massima: È principio fissato dagli articoli 14, commi 10.1) e 10.3), e 17, commi 3 e 6, C.G.S. che le sanzioni inflitte nell’ambito di una competizione devono essere scontate nella stessa competizione, posto che ciascuna di queste deve essere considerata separatamente dalle altre. Ne consegue che il calciatore, squalificato in relazione a gara di Coppa Toscana, è tenuto a scontare la giornata di squalifica in questa competizione (nella stagione sportiva in corso oppure nella o nelle stagioni sportive successive) e non nel Campionato, a nulla rilevando che la sua squadra di appartenenza nella stagione successiva a quella della squalifica non vi partecipi. La regola in esame non prevede deroghe di alcun genere per il caso in cui un calciatore, squalificato nell’ambito di una competizione, non sia nelle condizioni di scontare immediatamente la sanzione inflittagli in quella stessa competizione. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 19/C Riunione del 17 Novembre 2003 n.7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 16 del 29.10.2003 Impugnazione - istanza: - Reclamo dell’A.S. Bugnina avverso decisione merito gara Bugnina/Sabbione del 5.10.2003 Massima: L’art. 17 comma 3 C.G.S. prevede che “il calciatore colpito da squalifica, per una o più giornate di gara, deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava, quando è avvenuta l’infrazione, che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6”. Quest’ultimo comma, rimanda all’art. 14 comma 10 n. 1 C.G.S., per il quale, le sanzioni della squalifica, per una o più, giornate di gara, inflitte dagli Organi di giustizia sportiva, in relazione a gare delle Coppe Regioni, organizzate dai Comitati Regionali, si scontrano nelle rispettive competizioni. Il senso dell’ultimo inciso dell’art. 14 comma 10 n. 1 C.G.S. - che recita: “A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni”- è quello di chiarire che, in caso di trasferimento (o altri similari, ad esempio: retrocessione, promozione, etc.) di un calciatore in una squadra che disputa una “diversa” competizione di Coppa Italia, rispetto a quella nella quale, senza trasferimento, avrebbe dovuto scontare la squalifica, resta, a suo carico, l’obbligo di scontare la sanzione nelle prime (ed eventuali) gare della manifestazione dove ne ha maturato i presupposti e alla quale può, nuovamente partecipare. (Nel caso in esame, il calciatore (squalificato nella precedente stagione calcistica, in un incontro di Coppa Emilia) può regolarmente partecipare al Campionato di 3ª Categoria, “restando a suo carico l’obbligo di scontare la pena nelle prime gare della prossima Coppa Regionale, che disputerà il sodalizio d’appartenenza”. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 19/C Riunione del 17 Novembre 2003 n. 4 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n.13 del 23.10.2003 Impugnazione - istanza: - Reclamo dell’A.C. Casarza Ligure avverso decisioni merito gara Villaggio Sport San Salvatore/Casarza Ligure del 12.10.2003 Massima: L’art. 17 comma 3 C.G.S. prevede che “il calciatore colpito da squalifica, per una o più giornate di gara, deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava, quando è avvenuta l’infrazione, che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6. Quest’ultimo comma, ai fini che interessano il caso in esame, rimanda all’art. 14 comma 10 n. 1 C.G.S., per il quale, le sanzioni della squalifica, per una o più, giornate di gara, inflitte dagli Organi di giustizia sportiva, in relazione a gare delle Coppe Regioni, organizzate dai Comitati Regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. Il senso dell’ultimo inciso dell’art. 14 comma 10 n. 1 C.G.S. - che recita: “A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni” - è quello di chiarire che, in caso di trasferimento (o altri similari: ad esempio: retrocessione, promozione, etc.) di un calciatore in una squadra che disputa una “diversa” competizione di Coppa Italia, rispetta a quella nella quale, senza trasferimento, avrebbe dovuto scontare la squalifica, resta, a suo carico, l’obbligo di scontare la sanzione nelle prime (ed eventuali) gare della manifestazione dove ne ha maturato i presupposti e alla quale può, nuovamente, partecipare. Nel caso in esame, il calciatore (squalificato nella Coppa Liguria della precedente stagione calcistica), può regolarmente, partecipare al Campionato di 1ª Categoria, “restando a suo carico l’obbligo di scontare la pena nelle prime gare della prossima Coppa Regionale, che disputerà il sodalizio d’appartenenza”. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 3 Novembre 2003 n. 6 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 21 dell’8.10.2003 Impugnazione - istanza: - Reclamo della U.S. Salemi avverso decisioni merito gara Salemi/Akragas del 20.9.2003 Massima: Solo nel caso in cui la società di appartenenza del calciatore squalificato non partecipi alle Coppe questi è tenuto a scontare la sanzione nelle gare di campionato. Quando però il calciatore squalificato con più giornate nella Coppia Italia e la società partecipa alla Coppa Italia, venendo successivamente esclusa, il calciatore non deve scontare il residuo di squalifica nelle gare di campionato, ma sempre nelle future gare di Coppa Italia.  Massima: L’art. 14 comma 3 C.G.S. disciplina il caso dell’esecuzione delle sanzioni inflitte in gare diverse dalla Coppa Italia o dalle Coppe Regioni, sanzioni che devono essere scontate non in gare di Coppa Italia o Regioni, ma nell’ambito dell’attività ufficiale della società diversa dalle stesse Coppe Italia o Regioni.  Massima: Le sanzioni maturate nell’ambito di una competizione devono essere scontate nella stessa competizione (art. 14, comma 10.1, C.G.S.), anche nella nuova società nella quale il calciatore si sia eventualmente trasferito e nella stagione o nelle stagioni successive (art. 17, comma 6, C.G.S.). Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 27/C Riunione del 24 febbraio 2003 n. 8 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 22.1.2003 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Mazzarrà avverso decisioni merito gara Mistretta/ Mazzarrà del 2.11.2002 Massima: Il calciatore, essendo stato squalificato in una gara di Coppa Sicilia, deve scontare la giornata di squalifica nella medesima competizione (Coppa Sicilia) nella successiva stagione e poiché la società non disputa la Coppa Sicilia, bensì la Coppa Italia promozione ed ha aperto la stagione ufficiale proprio con la gara di Coppa Italia promozione il calciatore avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica in tale gara. In sintesi, il calciatore deve scontare la squalifica inflittagli in partite di Coppa Italia e non in partite di campionato promozione. Pertanto legittima è la partecipazione al calciatore alle partite di campionato. L’art. 14 comma 10 n. 1 C.G.S. prevede: “Le sanzione di cui al comma 1, lettere a-b-c-d-g inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali si scontano nelle rispettive competizioni”. L’art. 17 comma 6 C.G.S. prevede inoltre che: “Le sanzioni della squalifica o della inibizione che non possono essere scontate in tutto o in parte nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”. Aggiunge poi: “La distinzione prevista dall’art. 14 comma 10 n. 1 ultima parte non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte”. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 27/C Riunione del 24 febbraio 2003 n. 7 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 22.1.2003 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Mazzarrà avverso decisioni merito gara Mazzarrà/Gioiosa del 13.10.2002 Massima: Il calciatore, essendo stato squalificato in una gara di Coppa Sicilia, deve scontare la giornata di squalifica nella medesima competizione (Coppa Sicilia) nella successiva stagione e poiché la società non disputa la Coppa Sicilia, bensì la Coppa Italia promozione ed ha aperto la stagione ufficiale proprio con la gara di Coppa Italia promozione il calciatore avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica in tale gara. In sintesi, il calciatore deve scontare la squalifica inflittagli in partite di Coppa Italia e non in partite di campionato promozione. Pertanto legittima è la partecipazione al calciatore alle partite di campionato. L’art. 14 comma 10 n. 1 C.G.S. prevede: “Le sanzione di cui al comma 1, lettere a-b-c-d-g inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali si scontano nelle rispettive competizioni”. L’art. 17 comma 6 C.G.S. prevede inoltre che: “Le sanzioni della squalifica o della inibizione che non possono essere scontate in tutto o in parte nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”. Aggiunge poi: “La distinzione prevista dall’art. 14 comma 10 n. 1 ultima parte non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte”. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 27/C Riunione del 24 febbraio 2003 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 22.1.2003 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Mazzarrà avverso decisioni merito gara Mazzarrà/Atletico Pro Mende del 27.10.2002 Massima: Il calciatore, essendo stato squalificato in una gara di Coppa Sicilia, deve scontare la giornata di squalifica nella medesima competizione (Coppa Sicilia) nella successiva stagione e poiché la società non disputa la Coppa Sicilia, bensì la Coppa Italia promozione ed ha aperto la stagione ufficiale proprio con la gara di Coppa Italia promozione il calciatore avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica in tale gara. In sintesi, il calciatore deve scontare la squalifica inflittagli in partite di Coppa Italia e non in partite di campionato promozione. Pertanto legittima è la partecipazione al calciatore alle partite di campionato. L’art. 14 comma 10 n. 1 C.G.S. prevede: “Le sanzione di cui al comma 1, lettere a-b-c-d-g inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali si scontano nelle rispettive competizioni”. L’art. 17 comma 6 C.G.S. prevede inoltre che: “Le sanzioni della squalifica o della inibizione che non possono essere scontate in tutto o in parte nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”. Aggiunge poi: “La distinzione prevista dall’art. 14 comma 10 n. 1 ultima parte non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte”. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 21/C Riunione del 20 gennaio 2003 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 22 del 12.12.2002 Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Galcianese avverso decisioni merito gara Galcianese/Seano del 17.11.2002 Massima: Il calciatore deve scontare la squalifica comminata durante la gara di Coppa Toscana (Coppa Regione) nella precedente stagione sportiva, nella gara di Coppa Toscana nella seguente stagione sportiva anche nel caso in cui si sia trasferito presso altra società. L’art. 14 comma 10 n. 1 prevede che le sanzioni in relazione a gare di Coppa Italia o Coppa Regioni si scontano nelle rispettive competizioni con esclusione quindi delle gare di campionato. Le modalità di esecuzione delle sanzioni sono meglio specificate nell’art. 17 il quale, al comma 6, stabilisce che tutte le squalifiche o inibizioni inflitte che non possono essere scontate nel corso di una stagione, vadano scontate nella stagione o nelle stagioni successive; tale disposto, avendo carattere di norma generale, si applica a tutte le gare sia di coppa che di campionato, con l’unica deroga riguardante i tesserati che abbiano cambiato società. In tal caso - come disposto dalla norma in esame - le sanzioni saranno scontate, anche solo per il residuo, nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma però, la distinzione di cui all’art. 14 comma 10 nn. 1 e 3 vale a dire il principio secondo il quale le sanzioni devono essere scontate nelle gare corrispondenti a quelle in cui è stata commessa l’infrazione, cioè campionato o coppa. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 21/C Riunione del 20 gennaio 2003 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 20 del 28.11.2002 Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Galcianese avverso decisioni merito gara Galcianese/Marliana Calcio del 6.10.2002 Massima: Il calciatore deve scontare la squalifica comminata durante la gara di Coppa Toscana (Coppa Regione) nella precedente stagione sportiva, nella gara di Coppa Toscana nella seguente stagione sportiva anche nel caso in cui si sia trasferito presso altra società. L’art. 14 comma 10 n. 1 prevede che le sanzioni in relazione a gare di Coppa Italia o Coppa Regioni si scontano nelle rispettive competizioni con esclusione quindi delle gare di campionato. Le modalità di esecuzione delle sanzioni sono meglio specificate nell’art. 17 il quale, al comma 6, stabilisce che tutte le squalifiche o inibizioni inflitte che non possono essere scontate nel corso di una stagione, vadano scontate nella stagione o nelle stagioni successive; tale disposto, avendo carattere di norma generale si applica a tutte le gare sia di coppa che di campionato, con l’unica deroga riguardante i tesserati che abbiano cambiato società. In tal caso - come disposto dalla norma in esame - le sanzioni saranno scontate, anche solo per il residuo, nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma però, la distinzione di cui all’art. 14 comma 10 nn. 1 e 3 vale a dire il principio secondo il quale le sanzioni devono essere scontate nelle gare corrispondenti a quelle in cui è stata commessa l’infrazione, cioè campionato o coppa. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 21/C Riunione del 20 gennaio 2003 n. 1 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 27 del 21.10.2002 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.P. Olimpia 2004 avverso decisioni merito gara Allumiere/Olimpia del 29.9.2002 Massima: Il calciatore squalificato nella precedente stagione sportiva in una gara di Coppa Italia, deve scontare la squalifica sempre nelle gare di Coppa Italia e non in quelle di campionato, anche nel caso in cui trasferendosi presso altra società, questa non disputi la competizione della Coppa Italia. E ciò in quanto l’ultima parte del comma 6 dell’art. 17 C.G.S. fa esplicito e puntuale riferimento alla “...distinzione prevista dall’art. 14, comma 10, n. 1, ultima parte...”, norma in base alla quale “A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni”. Quindi la “distinzione” esclusa dall’ultima parte dell’art. 17 comma 6 C.G.S., ai fini dell’esecuzione della sanzione, riguarda esclusivamente l’ipotesi di singole manifestazioni organizzate da Leghe diverse da quelle in relazione alle quali era stata inflitta la squalifica. L’art. 14 comma 10 C.G.S. prevede: “10.1) Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), f), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni”. “10.3) Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni”. L’art. 17 (esecuzione delle sanzioni) comma 6 C.G.S. dispone: “Le sanzioni della squalifica o della inibizione, che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Nel caso in cui il calciatore o il tesserato colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, le sanzioni della squalifica o della inibizione, in deroga al comma 3, sono scontate per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 14 comma 10, n. 1 e 3. La distinzione prevista dall’art. 14, comma 10, n. 1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte”. (Il caso di specie: a seguito della espulsione avvenuta nel corso di una gara della Coppa Italia, il giocatore doveva scontare un residuo della squalifica per due gare comminatagli nella decorsa stagione. Il calciatore è stato trasferito nel corso di detta stagione ad altra società e nella stagione sportiva successiva da quest’ultima ad altra Società ancora, la quale non partecipa alla Coppa Italia). Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 18/C Riunione del 16 dicembre 2002 n. 9 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 35 del 31.10.2002 Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Carpinone Calcio avverso decisioni merito gara Carpinone/Monteroduni Roccadevandro del 22.9.2002 Massima: La deroga al comma 3 contenuta nel comma 6 dell’art. 17 si riferisce, come è intuitivo, alla regola generale fissata dallo stesso comma 3 dell’articolo in esame e cioè al principio secondo cui il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara è tenuto a scontare la squalifica nella medesima squadra nella quale militava al momento dell’infrazione. Va da sé che nel disciplinare l’esecuzione delle sanzioni nei (frequentissimi) casi di trasferimento di un atleta da una società ad un’altra e nello stabilire che la sanzione (o il suo residuo) va scontata nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società, il legislatore si è fatto carico di derogare (come altrimenti non avrebbe potuto) alla regola generale fissata nel comma 3, il cui ambito di efficacia non va oltre, pertanto, il caso di un calciatore che, tenuto a scontare una squalifica, cambi società. Che poi la sanzione va scontata nella “prima squadra” della nuova società è conseguenza ovvia non di altro che dell’esigenza che la squalifica non venga sostanzialmente elusa attraverso la mancata partecipazione del calciatore a gara di secondo livello della (nuova) società di appartenenza. Massima: Il calciatore deve scontare la squalifica comminata durante la gara di Molise CUP (Coppa Regione) nella precedente stagione sportiva, nella gara di Coppa Lazio (Coppa Regione) nella seguente stagione sportiva anche nel caso in cui si sia trasferito presso altra società. Infatti, in virtù del principio della c.d. separatezza tra Coppa Italia (o Coppa Regione) e delle altre competizioni fissato dall’art. 14, comma 10, C.G.S., la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara inflitta in relazione a gare di Coppa Italia (o a gare di Coppa Regione) va scontata nelle rispettive competizioni e va scontata in altre competizioni (leggi nelle gare di campionato) nel solo caso in cui la società di appartenenza del calciatore non partecipi all’una (“Coppa Italia”) o ad una delle altre (“Coppa Regione”). Dal combinato disposto di cui all’articolo appena richiamato e di cui all’art. 17, comma 6, C.G.S. discende che la squalifica avuta in esito a gara di “Coppa Italia” o “Coppa Regione” va scontata in queste stesse competizioni anche nel caso in cui il calciatore abbia cambiato società e che va scontata in campionato nel solo caso in cui la nuova società di appartenenza non partecipi ad alcuna delle appena dette competizioni (“Coppa Italia” e “Coppa Regione”). Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 18/C Riunione del 16 dicembre 2002 n. 3 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 25 del 14.11.2002 Impugnazione - istanza:Appello del C.S. Lipari avverso decisioni merito gara Patti/Lipari del 20.10.2002 Massima: La deroga al comma 3 contenuta nel comma 6 dell’art. 17 si riferisce, come è intuitivo, alla regola generale fissata non da altri che dallo stesso comma 3 dell’articolo in esame e cioè al principio secondo cui il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara è tenuto a scontare la squalifica nella medesima squadra nella quale militava al momento dell’infrazione. Va da sé che nel disciplinare l’esecuzione delle sanzioni nei (frequentissimi) casi di trasferimento di un atleta da una società ad un’altra e nello stabilire che la sanzione (o il suo residuo) va scontata nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società, il legislatore si è fatto carico di derogare (come altrimenti non avrebbe potuto) alla regola generale fissata nel comma 3, il cui ambito di efficacia non va oltre, pertanto, il caso di un calciatore che, tenuto a scontare una squalifica, cambi società. Che poi la sanzione va scontata nella “prima squadra” della nuova società è conseguenza ovvia non di altro che dell’esigenza che la squalifica non venga sostanzialmente elusa attraverso la mancata partecipazione del calciatore a gara di secondo livello della (nuova) società di appartenenza. Massima: Il calciatore deve scontare la squalifica comminata durante la gara di Coppa Sicilia (coppa Regione) nella precedente stagione sportiva, nella gara di Coppa Italia nella seguente stagione sportiva anche nel caso in cui si sia trasferito presso altra società. Infatti, in virtù del principio della c.d. separatezza tra Coppa Italia (o Coppa Regione) e delle altre competizioni fissato dall’art. 14, comma 10, C.G.S., la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara inflitta in relazione a gare di Coppa Italia (o a gare di Coppa Regione) va scontata nelle rispettive competizioni e va scontata in altre competizioni (leggi nelle gare di campionato) nel solo caso in cui la società di appartenenza del calciatore non partecipi all’una (“Coppa Italia”) o ad una delle altre (“Coppa Regione”). Dal combinato disposto di cui all’articolo appena richiamato e di cui all’art. 17, comma 6, C.G.S. discende che la squalifica avuta in esito a gara di “Coppa Italia” o “Coppa Regione” va scontata in queste stesse competizioni anche nel caso in cui il calciatore abbia cambiato società e che va scontata in campionato nel solo caso in cui la nuova società di appartenenza non partecipi ad alcuna delle appena dette competizioni (“Coppa Italia” e “Coppa Regione”). Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 18/C Riunione del 16 dicembre 2002 n. 2 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 25 del 14.11.2002 Impugnazione - istanza:Appello del C.S. Lipari avverso decisioni merito gara Lipari/S. Agata del 27.10.2002 Massima: La deroga al comma 3 contenuta nel comma 6 dell’art. 17 si riferisce, come è intuitivo, alla regola generale fissata non da altri che dallo stesso comma 3 dell’articolo in esame e cioè al principio secondo cui il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara è tenuto a scontare la squalifica nella medesima squadra nella quale militava al momento dell’infrazione. Va da sé che nel disciplinare l’esecuzione delle sanzioni nei (frequentissimi) casi di trasferimento di un atleta da una società ad un’altra e nello stabilire che la sanzione (o il suo residuo) va scontata nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società, il legislatore si è fatto carico di derogare (come altrimenti non avrebbe potuto) alla regola generale fissata nel comma 3, il cui ambito di efficacia non va oltre, pertanto, il caso di un calciatore che, tenuto a scontare una squalifica, cambi società. Che poi la sanzione va scontata nella “prima squadra” della nuova società è conseguenza ovvia non di altro che dell’esigenza che la squalifica non venga sostanzialmente elusa attraverso la mancata partecipazione del calciatore a gara di secondo livello della (nuova) società di appartenenza. Massima: Il calciatore deve scontare la squalifica comminata durante la gara di Coppa Sicilia (coppa Regione) nella precedente stagione sportiva, nella gara di Coppa Italia nella seguente stagione sportiva anche nel caso in cui si sia trasferito presso altra società. Infatti, in virtù del principio della c.d. separatezza tra Coppa Italia (o Coppa Regione) e delle altre competizioni fissato dall’art. 14, comma 10, C.G.S., la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara inflitta in relazione a gare di Coppa Italia (o a gare di Coppa Regione) va scontata nelle rispettive competizioni e va scontata in altre competizioni (leggi nelle gare di campionato) nel solo caso in cui la società di appartenenza del calciatore non partecipi all’una (“Coppa Italia”) o ad una delle altre (“Coppa Regione”). Dal combinato disposto di cui all’articolo appena richiamato e di cui all’art. 17, comma 6, C.G.S. discende che la squalifica avuta in esito a gara di “Coppa Italia” o “Coppa Regione” va scontata in queste stesse competizioni anche nel caso in cui il calciatore abbia cambiato società e che va scontata in campionato nel solo caso in cui la nuova società di appartenenza non partecipi ad alcuna delle appena dette competizioni (“Coppa Italia” e “Coppa Regione”). Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 18/C Riunione del 16 dicembre 2002 n. 1 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 24 del 6.11.2002 Impugnazione - istanza: Appello del C.S. Lipari avverso decisioni merito gara C.S. Lipari/Mamertina del 13.10.2002 Massima: La deroga al comma 3 contenuta nel comma 6 dell’art. 17 si riferisce, come è intuitivo, alla regola generale fissata non da altri che dallo stesso comma 3 dell’articolo in esame e cioè al principio secondo cui il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara è tenuto a scontare la squalifica nella medesima squadra nella quale militava al momento dell’infrazione. Va da sé che nel disciplinare l’esecuzione delle sanzioni nei (frequentissimi) casi di trasferimento di un atleta da una società ad un’altra e nello stabilire che la sanzione (o il suo residuo) va scontata nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società, il legislatore si è fatto carico di derogare (come altrimenti non avrebbe potuto) alla regola generale fissata nel comma 3, il cui ambito di efficacia non va oltre, pertanto, il caso di un calciatore che, tenuto a scontare una squalifica, cambi società. Che poi la sanzione va scontata nella “prima squadra” della nuova società è conseguenza ovvia non di altro che dell’esigenza che la squalifica non venga sostanzialmente elusa attraverso la mancata partecipazione del calciatore a gara di secondo livello della (nuova) società di appartenenza. Massima: Il calciatore deve scontare la squalifica comminata durante la gara di Coppa Sicilia (coppa Regione) nella precedente stagione sportiva, nella gara di Coppa Italia nella seguente stagione sportiva anche nel caso in cui si sia trasferito presso altra società. Infatti, in virtù del principio della c.d. separatezza tra Coppa Italia (o Coppa Regione) e delle altre competizioni fissato dall’art. 14, comma 10, C.G.S., la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara inflitta in relazione a gare di Coppa Italia (o a gare di Coppa Regione) va scontata nelle rispettive competizioni e va scontata in altre competizioni (leggi nelle gare di campionato) nel solo caso in cui la società di appartenenza del calciatore non partecipi all’una (“Coppa Italia”) o ad una delle altre (“Coppa Regione”). Dal combinato disposto di cui all’articolo appena richiamato e di cui all’art. 17, comma 6, C.G.S. discende che la squalifica avuta in esito a gara di “Coppa Italia” o “Coppa Regione” va scontata in queste stesse competizioni anche nel caso in cui il calciatore abbia cambiato società e che va scontata in campionato nel solo caso in cui la nuova società di appartenenza non partecipi ad alcuna delle appena dette competizioni (“Coppa Italia” e “Coppa Regione”). Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 16/C Riunione del 2 dicembre 2002 n. 7 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 24 del 7.11.2002 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Patti avverso decisioni merito gara Gioiosa/Patti del 5.10.2002. Massima: La deroga al comma 3 contenuta nel comma 6 dell’art. 17 si riferisce, come è intuitivo, alla regola generale fissata non da altri che dallo stesso comma 3 dell’articolo in esame e cioè al principio secondo cui il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara è tenuto a scontare la squalifica nella medesima squadra nella quale militava al momento dell’infrazione. Va da sé che nel disciplinare l’esecuzione delle sanzioni nei (frequentissimi) casi di trasferimento di un atleta da una società ad un’altra e nello stabilire che la sanzione (o il suo residuo) va scontata nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società, il legislatore. si è fatto carico di derogare (come altrimenti non avrebbe potuto) alla regola generale fissata nel comma 3, il cui ambito di efficacia non va oltre, pertanto, il caso di un calciatore che, tenuto a scontare una squalifica, cambi società. Che poi la sanzione va scontata nella “prima squadra” della nuova società è conseguenza ovvia non di altro che dell’esigenza che la squalifica non venga sostanzialmente elusa attraverso la mancata partecipazione del calciatore a gara di secondo livello della (nuova) società di appartenenza. Massima: Il calciatore deve scontare la squalifica comminata durante la gara di Coppa Italia nella precedente stagione sportiva, sempre nella gara di Coppa Italia nella seguente stagione sportiva anche nel caso in cui si sia trasferito presso altra società. Infatti, in virtù del principio della c.d. separatezza tra Coppa Italia (o Coppa Regione) e delle altre competizioni fissato dall’art. 14, comma 10, C.G.S., la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara inflitta in relazione a gare di Coppa Italia (o a gare di Coppa Regione) va scontata nelle rispettive competizioni. Dal combinato disposto di cui all’articolo appena richiamato ed all’art. 17, comma 6, C.G.S. discende che la squalifica avuta in esito a gara di Coppa Italia (o Coppa Regione) va scontata nella medesima competizione anche nel caso in cui il calciatore abbia cambiato società. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 12/C Riunione del 4 novembre 2002 n. 5 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 19 del 10.10.2002 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Sortino Calcio avverso decisioni merito gara Naxos Calcio/Sortino del 21.9.2002 Massima: Nel caso delle Coppe, Italia e Regioni, è fuor di discussione che ci si trova in presenza di competizioni fra di loro assimilabili che, rispondendo alle medesime finalità, hanno identica natura. Lo si desume da quanto previsto dall’art. 14, punto 10, C.G.S. che individua una sorta di separatezza tra Coppa Italia e Coppe Regioni, da un lato, e i normali campionati di serie, dall’altro, ma non tra Coppa Italia e Coppe Regioni. Le considerazioni appena svolte, ribadite in più di una circostanza da pronunzie della Corte Federale (v. per tutte C.U. n. 2/cf del 17.07.1998), trovano conferma nell’indirizzo giurisprudenziale della CAF, che ha affermato varie volte come il residuo di squalifica maturata nell’ambito di una Coppa vada scontato in gare di campionato nel solo (ed ovvio) caso in cui la squadra di appartenenza del calciatore partecipi non alla medesima Coppa, bensì a Coppa alcuna. Considerato che nel caso di specie il calciatore, squalificato in esito a gara di “Coppa Sicilia”, ha efficacemente scontato la sanzione non partecipando a gara di “Coppa Italia”, la sua posizione è regolare nelle gare del campionato provinciale. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 22/C Riunione del 8 marzo 2001 n. 4 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 28 del 25.1.2001 Impugnazione - istanza:Appello della A.S. Orciatico avverso decisioni merito gara Orciatico/Marinese Garzella D.D.R. del 17.12.2000 Massima: Ai sensi dell’art. 9, comma 9, n. 3, del Codice di Giustizia Sportiva, le squalifiche inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia. Il principio vale anche per la Coppa Regioni come la Coppa Toscana. Orbene, la gara della Coppa Provinciale di 3ª Categoria è “una gara diversa da quelle di Coppa Italia o di Coppa Regioni” e, pertanto, la squalifica inerente a gare di tale torneo, non scontata nella stagione sportiva in cui è stata inflitta, si riporta alla successiva stagione sportiva, ma, in base alla disposizione ora riportata, deve essere scontata o nella stessa Coppa Provinciale ovvero, se la società di appartenenza del calciatore non partecipa a tale coppa, nell’attività ufficiale che non può essere altra che quella della prima squadra. (Il caso di specie: il calciatore non ha scontato la squalifica nelle gare di Coppa Toscana ed era pertanto in posizione irregolare nella gara del Campionato di 2ª Categoria). Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 16/C Riunione del 25 gennaio 2001 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 24 del 21.12.2000 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. S.Miniato avverso decisioni merito gara Orciatico/S.Miniato del 19.11.2000. Massima: Ai sensi dell’art. 9, comma 9, n. 3, del Codice di Giustizia Sportiva, le squalifiche inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia. Il principio vale anche per la Coppa Regioni come la Coppa Toscana. Orbene, la gara della Coppa Provinciale di 3ª Categoria è “una gara diversa da quelle di Coppa Italia o di Coppa Regioni” e, pertanto, la squalifica inerente a gare di tale torneo, non scontata nella stagione sportiva in cui è stata inflitta, si riporta alla successiva stagione sportiva, ma, in base alla disposizione ora riportata, deve essere scontata o nella stessa Coppa Provinciale ovvero, se la società di appartenenza del calciatore non partecipa a tale coppa, nell’attività ufficiale che non può essere altra che quella della prima squadra. (Nel caso di specie: Il calciatore non ha scontato la squalifica nelle gare di Coppa Toscana ed era pertanto in posizione irregolare nella gara del Campionato di 2ª Categoria). Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 7/C Riunione del 12 ottobre 2000 n. 3 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 7 bis del 19.9.2000 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Real Val Baganza avverso decisioni merito gara Real Val Baganza/Aurora del 27.8.2000. Massima: L’art. 12 comma 6 C.G.S., disciplina i casi di passaggio dell’atleta che non ha scontato la squalifica nell’annata in cui è stata irrogata ad altra società ed il fatto che la sanzione sia stata inflitta in occasione di una gara di Coppa Italia è circostanza di nessun rilievo. L’indicata norma prevede infatti che “...la distinzione prevista dall’art. 9, comma 9, punto 1 ultima parte C.G.S. non sussiste ove, nella successiva stagione sportiva, non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in cui sono state inflitte. Nel caso in cui il calciatore o il tesserato colpito dalla sanzione abbia cambiato società... la sanzione... viene scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza”. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 26/C Riunione del 9 marzo 2000 n. 6 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana-Com. Uff. n. 26 del 27.1.2000 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S.G. Urbino Taccola avverso decisioni merito gara G. Urbino Taccola/Massetana del 19.12.1999 Massima: Il calciatore, avendo cambiato società dopo la squalifica non scontata nelle gare ufficiali della squadra originaria, ai sensi dell'art. 12 comma 3 C.G.S., avrebbe dovuto scontarla nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della società di nuova appartenenza ma poiché tanto la cedente quanto la cessionaria erano state eliminate dalla Coppa Italia, la punizione avrebbe dovuto essere scontata nelle gare di campionato. Ciò non era avvenuto, né aveva rilievo la circostanza che la cessione del calciatore fosse a titolo temporaneo, per cui doveva applicarsi la sanzione prevista dell'art. 7 comma 5 C.G.S. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 26/C Riunione del 9 marzo 2000 n. 5 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 26 del 27.1.2000 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S.G. Urbino Taccola avverso decisioni merito gara G. Urbino Taccola/S. Maria a Monte del 12.12.1999 Massima: Il trasferimento di un calciatore colpito da squalifica impone che questa sia scontata nelle gare ufficiali della prima squadra della società di nuova appartenenza. Ciò proprio allo scopo precipuo di evitare che le squalifiche siano eluse, mediante una serie di passaggi da una ad altra società. In tal caso, per l'ulteriore ragione che sia la società cedente che la cessionaria erano state eliminate dalle gare di Coppa Italia, la squalifica doveva necessariamente essere scontata in campionato, indipendentemente dal carattere definitivo o temporaneo del trasferimento. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 17/C Riunione del 5 gennaio 2000 n. 3 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Discipli­nare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 17 del 18.11.1999 Impugnazione - istanza: Appello dell’ U.S. Giovi avverso decisioni merito gara Giovi/Pescaiola Calcio del 10.10.1999 Massima: Ai sensi dell'art. 37 comma 3 C.G.S., la Commissione Disciplinare è competente a decidere sui reclami avverso posizioni di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, come, peraltro, espressamente previsto dal richiamato art. 18 C.G.S. Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore che squalificato in gara di Coppa Regione della precedente stagione sportiva , trasferitosi presso altra società, disputa con quest’ultima la gara di Campionato di 1a Categoria senza aver scontato la squalifica. Il comma 13 dell'art. 12 C.G.S. prevede che: "la squalifica irrogata impe­disce al tesserato di svolgere qualsiasi attività sportiva in ogni ambito della F.I.G.C. per il periodo di incidenza ...". La previsione contenuta nell'art. 7 comma 5 C.G.S. per il quale "La punizione spor­tiva della perdita della gara è inflitta alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte; ...", si applica al caso di specie in quanto, per l'art. 12 comma 6, qualora un calciatore cambi società senza aver scontato le squalifiche irrogategli nell'annata in cui sono comminate, le stesse sanzioni devono essere scontate per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squa­dra della società di appartenenza. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 12/C Riunione del 25 novembre 1999 n. 6 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 13 del 27.10.1999 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Futura avverso decisioni merito gara Union 91/Futura del 3.10.1999 Massima: A mente dell'art. 12 comma 6 C.G.S., il principio sancito dall'art. 9 comma 9.1) ultima parte C.G.S. (che stabilisce che le sanzioni di cui alle lettere a, b, c, d e g dell'art. 9 comma 1 C.G.S., inflitte dagli Organi competenti in relazione a gara di Coppa Italia e a gare delle Coppe Regione organizzato dai Comitati Regionali, si scontano nelle rispettive competizioni) non trova luogo nel caso di comprovata impossibilità di scontare, nella stagiono successiva, la sanzione residua nella Coppa di competenza, sicché la sanzione stessa va scontata nella prima gara ufficiale della stagione disputata dalla prima squadra. (Il calciatore che, squalificato per una gara durante una partita di Coppa Regione nella stagione precedente, che viene trasferito ad altra società che disputa la Coppa Italia (e non la Coppa Regione), deve scontare la squalifica nelle gare di Campionato (Promozione) della nuova squadra). Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 12/C Riunione del 25 novembre 1999 n. 4 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 13 del 27.10.1999 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Aquileia avverso decisioni merito gara Aquileia/Union 91 del 26.9.1999 Massima: A mente dall'art. 12 comma 6 C.G.S., così come nel caso in cui il calciatore, colpito dalla sanzione, abbia cambiato società, la sanzione di squalifica, in deroga al precedente comma 3, viene scontata, per residuo, nelle giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza. (Il calciatore che squalificato per una gara durante una partita di Coppa Regione nella stagione precedente e che poi viene trasferito ad altra società che disputa la Coppa Italia (e non la Coppa Regione), deve scontare la squalifica nelle gare di Campionato (Promozione) della nuova squadra). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 17/C Riunione del 4 febbraio 1999 n. 2 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 22 del 10.12.1998 Impugnazione - istanza:Appello dell’Ortonovo Calcio avverso decisioni merito gara Ortonovo Calcio/Fo.Ce.Vara dell’1.11.1998 Massima: Dal disposto dell'art. 9, comma 9, punto 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per il quale le squalifiche riportate in una manifestazione si scontano nelle successive gare della stessa manifestazione, coordinato con il successivo art. 12, comma 6, per il quale le sanzioni sportive non scontate in tutto o in parte nell'annata sportiva in cui sono state inflitte devono essere scontate nella stagione successiva, deriva che per la mancata partecipazione della società alla "Coppa Liguria" della stagione sportiva 1998/1999, bensì nella Coppa Italia, la squalifica deve essere scontata nel Campionato (di Promozione). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 8/C Riunione del 12 novembre 1998 n. 6 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 15 del 14.10.1998 Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Todi avverso decisioni merito gara di Coppa Italia Todi/Nestor del 5.9.1998 Massima: Per le gare di Coppa Italia il Regolamento prevede, in tema di esecuzione delle sanzioni, la limitazione della stessa a quella competizione (art. 9 comma 9 n. 1 C.G.S.), di tal che il calciatore squalificato nella precedente stagione sportiva nella gara di Coppa Primavera, non avendo, pertanto, riportato la squalifica residuata in una gara di Coppa Italia, non può individuarsi nella partita di Coppa Italia quella destinata all'osservanza della sanzione. Consegue che il calciatore è in posizione regolare. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione del 9 ottobre 1997 - n. 2 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 10 del 11.9.1997 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Cologna Veneta avverso decisioni merito gara Coppa Italia Dilettanti Cologna Veneta/CGV Torri del 31.8.1997, per partecipazione di calciatori in posizione irregolare. Massima: E’ irregolare la partecipazione del calciatore che, squalificato durante la gara del Trofeo Regionale della precedente stagione sportiva ha partecipato alla gara di Coppa Italia Dilettanti nella stagione in corso. Con la modifica dall'art. 12 comma 6 C.G.S., si è stabilito che le sanzioni di squalifica non potute scontare nell'annata in cui sono state irrogate devono essere scontate in occasione delle prime gare ufficiali della stagione sportiva successiva, non trovando più applicazione la distinzione prevista dell'art. 9 comma 9 n. 1 C.G.S. La norma è stata introdotta dalla F.I.G.C. con il Comunicato Ufficiale n. 14/A pubblicato il 30 luglio 1997 e da quel giorno le nuove disposizioni sono entrate in vigore con presunzione di conoscenza per tutti coloro che sono sottoposti all'ordinamento federale. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 13/C Riunione del 21 dicembre 1995 n. 2 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 6/Disc. del 3.11.1995 Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Folgore avverso decisioni merito gara Folgore/Tortorici del 17.9.1995 Massima: Il calciatore che riportava, nel corso del "Torneo Coppa di Sicilia" della stagione sportiva precedente, una giornata di squalifica, che non poteva scontare in quella manifestazione, nel frattempo terminata, a norma dell'art. 9 comma 9 C.G.S., avrebbe dovuto scontarla nella corrente stagione in una gara di attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia, non potendo il "Torneo Coppa di Sicilia" - organizzato su base regionale - essere assimilato in qualche modo alla stessa. Per cui versa in posizione irregolare per non aver scontato la squalifica il calciatore che, pur non partecipando alla gara del primo turno di Coppa Italia, a cui la società è stata ammessa, ha partecipato, invece, alla prima gara ufficiale di campionato.
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