Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 0133/CSA del 6 Febbraio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 82 del 03.01.2024

Impugnazione – istanza: - Pisa Sporting Club S.r.l.

Massima: Confermata la decisione del giudice sportivo che ha inflitto alla società la perdita della gara valida per il campionato primavera per l’utilizzo irregolare del calciatore nato il 12 marzo 2008, quindi non ancora sedicenne, senza richiedere la preventiva autorizzazione al Settore Giovanile e Scolastico del Comitato Regionale Toscana, così come previsto dal punto 9 del Regolamento del Campionato Primavera 2 2023/2024, pubblicato con C.U. LNPB n. 9 del 14 agosto 2023, che richiama art. 34 comma 3 N.O.I.F, a nulla rilevando che il calciatore    sia un “giovane di serie” titolare di contratto di apprendistato…Il contratto di apprendistato rappresenta semplicemente un accordo che modifica il trattamento economico di un giovane e non ne muta lo status. Tale assunto deriva da due ordini di motivi. In primo luogo, sotto il profilo funzionale, la ratio del contratto di apprendistato è proprio quella di permettere a un giovane il raggiungimento di una qualifica professionale superiore attraverso un periodo di formazione, e dunque non può dubitarsi che un tesserato, durante questo periodo, afferisca ancora allo status di “giovane” e non certo di “professionista”. In secondo luogo e in via dirimente come anticipato, è opportuno riferirsi ad altre due norme: gli artt. 29 e 31 NOIF. Si tratta, infatti, di regole dalla portata generale, collocate – assieme agli artt. 33 e 34 – nella Parte I, Titolo VI, delle Norme organizzative, intitolata “I Calciatori”. In tale Parte vengono accuratamente delucidati gli status degli atleti, divisi in professionisti e non professionisti e/o dilettanti. All’interno di quest’ultima categoria, segnatamente all’art. 31 NOIF, sono indicati i “giovani”, in senso onnicomprensivo, come coloro i quali – calciatori o calciatrici – «abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno e che non abbiano ancora compiuto il 16° anno». Entrambe le ricostruzioni, sulla ratio del contratto di apprendistato e sulla portata generale dell’art. 31 NOIF, precipitano nell’art. 33 NOIF, intitolato “Giovani di serie”. Al primo comma dell’art. 33 si legge che «I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico». Chiaro appare dunque il mantenimento dello status di giovane “non professionista” e il rapporto di genere a specie tra l’art. 31 e l’art. 33 NOIF. A riprova ulteriore giunge poi il comma 2, secondo capoverso, dell’art. 33 NOIF, ove si legge che «Al termine del periodo di apprendistato, la società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie” con contratto di apprendistato ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di calciatore/calciatrice “professionista”, di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di durata del contratto di apprendistato, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale». Sì che, non può in alcun modo revocarsi in dubbio che fino alla chiusura del contratto di apprendistato di un “giovane di serie” e, soprattutto, fino all’esercizio del diritto potestativo di opzione in capo alla società alla stipula di un contratto da professionista, il tesserato non modifica il suo status di “giovane-non professionista”. Diversamente, la norma sarebbe completamente svuotata di contenuto. L’autorizzazione del competente Comitato LND – completa di tutte le certificazioni e relazioni, ex art. 34, comma 3, NOIF – è dunque necessaria e indispensabile anche per i “giovani di serie” al fine di partecipare al Campionato Primavera 2 e si giustifica per una esplicita posizione del legislatore federale a difesa di principi fondamentali, sia per l’ordinamento sportivo che per l’ordinamento della Repubblica: tutelare la salute psico-fisica di un giovane tesserato. Pertanto, la pronuncia del Giudice sportivo, pur se sintetica, è corretta sotto il profilo dell’applicazione normativa e sotto l’aspetto logico-giuridico del ragionamento proposto, per cui va del tutto condivisa.

Massima: … è opportuno svolgere alcune considerazioni in merito agli artt. 33, 34 e 58 NOIF e all’art. 9 del Regolamento Primavera 2 di cui al C.U. n. 9, del 14 agosto 2023, richiamati dalle parti nel giudizio che occupa. In prima battuta, va chiarito che altro sono le Norme organizzative interne, altro i Regolamenti delle singole Leghe. Questi ultimi, pur speciali, ma gerarchicamente sotto-ordinati rispetto alle NOIF, hanno limitata capacità operativa: non possono essere in contrasto con una norma di rango superiore, ma possono soltanto disciplinare nello specifico alcune fattispecie, sulle quali non vi sia riserva della norma superiore. In questa prospettiva, il legislatore federale e la giurisprudenza sportiva, di merito e di legittimità, non lasciano spazi a equivoci. L’art. 2, comma 6, dello Statuto FIGC recita infatti che sono fonti dell’ordinamento federale nell’ordine: «1) lo Statuto federale; 2) le Norme organizzative interne federali, il Codice di Giustizia Sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio Federale; 3) gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, delle Competenti Tecniche, dell’AIA, del Settore Tecnico e del Settore Giovanile» (sulla gerarchia delle fonti nell'ordinamento federale, in giurisprudenza, cfr. Corte sportiva d’appello FIGC, di cui al C.U. n. 90/CSA del 12 febbraio 2018, confermata da Coll. Garanzia CONI, 14 maggio 2018, n. 25; più di recente, v. Corte federale d’appello FIGC, 11 dicembre 2023, n. 62). Tanto chiarito, come vedremo, il Regolamento Primavera 2 non si pone in alcun modo in contrasto con le norme NOIF citate, là dove, al contrario e correttamente, si richiama all’art. 34 NOIF, riconoscendone in pieno la gerarchia superiore e la piena competenza in merito alla disciplina da seguire per la partecipazione dei “giovani” calciatori a Campionati organizzati dalle diverse Leghe. Per altro verso, anche tra le Norme organizzative interne sulle quali si intrattiene la reclamante – gli artt. 33, 34 e 58 NOIF – non sussiste alcuna sovrapposizione e/o contrapposizione, sia facendo riferimento alla mera collocazione topografica di queste ultime e al loro contenuto, sia rispetto ad altre norme – gli artt. 29 e 31 NOIF – decisive per la soluzione della controversia oggetto del presente giudizio e da interpretarsi in via sistematica con le precedenti.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0126/CSA del 1 Febbraio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 391 del 28.12.2023

Impugnazione – istanza: - Mantova Calcio A 5 SSDRL/SSDARL Italservice C5

Massima: Confermata la sanzione della perdita della gara per aver la società schierato in campo irregolarmente il calciatore, di età inferiore a 16 anni e sprovvisto, il giorno della disputa dell’incontro, dell’indispensabile autorizzazione di cui all’art. 34 N.O.I.F…Tale disposizione prevede che “I calciatori/calciatrici ‘giovani’ tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle delle Divisioni Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori ‘giovani’, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalle Divisioni Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale - L.N.D., territorialmente competente e dalle Divisioni Calcio Femminile. II rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti: a) certificato di idoneità specifica all’attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità; b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l’autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione di calcio femminile, comporta l’applicazione della sanzione prevista all’art. 10, comma 6, del C.G.S.”. La giurisprudenza di questa Corte Sportiva ha già affermato che, come emerge chiaramente dalla disposizione, la regola generale prevista per i calciatori e calciatrici c.d. “giovani” è quella della partecipazione alle sole competizioni sportive loro riservate; costituisce deroga, rispetto a tale regola, la possibilità di ammettere i giovani calciatori e calciatrici ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile al di fuori di competizioni giovanili. Presupposto per l’applicazione della deroga è il rilascio di un provvedimento di “autorizzazione” da parte del Comitato Regionale - L.N.D. e della Divisione Calcio Femminile (cfr. CSA, III, 15 marzo 2023, n. 171). A sua volta, detta autorizzazione richiede due requisiti e cioè: i) il certificato di idoneità all’attività agonistica di cui al d.m. 18 febbraio 1982; ii) la relazione medica recante attestazione di raggiunta maturità. Nel quadro così tracciato, le doglianze formulate dalla reclamante non risultano condivisibili. A ben vedere, infatti, nel prevedere una “ autorizzazione” per la partecipazione a competizioni agonistiche organizzate dalle Leghe o dalla Divisione Calcio Femminile, l’art. 34, comma 3, N.O.I.F. non può che avere a riferimento un provvedimento - strumentale, appunto, alla partecipazione a siffatte competizioni - adottato dal competente Comitato federale e intrinsecamente funzionalizzato alla corrispondente (singola) stagione sportiva. In tale prospettiva, solo l’intervenuto rilascio del provvedimento autorizzatorio - formalizzato e reso noto attraverso un Comunicato ufficiale, quale atto proprio della stagione sportiva, collocato temporalmente e funzionalmente nella stessa (cfr. CSA, n. 171 del 2023, cit.) - permette di rimuovere il limite in capo al calciatore consentendogli di prendere parte alla gara altrimenti preclusagli. Né può ritenersi che la sola sussistenza dei documenti presupposti (i.e., certificato d’idoneità all’attività sportiva agonistica e attestazione di maturità) valga di per sé, sic et simpliciter, ad autorizzare il calciatore alla partecipazione alla gara: come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte Sportiva a proposito della rinnovazione del titolo ai fini della partecipazione alle gare, infatti, “l’autorizzazione per [la] partecipazione a gare di attività agonistica organizzate dalle Leghe deve essere rilasciata annualmente, quindi per ogni stagione sportiva, dal Comitato Regionale di appartenenza” (CSA, SS.UU., in Com. Uff. n. 68 del 15 gennaio 2018); è dunque solo l’autorizzazione a poter legittimare il calciatore alla partecipazione alla gara (cfr. peraltro, per un caso simmetrico, in cui sussisteva l’autorizzazione pur a fronte di documentazione irregolare, CSA, III, 2 dicembre 2020, n. 21). D’altra parte, come pure posto in risalto dalla giurisprudenza, il regime sulla partecipazione alle gare dei calciatori giovani non può che essere ispirato a esigenze di certezza, insieme con quelle di tutela dello stesso calciatore giovane, in un quadro derogatorio delle regole generali che vorrebbero il giovane ammesso a partecipare a sole competizioni giovanili (CSA, n. 173 del 2023, cit.). In tale contesto, dunque, occorre per la partecipazione di un giovane calciatore o calciatrice a gare di natura agonistica il possesso di un’autorizzazione rilasciata dal competente Comitato o Divisione per la singola stagione, a fronte della sottostante necessaria documentazione, di suo non sufficiente a legittimare il calciatore alla partecipazione alle gare. Applicando i suesposti principi al caso in esame emerge chiaramente l’infondatezza del reclamo, atteso che il calciatore … non era nella specie in possesso di (già rilasciata) autorizzazione ex art. 34, comma 3, N.O.I.F.; né rileva in senso contrario, come già evidenziato, la sola dotazione dei certificati di idoneità all’attività agonistica e d’attestazione medica di raggiunta maturità, atteso che solo con la conseguente autorizzazione gli stessi vengono ad assumere rilievo a fini partecipativi alle gare. Allo stesso modo, privo di rilievo è il fatto che la società avesse già presentato richiesta d’autorizzazione (che risulta peraltro inoltrata dalla Delegazione di Mantova al competente Comitato Regionale, come emerge dalla documentazione in atti, il 12 dicembre 2023, avendola inizialmente la società presentata presso la detta Delegazione), atteso che, comunque, come si evince chiaramente dalla comunicazione del medesimo Comitato Regionale del 12 dicembre 2023, in atti, alla data della gara il calciatore risultava sprovvisto di autorizzazione. Parimenti irrilevante è la circostanza che il calciatore non sia materialmente entrato in campo nel corso della gara, giacché comunque ufficialmente indicato nella distinta presentata per la stessa, ciò che è sufficiente ai fini dell’integrazione dell’infrazione a norma dell’art. 10, comma 7, C.G.S. in relazione alle gare di calcio a 5 (“La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi […] risultino inseriti nella distinta presentata all’arbitro per le gare di calcio a cinque”). Allo stesso modo, in sé irrilevante è la circostanza per cui il … avrebbe compiuto il sedicesimo anno di età pochi giorni dopo lo svolgimento della gara, atteso che risultava comunque infrasedicenne il giorno (in sé rilevante) in cui la gara è stata disputata.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 171/CSA del 15 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la LND – Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 622 del 09.02.2023

Impugnazione – istanza: A.S.D. Lazio C5 Global/C.F. Pelletterie Calcio A 5 A.S.D.

Massima: Accolto il reclamo e per l’effetto la società è sanzionata con la perdita della gara per aver fatto giocare la calciatrice in posizione irregolare in quanto essendo di età inferiore ai 16 anni al momento della disputa della gara necessitava dell’autorizzazione ex art. 34 N.O.I.F. che doveva essere rinnovata anche per la stagione in corso a nulla rilevando che le era stata già concessa nella precedente stagione sportiva….Tale ultima disposizione prevede che “I calciatori/calciatrici ‘giovani’ tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle della Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori ‘giovani’, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile. II rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti: a) certificato di idoneità specifica all’attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità; b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l’autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione Calcio Femminile, comporta l’applicazione della sanzione prevista all’art. 17, comma 5, del C.G.S.”.  Emerge chiaramente dalla disposizione come la regola generale prevista per i calciatori e calciatrici c.d. “giovani” sia quella della partecipazione alle sole competizioni sportive loro riservate; costituisce deroga, rispetto a tale regola, la possibilità di ammettere i giovani calciatori e calciatrici ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile al di fuori di competizioni giovanili. Presupposto per l’applicazione della deroga è il rilascio di un provvedimento di “autorizzazione” da parte del Comitato Regionale – L.N.D. e della Divisione Calcio Femminile.  A sua volta, detta autorizzazione richiede due requisiti e cioè: i) il certificato di idoneità all’attività agonistica di cui al d.m. 18 febbraio 1982; ii) la relazione medica recante attestazione di raggiunta maturità.Nel quadro così tracciato, le doglianze formulate dalla reclamante risultano condivisibili. A ben vedere, infatti, nel prevedere una “autorizzazione” per la partecipazione a competizioni agonistiche organizzate dalle Leghe o dalla Divisione Calcio Femminile, l’art. 34, comma 3, N.O.I.F. non può che avere a riferimento un provvedimento – strumentale, appunto, alla partecipazione a siffatte competizioni - intrinsecamente funzionalizzato alla corrispondente (singola) stagione sportiva. Non si è difronte, infatti, a un provvedimento autorizzatorio tout court, slegato da una cornice temporale e agonistica: al contrario, l’autorizzazione nasce di per sé collocata in una data stagione sportiva e funzionalizzata alla stessa e alle corrispondenti competizioni, tanto da essere formalizzata e resa nota attraverso un Comunicato ufficiale, quale atto proprio della stagione sportiva, collocato temporalmente e funzionalmente nella stessa. Il che ha, peraltro, anche una precisa ragione sostanziale, posta in evidenza dalle Sezioni Unite di questa Corte Sportiva. Se, infatti, il secondo requisito dell’autorizzazione, costituito dall’attestazione di maturità, è privo di suo di scadenza temporale (cfr. CSA, III, 24 marzo 2021, n. 125, relativa appunto, specificamente, a detta attestazione di maturità), non è così per il primo, coincidente con la certificazione d’idoneità, soggetta a scadenza annuale e, perciò, a necessario rinnovo. Per tali ragioni, anche l’autorizzazione – di suo funzionalmente rilasciata per la singola stagione sportiva – richiede un rinnovo a fronte della naturale precarietà di uno dei suoi elementi e, cioè, il certificato d’idoneità all’attività sportiva agonistica (cfr. CSA, SS.UU., in Com. Uff. n. 68 del 15 gennaio 2018; per la rilevanza del certificato d’idoneità di cui al d.m. 18 febbraio 1982 ai fini dell’autorizzazione in favore dei calciatori “giovani”, cfr. anche CSA, III, 2 dicembre 2020, n. 21). Né può ritenersi che il solo rilascio di siffatto certificato valga di per sé, sic et simpliciter, a tener ferma l’autorizzazione già rilasciata: come chiarito dalle Sezioni Unite, infatti, il modo attraverso cui la rinnovazione della certificazione d’idoneità assumere rilievo e viene a declinarsi ai fini della (formale) partecipazione del calciatore giovane ad attività agonistiche non giovanili è il rilascio di una nuova autorizzazione, di guisa che “l’autorizzazione per Io partecipazione a gare di attività agonistica organizzate dalle Leghe deve essere rilasciata annualmente, quindi per ogni stagione sportiva, dal Comitato Regionale di appartenenza”. A diversamente ragionare, si rischierebbe d’altra parte d’introdurre elementi d’incertezza e possibile disallineamento fra autorizzazione e certificazione d’idoneità, in un contesto – qual è quello delle autorizzazioni – che è al contrario ispirato a esigenze di certezza, oltreché di tutela del calciatore giovane, in un quadro a sua volta derogatorio delle regole generali che vorrebbero il giovane ammesso a partecipare a sole competizioni giovanili.  In tale contesto, dunque, occorre per la partecipazione di un giovane calciatore o calciatrice a gare di natura agonistica il possesso di un’autorizzazione rilasciata dal competente Comitato o Divisione per la singola stagione, a fronte di un certificato efficace e aggiornato.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 023/CSA del 14 Ottobre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile FIGC, di cui al Com. Uff. n. 33/DCF del 21.09.2022 Primavera 2 Femminile

Impugnazione – istanza: - Cesena F.C./A.S.D. Apulia Trapani

Massima: Confermata la perdita della gara 0 -3 alla società per aver fatto partecipare alla gara una calciatrice di anni 14 senza l’autorizzazione ex art, 34 NOIF, commi 3 e 3bis, NOIF, ai sensi dei quali, in particolare, il rilascio dell’autorizzazione a prendere parte ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa ne richiesta, di determinati documenti, tra cui il certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità…Detto certificato ha durata annuale, tanto che nel caso di specie la società reclamante ha depositato un certificato datato 23.08.2021, avente validità di 12 mesi e avente scadenza al 22.08.2022, come espressamente indicato al documento n.2A prodotto dalla società Cesena.….Infine, il Comunicato Ufficiale della FIGC disciplinante i presupposti e requisiti per richiedere e ottenere l’autorizzazione di cui si discute, viene pubblicato con cadenza annuale, tanto che, per la stagione sportiva 2021/2022 era stato pubblicato in data 18.06.2021 con il numero 306, mentre per la corrente stagione sportiva è stato pubblicato in data 28.06.2022 con il numero 288/A. Di conseguenza, tutti gli elementi sopra individuati, tra cui l’efficacia del certificato medico, limitata ad un anno, il modulo di richiesta di autorizzazione, riferentesi ad una sola stagione sportiva, la pubblicazione annuale dei criteri autorizzatori, confermano l’obbligo per le società interessate di ripresentare annualmente la relativa richiesta e che, pertanto, la società Cesena aveva l’obbligo di formulare una nuova e apposita istanza di autorizzazione volta a consentire alla calciatrice D. di prendere parte ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile nella stagione sportiva 2022/2023.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 125/CSA del 24 Marzo 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera Giudice Sportivo C.u. n. 708 del 24 febbraio 2012 – Div. calcio a 5

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Atlante Grosseto/Athletic Calcio a Cinque

Massima: Confermata la decisione del Giudice Sportivo il quale ha ritenuto il calciatore in posizione regolare perchè una volta ottenuta l’autorizzazione all’attività agonistica sulla base della “relazione” di cui alla lett. b) del comma 3, art. 34 N.O.I.F., essa durata fino al compimento del sedicesimo anno di età e non è necessario il rinnovo annuale…Il reclamo verte sulla durata della validità del documento attestante la “maturità psicofisica” del calciatore Aiello, che, a parere della ricorrente, sarebbe di un solo anno, come quello rilasciato per l’idoneità all’attività agonistica. La norma non prevede alcun termine, è lacunosa sul punto e va dunque interpretata, necessariamente, sotto il profilo letterale e funzionale. Orbene, in primo luogo, osservando la lettera del comma 3 dell’art. 34 N.O.I.F. (vedi anche C.u. LND n. 45/A del 5 agosto 2020), il legislatore federale, con riguardo all’idoneità specifica all’attività agonistica, ottemperando alla normativa nazionale (d.m. 18 febbraio 1982 del Ministero della Sanità - «Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica»), richiede un “certificato medico” per l’atleta; con riguardo, invece, alla maturità psico-fisica, una “relazione”. Sul punto si rileva che la “certificazione” di idoneità all’attività agonistica, ai sensi del prefato d.m. 18 febbraio 1982 del Ministero della Sanità, deve essere obbligatoriamente rilasciata da un medico specializzato in Medicina dello sport (art. 2, d.m. 18 febbraio cit., in combinato disposto con art. 5, ult. comma, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in l. 29 febbraio 1980, n. 33); mentre la “relazione” di maturità, al contrario, poiché è utilizzata per attestare la predisposizione del giovane all’attività agonistica, per la valutazione della quale è necessaria una conoscenza del calciatore nelle diverse fasi della crescita, deve essere redatta, non a caso, o dal medico sociale o da un medico di famiglia. La “certificazione” ad inizio di ogni stagione mira alla concreta verifica dello stato di salute dell’atleta ed è fondamentale per la tutela dell’integrità fisica del giovane. Là dove la “relazione” del medico sociale o di famiglia sulla “maturità psico-fisica” tende a valutare se, al momento di intraprendere l’attività agonistica, il giovane sia “maturo” per una partecipazione a una competizione di tal genere, esaurendosi in quella specifica attestazione. Sì che, se tale verifica viene compiuta, come nel caso di specie, a quindici anni, risulta arduo comprendere come il giovane calciatore possa perdere tale maturità qualche mese dopo, nella stagione successiva, quasi a sedici anni, età dalla quale la relazione non è più richiesta. Tanto chiarito, questa Corte ritiene che il rinnovo annuale dei documenti richiesti dal legislatore (nazionale e federale) per l’attività agonistica dei giovani calciatori sia soltanto riferito al “certificato medico” di cui alla lett. a) e non alla “relazione” di cui alla lett. b) del comma 3, art. 34 N.O.I.F., la quale, una volta rilasciata, ha durata fino al compimento del sedicesimo anno di età. Dello stesso parere sono anche gli Uffici del Comitato regionale ligure, interrogati già in primo grado, i quali, una volta autorizzato il calciatore .., non hanno contestato alcuna documentazione alla società Athletic Calcio a 5.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 021 CSA del 2 Dicembre 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile del 8.10.2020 di cui al Com. Uff. n. 34/DCF

Impugnazione – istanza: San Marino Academy/SSDARL Women Hellas Verona

Massima: Non in posizione irregolare la calciatrice di anni 14 che ai sensi dell’art. 34 NOIF è stata autorizzata dalla Divisione Calcio Femminile a partecipare al Campionato Primavera ancorchè la stessa abbia esibito alla pratica  un certificato di idoneità specifica agonistica riferito allo sport della Pallavolo e non già del Calcio, rilasciatole in precedenza. Il Comunicato Ufficiale FIGC n. 235/A ha emanato le disposizioni riguardanti le competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Femminile. Per quanto qui rileva, la disposizione di cui alla lett. E), n. 5, prevede che: “le squadre partecipanti al Campionato Primavera dovranno essere esclusivamente formate da calciatrici nate dal 1° Gennaio 2002 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, regolarmente tesserate per le rispettive società nella stagione in corso. E’ consentito l’impiego di tre atlete fuori quota, nate dal 1° Gennaio 2001. Al medesimo campionato è consentita la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età, purchè autorizzata dalla Divisione Calcio Femminile e nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 34 delle NOIF. L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la perdita della gara prevista dall’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva”. L’art. 34 delle N.O.I.F. (come da ultimo modificato on C.U. n. 45/A del 5.8.2020), comma 3, prevede altresì, sempre per quanto di rilievo nella presente fattispecie, che: “… I calciatori “giovani”, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purchè autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti; a) certificato di idoneità specifica all’attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 Febbraio 1982 del Ministero della Sanità; b) relazione di un medico sociale o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l’autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione Calcio Femminile, comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 17, comma 5, C.G.S.”. Il comma 3 bis prevede inoltre che “ai campionati di Calcio di Serie A e di Serie B Femminile possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età. Al campionato Primavera Femminile è consentita, alle condizioni di cui al precedente comma 3, la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età”. In tale contesto regolamentare, risulta dagli atti che la società San Marino Academy, con nota del 21.9.2020, ha inoltrato al C.R. Emilia Romagna la richiesta di autorizzazione a far partecipare al Campionato Femminile Primavera la giovane calciatrice Scotti Asia, nata il 15.4.2006, richiesta accompagnata da una relazione attestante la sua idoneità psico-fisica- attitudinale per la pratica dello sport del calcio e da un certificato di idoneità specifica agonistica per lo sport della pallavolo. Sulla base di tale documentazione, il C.R. Emilia Romagna ha concesso l’autorizzazione richiesta con C.U. n. 12 del 23.9.2020, nonostante, cioè, la produzione di un certificato di idoneità specifica agonistica per altro sport. Da ciò consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice Sportivo con la decisione oggi impugnata, la calciatrice …. aveva titolo, per esservi stata autorizzata, per partecipare alla gara del 4.10.2020 contro la SSDARL Women Hellas Verona, ancorchè l’autorizzazione risulti rilasciata dietro presentazione di documentazione oggettivamente irregolare. Tale irregolarità tuttavia, oltre a non incidere, come appresso si vedrà, sui requisiti sostanziali di natura sanitaria riferibili alla calciatrice, in ogni caso non sembra potersi imputare alla società San Marino Academy. Illuminante, in tal senso, è la suddetta nota del 4.11.2020 con la quale il C.R. Emilia Romagna, nel riscontrare l’ordinanza di questa Corte Sportiva del 28.10.2020, afferma che è prassi comune, addirittura indotta dallo stesso Comitato, quella di accettare certificati di idoneità specifici anche per altre discipline sportive, purchè affiliate al CONI, laddove accompagnati dalla relazione del medico che attesta la maturità psico-fisica dell’atleta per lo sporto del calcio. Si tratta, tuttavia, di una prassi evidentemente adottata a fronte di un’interpretazione distorta del D.M. Sanità 18.2.1982, richiamato dall’art. 34 N.O.I.F., il cui art. 3 consente al medico autorizzato di rilasciare un certificato di idoneità agonistica specifica per la disciplina sportiva richiesta, senza necessità di rinnovare la visita medica nel caso in cui sia già stato rilasciato, entro l’anno, altro certificato per una diversa disciplina; ciò che è appunto avvenuto nel caso di specie, ove il certificato di idoneità specifica agonistica per il giuoco del calcio è stato rilasciato alla giovane calciatrice Scotti Asia (a seguito dell’ordinanza di questa Corte Sportiva del 13.11.2020) sul presupposto della stessa visita medica effettuata il 27.1.2020 per il rilascio del certificato di idoneità per la Pallavolo. Omette tuttavia di considerare il C.R. Emilia Romagna, con grave sottovalutazione del fenomeno, che solo e soltanto il medico sportivo richiesto del certificato può valutare se l’atleta necessita o meno di una nuova visita, ferma la sua facoltà di rilasciare un nuovo certificato avvalendosi di una precedente visita infrannuale: si vuol dire cioè che il rilascio di un nuovo certificato non si risolve certo, come incautamente ritenuto dal predetto Comitato, “solo ed esclusivamente per farsi modificare la dicitura da ‘Pallavolo’ a ‘Calcio’”, a meno di non voler relegare i medici sportivi al ruolo di meri “passacarte”; né si può ritenere, altrettanto incautamente, che l’esercizio di una qualsiasi disciplina sportiva a livello agonistico, purchè affiliata al C.O.N.I., comporti sempre i medesimi accertamenti sanitari, essendo ciò smentito dallo stesso D.M. 18.2.1982 che, non a caso, prevede diverse tabelle di riferimento in funzione della specificità dei vari sport. Sta di fatto che la posizione della calciatrice … in relazione alla gara SSDARL Women Verona Hellas – San Marino Academy del 4.10.2020 risulta regolare sia sul piano formale che sostanziale: ciò in quanto da un lato, come si è detto, la sua partecipazione al campionato Primavera Femminile era stata comunque autorizzata dal C.R. Emilia Romagna con il C.U. n. 12 del 23.9.2020; dall’altro essa calciatrice risultava comunque idonea anche all’attività agonistica per lo sport del calcio sin dal 27.1.2020 (come risulta dal certificato da ultimo prodotto).

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 156/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 123/CSA del 4 Aprile 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 829 del 26.03.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.S.D. ARCOBALENO ISPICA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI SERIE B  C5 ARCOBALENO ISPICA/POL. FUTURA C5 DEL 23.03.2019

Massima: Confermata la perdita della gara per posizione irregolare del calciatore sprovvisto dell’autorizzazione ex art. 34 NOIF da parte del Comitato Regione

Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: C. U. n. 68/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio FemminileCom. Uff. n. 21 del 27.9.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S.D. SAN ZACCARIA AVVERSO DECISIONI MERITO  GARA  DI  COPPA ITALIA IMOLESE/SAN ZACCARIA  DEL 10.9.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del giudice sportivo che ha sanzionato la società con la perdita della gara per aver fatto partecipare alla gara di Coppa Italia Nazionale Femminile, le calciatrici, senza l’autorizzazione ex art. 34 comma 3 NOIF, autorizzazione che era stata rilasciata nella precedente stagione sportiva. Ed invero, la reclamante ha eccepito che la norma in esame non prevede espressamente che l’autorizzazione debba essere ripetuta per ogni stagione calcistica. A sostegno della propria tesi, è stata prodotta una precedente decisione del Giudice Sportivo in un caso analogo. A ben vedere, tuttavia, l’art. 34, III comma, delle NOIF richiede che l’autorizzazione sia rilasciata previa l’accertamento di due requisiti inscindibili: il certificato di idoneità specifica all’attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità e la relazione di un medico sociale sulla raggiunta maturi psico-fisica delle calciatrici. Ebbene, il predetto decreto ministeriale, all’art. 1 stabilisce che ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attivi sportiva agonistica devono sottoporsi periodicamente a controlli di idonei specifica in relazione allo sport che intendono svolgere e, precisamente, per il calcio gli esami devono essere svolti con cadenza annuale. Pertanto, l’autorizzazione per la partecipazione a gare di attività agonistica organizzate dalle Leghe deve essere rilasciata annualmente, quindi per ogni stagione sportiva, dal Comitato Regionale di appartenenza.

Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 09 Febbraio 2010 n.4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 27 Maggio 2010 n. 4 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 81/DIV del 12.1.2010 Impugnazione – istanza:  4) Ricorso dell’Alma Juventus Fano avverso decisioni merito gara Nocerina/Alma Juventus Fano del 13.12.2009 Massima: E’ in posizione regolare il calciatore che partecipa alla gara del Campionato di Seconda Divisione quando ha già compiuto il 16 anno di età e pur in assenza dell’autorizzazione all’attività agonistica rilasciata dal Comitato Regionale ex art. 34 NOIF. Infatti, l’interpretazione sistematica e costante della norma ha sempre guardato unicamente al compimento del 16° anno di età e con l’unico riferimento alla data della disputa della gara. In questo senso tutta la giurisprudenza (cfr. es. Com. Uff. n. 49 del 10.05.2004, Com. Uff. n. 34 del 4.5.2000, Com. Uff. n. 29 del 30.3.2000) della C.A.F. ha sempre reputato che unicamente i calciatori di età anagrafica di anni 15 avessero bisogno dell’autorizzazione prevista dall’art. 34, punto 3, N.O.I.F. essendosi così creata una prassi oramai consolidata anche a mezzo di una univoca giurisprudenza, che rende sotto questo aspetto immune da qualsivoglia responsabilità la società che impiega un giocatore che abbia compiuto alla data di partecipazione alla gara stessa il 16° anno di età pur non essendo in possesso del nulla osta del Comitato Regionale. Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 24 Febbraio 2010 n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 27 Maggio 2010 n. 1 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 407 del 3.2.2010 Impugnazione – istanza:  1) Ricorso dell’A.S.D. Petrarca Padova Calcio a Cinque avverso decisioni merito gara L’Oasi/Petrarca Calcio a 5 del 23.1.2010 Massima: E’ in posizione regolare il calciatore infrasedicenne che partecipa alla gara in presenza dell’autorizzazione  all’attività agonistica prevista dall’art. 34, comma 3 N.O.I.F., anche quando tale attestazione non sia stata pubblicata sul Comunicato ufficiale del competente Comitato Regionale. La “ratio” della disposizione riposa, di tutta evidenza, nell’esigenza di tutelare l’integrità fisica dei giovani calciatori infrasedicenni attraverso un accertamento che comprovi la loro idoneità a svolgere attività agonistica nelle competizioni organizzate dalle Leghe, accertamento che sfocia, ove ne sussistano le condizioni, nel rilascio da parte del competente Comitato Regionale della L.N.D. del c.d. attestato di maturità agonistica. La norma ha, pertanto, caratura e connotazioni squisitamente ed incontrovertibilmente sostanziali, di guisa che gli effetti autorizzativi ad essa collegati si verificano automaticamente con il rilascio del documento e non abbisognano di alcuna formalità né di pubblicità né di comunicazione. Per altro verso le presunte inadempienze formali lamentate dall’appellante, oltre ad essere oggettivamente elise da una corretta esegesi del dettato normativo non trovano alcun tipo di riscontro o di confronto negli ambiti regolamentari. Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 13 Maggio 2009  n.5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 8 Giugno 2009. n. 5  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 677 dell’11.5.2009 Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Augusta F.C. avverso decisioni merito gara Play Off u.21 Augusta/Napoli Calcio a 5 del 10.5.2009 Massima: Ai fini dell’applicazione dell’art. 34 comma 1 N.O.I.F. in relazione al Com. Uff. n. 1 del 4.7.2008 della Divisione Calcio a Cinque occorre prendere in considerazione solo le gare svolte dalla società con la partecipazione del calciatore, dovendosi fare al riguardo applicazione di un criterio contingente e soggettivo riferito al calciatore stesso. Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 92/CGF del 15 gennaio 2009 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 139/CGF del 02 marzo 2009 n. 3 www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 50 del 18.12.2008 Impugnazione - istanza: Ricorso A.S.D. Entella Femm. Chiavari avverso le sanzioni:  perdita della gara alla società Entella con il punteggio di 3-0; un punto di penalizzazione in classifica; seguito gara Multedo Calcio Femminile/Entella Emminile Chiavari del 15.11.2008 Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara per aver impiegato durante la gara di campionato la calciatrice infraquindicente, risultata essere sprovvista dell'autorizzazione di cui all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. da parte del Comitato Regionale competente per territorio, laddove prescrive appunto che essa è necessaria per “i calciatori giovani che abbiano compiuto anagraficamente il quindicesimo anno di età ed i calciatori di sesso femminile, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età”. Secondo la chiara dizione dell'art. 34, comma 3, N.O.I.F., i calciatori di sesso femminile, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, possono partecipare ad attività agonistiche non espressamente riservate alle categorie giovanili, dietro rilascio di autorizzazione da parte del Comitato Regionale competente. Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 66/CGF del 20 Novembre 2008 n. 6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 22 Maggio 2009 n. 6  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 38 del 30.10.2008 Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Ancora Bologna 1997avverso le sanzioni: perdita della gara alla società Ancora Bologna con il punteggio di 0-3; un punto di penalizzazione in classifica; l'inibizione fino al 06.11.08 al presidente B.G. per responsabilità oggettiva;  l'inibizione fino al 6.11.08 al dirigente B.P. per aver redatto la distinta ufficiale di gara, inflitte seguito gara di Campionato Nazionale Primavera, Ancora Bologna 1997/Montale 2000 del 25.10.2008 Massima: Non è in posizione irregolare la calciatrice di età inferiore ai 18 anni che ha partecipato alla gara del Campionato Nazionale Primavera allorquando era tesserata nel Settore Giovanile Scolastico del sodalizio e come tale beneficiaria delle deroghe consentite dal primo comma dell’art. 34 N.O.I.F. e sia perché nel frattempo, aveva comunque provveduto nei termini federali a regolarizzare la propria posizione di tesserata, con tesseramento definitivo, come attestato dalle ricevute di spedizione della raccomandata. Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 66/CGF del 20 Novembre 2008 n. 5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 22 Maggio 2009 n. 5  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 38 del 30.10.2008 Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.C.F. Milan avverso le sanzioni: perdita della gara alla società Milan con il punteggio di 0-3;  un punto di penalizzazione in classifica; l'inibizione fino al 04.12.08 al presidente C.F. per responsabilità oggettiva, sanzione così determinata in considerazione che il soggetto e' in corso di squalifica;  l'inibizione fino al 6.11.08 al dirigente D.C.A.; inflitte seguito gara di Campionato Nazionale Primavera, Real Marino/Milan del 26.10.2008 Massima: Non è in posizione irregolare la calciatrice di età inferiore ai 18 anni che ha partecipato alla gara del Campionato Nazionale Primavera allorquando era tesserata nel Settore Giovanile Scolastico del sodalizio e come tale beneficiaria delle deroghe consentite dal primo comma dell’art. 34 N.O.I.F. e sia perché nel frattempo, aveva comunque provveduto nei termini federali a regolarizzare la propria posizione di tesserata, con tesseramento definitivo, come attestato dalle ricevute di spedizione della raccomandata. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 68/CDN del 26 Giugno 2008 n. 1 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Campania - C.U. n. 111 del 29.5.2008 – Campionato Regionale Femminile Serie C Impugnazione - istanza:(353) - Reclamo della società ASD Real Sannio donne avverso le decisioni merito gara Real Sannio Donne/Sport Napoli del 2.2.2008 Massima: E’ in posizione regolare la calciatrice quando ha ottenuto l’autorizzazione di cui all'art. 34 comma. 3, NOIF anche se un anno prima della disputa della gara. In ordine ai limiti di partecipazione alle attività agonistiche organizzate dalle Leghe in relazione all'età, l’autorizzazione di cui all’art. 34, comma 3, NOIF, è obbligatoria solo per gli atleti infrasedicenni e la concessione della predetta autorizzazione, proprio in ragione della giovane età degli atleti (calciatori e/o calciatrici), è subordinata all'effettuazione di una serie di accertamenti e di verifiche di natura medico - sanitaria consistenti, in particolare, nel rilascio di un certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, ai sensi e per gli effetti del DM 15 febbraio 1982 (Ministero della Sanità), nonché in una relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psicofisica del calciatore (e/o della calciatrice). L'autorizzazione, una volta concessa in favore dell'atleta infrasedicenne (nei termini di cui all’art. 34, comma 3, NOIF), può essere ritenuta valida sine die, in particolare, sino, appunto, al compimento del sedicesimo anno di età (Cfr CAF CU n. 38/C del 15.3.2004), L'art. 34, comma 3, NOIF, non pone alcun limite all'autorizzazione e, quindi, qualsiasi limitazione temporale appare del tutto arbitraria ... l’autorizzazione per i minori a partecipare a gare viene concessa sulla base di un certificato medico che ne sancisce la raggiunta maturità psico-fisica che, quindi, non può successivamente perdersi”. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 52/CDN del 08 maggio 2008 n. 5 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Molise C.U. n. 107 del 24.4.2008 – Campionato di 1^ Categoria Impugnazione - istanza: (287) - Reclamo della società US AS Real San Bartolomeo avverso le decisioni merito gara Real San Bartolomeo/Mirabello del 6.4.2008 Massima: Il calciatore nato l’1/3/1992 che ha compiuto il sedicesimo anno d’età alla data della gara (6 aprile 2008), può partecipare alla gara di Prima categoria anche senza l’autorizzazione prevista dall’art. 34 NOIF Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 153/CGF Riunione del 4 aprile 2008 n. 5 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 233/CGF Riunione del 20 giugno 2008 n. 5 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 74 del 13.3.2008 Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ A.C.F.D. Venezia 1984 avverso decisioni merito gare: 1) Barcon/Venezia del 09.02.2008; 2) Chiasiellis/Venezia del 14.10.07; 3) Venezia/Barcon del 20.10.2007 4) Venezia/Mestre del 27.10.2007; 5) Trasaghis/Venezia del 3.11.2007; 6) Venezia/Pro Farra del 10.11.2007; 7) G. Tavagnacco/Venezia del 18.11.2007 8) Venezia/V. Veneto del 24.11.2007 9) Gordige/Venezia del 01.12.2007; 10) Venezia/Belluno del 8.12.2007 11) Libertas Pasiano/Venezia del 19.1.2008 12) Venezia/G. Campagna del 26.1.2008 13) Venezia/Chiasiellis del 2.2.2008 Massima: E’ in posizione irregolare la calciatrice che partecipa alla gara priva dell’Attestato di Maturità Agonistica prescritto dall’art. 34 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 40/CDN del 19 Marzo 2008 n. 3 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Marche - C.U. n. 113 del 29.2.2008 – Campionato 2^ Categoria Impugnazione - istanza:(188) – Reclamo della Società Asd Valle Castellana avverso le decisioni merito gara Valle Castellana/Villa Pigna del 6.2.2008 Massima: Ai sensi dell’art. 34 NOIF, i calciatori “giovani” possono disputare gare agonistiche solo previa autorizzazione da parte del Comitato Regionale, in mancanza la sua posizione era irregolare. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 40/CDN del 19 Marzo 2008 n. 2 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Piemonte V.A. - C.U. n. 35 del 21.2.2008 – Campionato 1^ Categoria Impugnazione - istanza:(186) – Reclamo della Società ACD Briga Novarese avverso le decisioni merito gara Briga/Sanmauriziese del 3.2.2008 Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore giovane che, senza autorizzazione, partecipa alla gara agonistiche quando al 1° gennaio dell’anno in cui ha avuto inizio la stagione agonistica non aveva compiuto i sedici anni. L’art. 34, co. 3, NOIF sancisce che “i calciatori giovani tesserati…possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori giovani, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età … possono tuttavia partecipare anche ad attività agonistiche … purché autorizzati dal Comitato Regionale – LND …”. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 48/C Riunione dell’11 aprile 2006 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 74 del 9.3.2006 Impugnazione – istanza: Appello della S.S.D. Eclanese avverso decisioni merito gara Eclanese/Mas Avellino del 16.1.2006 Massima: L’ art. 12 comma 6 lett. a) C.G.S., nel disciplinare le “Sanzioni inerenti alla disputa delle gare”, espressamente prevede che “Non comportano la punizione della perdita della gara, fatta salva l’ipotesi prevista dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., ma le sanzioni dell’ammonizione o dell’ammenda a carico della società, dell’inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico dei calciatori: a) le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata e di prendere parte a gare di competizioni prima dell’età prevista per le competizioni stesse;....”. Nel caso in esame, versandosi proprio nell’ipotesi di partecipazione alla gara - di un atleta di età inferiore ai quindici anni - non subordinata, ai sensi dell’art. art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., al rilascio di autorizzazione da parte del Comitato Regionale, non poteva essere inflitta la sanzione della sconfitta c.d.“ a tavolino” perché non prevista dalle norme vigenti in materia. Trattasi nel caso di specie di gara Campionato Regionale Juniores (attività mista). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 48/C Riunione dell’11 aprile 2006 n. 2– www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 39 del 2.3.2006 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S.D. Corneliano Calcio avverso decisioni merito gara Corneliano Calcio/Airaschese del 12.2.2006 Massima: L’art. 12 comma 5 lett. c) C.G.S., nel disciplinare le “Sanzioni inerenti alla disputa delle gare” , espressamente prevede che “ La punizione della perdita della gara, é inflitta alla società che...c)viola le disposizioni di cui agli artt. 34 e 34 bis delle N.O.I.F.,...”. Nel caso in esame, versandosi proprio nell’ipotesi di partecipazione alla gara - di un atleta infraquindicenne - subordinata, ai sensi dell’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., al rilascio di espressa e formale autorizzazione da parte del Comitato Regionale, non può farsi applicazione del principio dell’autorizzazione semplificata ovvero tacita infondatamente richiamato dalla Commissione Disciplinare, pertanto nella fattispecie doveva essere inflitta la sanzione della sconfitta c.d.“a tavolino”, prevista dalle norme vigenti in materia. Trattasi nel caso di specie di gara del Campionato di Promozione. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 16 febbraio 2006 n. 6 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 86 del 31.01.2006 Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Mirto Crosia avverso decisioni merito gara Mirto Crosia/Crucolese del 15.01.2006 Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore che partecipa alla gara senza l’autorizzazione all’attività agonistica di cui all’art. art. 34, comma 3, N.O.I.F. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 18/C Riunione del 21 novembre 2005 n. 4 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 15 del 26.10.2005 Impugnazione - istanza:Appello A.S.D. F.C. Serramazzoni avverso decisioni merito gara Serramazzoni/Castelnuovo del 9.10.2005 Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara ( Campionato di Promozione) per aver fatto partecipare il calciatore giovane senza l’autorizzazione all’attività agonistica prevista dall’art. 34 comma 3 NOIF e pertanto in posizione irregolare. Massima: L’art. 34 punto 3 N.O.I.F. richiama espressamente, ai fini della sanzione da applicare al caso del giovane impiegato in gare di Lega senza autorizzazione, il disposto di cui all’art. 7 punto 5 C.G.S.. Bisogna osservare, tuttavia, che la disposizione dell’art. 34 punto 3 delle N.O.I.F, richiama l’ art. 7 punto 5 C.G.S. non nella versione attuale, ma nella versione precedente alla modifica del codice; versione, quest’ultima, corrispondente all’attuale art. 12 C.G.S. Si tratta, in definitiva, del mancato coordinamento delle N.O.I.F. alla introduzione nell’ordinamento federale del nuovo C.G.S., laddove all’aggiornamento di quest’ultimo avrebbe dovuto corrispondere la correzione delle altre norme federali che lo richiamano; in particolare, e per quel che qui interessa, dell’art. 34 punto 3 delle N.O.I.F. che avrebbe dovuto essere corretto sostituendo al richiamo all’art. 7, comma 5, C.G.S. il diverso richiamo all’art. 12, comma 5, C.G.S.. Prova di quanto fin qui sostenuto risiede nel fatto che l’attuale art. 7 C.G.S. disciplina materia (violazioni in materia gestionale ed economica) del tutto estranea sia all’impiego non regolare in gara di un calciatore sia alla previsione di sanzioni inerenti lo svolgimento delle gare, laddove è proprio l’art. 12 del C.G.S. che disciplina, per l’appunto, le sanzioni inerenti alla disputa delle gare. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 50/C Riunione del 17 Maggio 2004 n. 9 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 76 del 29.4.2004 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Barano Calcio avverso decisioni merito gara Barano Calcio/Nuova San Vitaliano del 20.3.2004 Massima: La posizione del calciatore che ha partecipato alla gara quando ha già compiuto i sedici anni è regolare in quanto nei campionati regionali di Eccellenza e Promozione, 2003/2004, come da Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D., è stata data facoltà di partecipazione, in relazione all’età minima, ai calciatori “infrasedicenni” (cioè al di sotto dei sedici anni) nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 comma 3 delle N.O.I.F. che prescrive la rituale certificazione rilasciata dai competenti Comitati Regionali. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 49/C Riunione del 10 Maggio 2004 n. 9 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 73 del 22.4.2004 Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Campagna avverso decisioni merito gara Audax Salerno/Campagna del 28.3.2004 Massima: In ordine ai limiti di partecipazione in relazione all’età dei calciatori relativa al campionato regionale di promozione, l’autorizzazione di cui all’art. 34 comma 3 delle N.O.I.F. per la partecipazione a gare agonistiche è obbligatoria solo per i calciatori c.d. “infrasedicenni”, vale a dire che abbiano già compiuto i quindici anni ma non ancora i sedici. I calciatori di età superiore ai sedici anni al momento della disputa della gara non hanno bisogno dell’autorizzazione prevista dall’art. 34 comma 3 N.O.I.F. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 41/C Riunione dell’5 Aprile 2004 n. 12 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 59 del 4.3.2004 Impugnazione - istanza: Appello della A.S.S.C. Capualandia avverso decisioni merito gara Benevento Donne/Capualandia del 18.1.2004 Massima: La differenziazione tra i sessi vi è solo con riguardo alla possibilità di ammettere a tali competizioni - previa autorizzazione - i giovanissimi atleti, consentendosi che possano essere autorizzati i maschi almeno quindicenni e le donne almeno quattordicenni. E’ in posizione irregolare, pertanto, ai sensi dell’art. 34 comma 3 NOIF la calciatrice quindicenne che partecipa all’attività agonistica sprovvista di autorizzazione. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 38/C Riunione del 15 Marzo 2004 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 30 del 5.2.2004 Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Casa della Gioventù avverso decisioni merito gara Casa della Gioventù/Athena Somma del 18.1.2004 Massima: L’art. 34 comma 3 N.O.I.F. non pone alcun termine all’autorizzazione, e quindi qualsiasi limitazione temporale appare del tutto arbitraria. Tale assunto è anche suffragato dal fatto che l’autorizzazione per i minori a partecipare a gare di confronto non espressamente riservate a tali categorie viene concessa sulla base di un certificato medico che ne sancisce la raggiunta maturità psicofisica, maturità che quindi non può successivamente perdersi. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 24/C Riunione del 3 febbraio 2003 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 30 del 19.12.2002 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Siracusa avverso decisioni merito gara Canicattini/ Siracusa del 19.11.2002 Massima: Sulla base di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 34 delle N.O.I.F. non vi è dubbio che l’autorizzazione del Comitato Regionale è prescritta per i calciatori che abbiano compiuto il 15° anno di età, se di sesso maschile, o il 14°, se di sesso femminile, nel solo caso in cui prendano parte ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe. Decisione CAF:  Comunicato Ufficiale 41/C Riunione del 24 Giugno 2002 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com Uff. n. 43 del 21.3.2001 Impugnazione – istanza:Appello dell’A.S. Netina avverso decisioni merito gara Netina/Rosolinese del 2.12.2001 Massima: E’ regolare la posizione del calciatore quando all’esito degli accertamenti disposti presso il Comitato di appartenenza è emerso che il certificato di idoneità sportiva era valido al momento della disputa della gara. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 26/C Riunione del 14 Marzo 2002 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 67 del 29.1.2002 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Buonvicino avverso decisioni merito gara Buonvicino/Atletico Rose del 30.12.2001 Massima: Non può partecipare alla gara, in qualità di assistente di parte dell’arbitro il calciatore privo dell’autorizzazione ex art. 34 NOIF. Consegue la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 12 C.G.S. nei confronti della società che lo utilizza. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 23/C Riunione del 21 Febbraio 2002 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 35 del 24.1.2002 Impugnazione - istanza:Appello della U.S. Noto avverso decisioni merito gara Noto/Retina del 25.11.2001 Massima: L’art. 12 comma 5 lett b) C.G.S. prevede la sanzione della perdita della gara alla società che utilizza quali assistenti dell’arbitro soggetti che comunque non ne abbiano titolo. E’ il caso di utilizzo del calciatore quindicenne sprovvisto dell’autorizzazione imposta dall’art. 34 N.O.I.F. il quale non è abilitato a svolgere le funzioni di assistente dell’arbitro, (regola n. 6 delle Regole del Giuoco Calcio) a prescindere dal possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 34 N.O.I.F. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 17 maggio 2001 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 84 del 20.3.2001 Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Pellaro Calcio 1921 avverso decisioni merito gara Silana/Pellaro Calcio del 19.3.2001 Massima: Come regola generale, vale quella dell’art. 27 N.O.I.F., secondo la quale per il computo dell’età si deve fare riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno; ma a tale regola introduce una deroga (e “lex specialis derogat generali”) l’art. 34 NOIF, il quale stabilisce invece il computo anagrafico. Cosicché, il calciatore che abbia compiuto anagraficamente sedici anni può partecipare anche senza l’autorizzazione ivi prevista a gare di categoria non giovanile. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 29/C Riunione del 26 aprile 2001 n. 12 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 84 del 20.3.2001 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Scalea 1912 avverso decisioni merito gara Scalea 1912/Pellaro Calcio 1921 del 28.1.2001 Massima: In base all’art. 34, terzo comma, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., il calciatore può prendere parte all’attività agonistica organizzata dalle Leghe senza alcuna autorizzazione appena compiuto il 16° anno di età e non se abbia raggiunto tale età al 1° gennaio dell’anno in corso. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/C Riunione del 29 marzo 2001 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 75 del 20.2.2001 Impugnazione - istanza:Appello del Comprensorio Alto Mesima avverso decisioni merito gara Comprensorio Alto Mesima/Bovalinese del 28.1.2001 Massima: Il calciatore quindicenne per partecipare all’attività agonistica necessita della autorizzazione ex art. 34 delle N.O.I.F.. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 23/C Riunione del 15 marzo 2001 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 7.2.2001 Impugnazione - istanza:Appello della Polisportiva Quartiere Tiche avverso decisioni merito gara Floridiana/Quartiere Tiche del 28.1.2001 Massima: Nell’ambito del Campionato di 1ª Categoria l’assistente di parte dell’arbitro non necessita dell’autorizzazione, ex art. 34 N.O.I.F., se al momento della disputa della gara aveva compiuto i sedici anni. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 18/C Riunione del 24 Gennaio 2002 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 17 del 15.11.2001 Impugnazione - istanza: Appello della U.S. Mandello avverso decisioni merito Gara Briona/Mandello Del 21.10.2001 Massima: Il calciatore appartenente alla categoria Giovani (fermo che non poteva partecipare a più gare ufficiali nello stesso giorno), se ha compiuto anagraficamente il 15° anno di età, per partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe (quale la partita di Campionato di 2° Categoria) deve essere autorizzato dal Comitato Regionale territorialmente competente; la mancanza di autorizzazione costituisce violazione dell’art. 34 comma 3 N.O.I.F. Conseguenzialmente la sanzione da applicare alla società, ex art. 12 comma 6 N.O.I.F., è quella della perdita della gara. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione del 4 maggio 2000 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 48 del 29.3.2000 Impugnazione - istanza:Appello della Società Nuova Linguaglossa avverso decisioni merito gara Nuova Linguaglossa/Adernò A.B. Auto Onlus del 4.3.2000 Massima: Il calciatore che ha superato nel corso dell'annata sportiva il sedicesimo anno di età, nonostante sia ancora tesserato come”"Giovane”, può partecipare all'attività agonistica senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, prescritta dall'art. 34 comma 3 N.O.I.F, atteso che tale norma, sotto tale specifico aspetto, ha il solo compito di controllare la conseguita maturità psicofisica del calciatore in incontri più impegnativi. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 11 Maggio 2000 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 86 del 4.4.2000 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Scalea 1912 avverso decisioni merito gara Nuova Cassano 1966/Scalea 1912 dell’1.3.2000 Massima: Per la partecipazione all'attività agonistica, il calciatore che ha compiuto il sedicesimo anno di età nel corso del campionato necessita dell'autorizzazione prescritta dall'art. 34 comma 3 N.O.I.F. La violazione di tale disposizione determina l'applicazione della perdita della gara cui ha partecipato il calciatore infraquindicenne, per posizione irregolare, come espressamente sancito dall'ultimo comma dello stesso art. 34 delle N.O.I.F. Tutte le disposizioni regolamentari devono trovare applicazione con riferimento all'inizio di ciascun campionato, salvo una espressa deroga del competente Organo Federale. Esse, infatti, sono poste a tutela della regolarità dei campionati e delle società, le quali devono essere a conoscenza, all'inizio dell'attività agonistica, dell'esatta osservanza delle disposizioni da parte delle società antagoniste. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 29/C Riunione del 30 marzo 2000 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 30 del 17 .2.2000 Impugnazione - istanza:Appello della Pol. No.Va. avverso decisioni merito gara No.Va/Pietragalla del 12 dicembre 1999 Massima: L'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F. condiziona la partecipazione di un calciatore "giovane" ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, diverse da quelle espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili, a vari adempimenti che culminano nell'autorizzazione del Comitato Regionale e sanziona la partecipazione non autorizzata con la punizione sportiva prevista dall'art. 7 comma 5 C.G.S. Però, qualora al momento della partecipazione alla gara il calciatore ha ampiamente superato il sedicesimo anno di età, non rientra nella previsione dell'indicata norma, limitata ai calciatori "giovani" che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età. Il fatto che al momento della pretesa infrazione i calciatori fossero ancora tesserati come “giovani” non può portare all'estensione del divieto, ex art. 34 comma 3 delle N.O.I.F., anche a casi di atleti non più abbisognevoli, per l'età raggiunta, di quel particolare permesso, concepito al solo scopo di controllare la conseguita maturità psicofisica del calciatore in incontri più impegnativi sotto tale specifico aspetto. L'utilizzazione del calciatore è regolare. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 27/C Riunione del 16 marzo 2000 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 25 del 3.2.2000 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Ischiataranto avverso decisioni merito gara calcio Palagiano/Ischiataranto del 16.1.2000 Massima: Quando il calciatore quindicenne era già in possesso dell'attestato di maturità agonistica alla data della disputa della gara del Campionato di 3° Categoria, la tardiva pubblicazione del conseguimento dell'attestato sul Com. Uff. non inficia la regolarità dell'impiego del calciatore, dovendosi a tale pubblicazione riconoscere soltanto efficacia dichiarativa, e non costitutiva, dell'abilitazione richiesta Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 24/C Riunione del 24 febbraio 2000 n. 11 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia-Com. Uff. n. 36 del 14.1.2000 Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Valguarnera avverso decisioni merito gara Valguarnera/Catenanuovese del 5.12.1999 Massima: L’art. 7, comma 6, lett. a) C.G.S., che non prevede la punizione sportiva della perdita della gara per l'infrazione al divieto di partecipare a gare di competizioni prima dell'età prevista per le stesse, fa espressa eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 34 comma 3 N.O.I.F, ovvero per il caso del calciatore “giovane”, non ancora sedicenne, che partecipi ad attività agonistica organizzata dai Comitati Regionali o dalle Leghe. (Nel caso in esame, il calciatore non aveva neppure compiuto il quindicesimo anno e quindi nemmeno poteva essere oggetto di autorizzazione a tale partecipazione, come prevede la citata norma la quale, poi, esplicitamente sanziona con l'applicazione dell'art. 7 comma S C.G.S. (perdita della gara) la descritta condotta. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 30/C Riunione del 13 maggio 1999 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 54/TB del 14.4.1999 Impugnazione - istanza: Appello della Juveterranova Gela avverso decisioni merito gara Juveterranova Gela/Trapani Calcio del 5.3.1999 Massima: L'autorizzazione di cui all'art. 34 comma 3 C.G.S. citato, norma posta a tutela dei giovani calciatori, non è richiesta per l'attività agonistica giovanile, per l'attività, cioè, anche di competizione, ma riservata esclusivamente ai giovani calciatori, qualunque sia la Lega organizzatrice di detta attività. Il Torneo "Dante Berretti", ancorché organizzato dalla Lega Professionisti Serie C, è una competizione riservata ai giovani calciatori che, pertanto, se inferiori a sedici anni di età, non devono munirsi dell'autorizzazione di cui trattasi. Scopo dell'autorizzazione è infatti quello di tutelare i giovani calciatori e verificarne l'idoneità all'attività agonistica. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 17/C Riunione del 4 febbraio 1999 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria- Com. Uff. n. 51 del 4.1.1999 Impugnazione - istanza: Appello della Pol. San Lucido avverso decisioni merito gara San Lucido/Tortora dell’1.12.1998 Massima: La partecipazione alla partita del Campionato Juniores di un calciatore che non ha compito il quindicesimo anno di età non incide sulla regolarità della gara. Ai sensi dell’art. 7 comma 6 C.G.S., non comportano la punizione sportiva della perdita della gara, fatta salva l'ipotesi prevista dell'art. 34 comma 3 N.O.I.F, ma le sanzioni dell'ammenda a carico della società, dell'inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico dei calciatori: a) le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata e di prendere parte a gare di competizioni prima dell'età prevista per le competizioni stesse. Nella specie non può quindi dubitarsi che la partecipazione del calciatore di anni quattordici sia stata irregolare, ma è parimenti certo che essa non possa in alcun modo essere ricondotta, per la riportata previsione normativa, alle ipotesi sanzionatorie più gravi previste dal comma 5 dell’art. 7 C.G.S.. Infatti, il calciatore di età inferiore a quella prevista per la legittimità della sua partecipazione all'incontro si presume non possa, contravvenendo al divieto, alterare positivamente il potenziale atletico ed agonistico della squadra in cui milita; viceversa il calciatore di età superiore può accrescere, per ciò solo, la forza della sua compagine, ed è per questo che si fa rientrare tale ipotesi nella previsione dell'art. 7 comma 5 C.G.S.. Né sussiste, nel caso che occupa, l'ipotesi di cui all'art. 34 comma 3 N.O.I.F. Infatti tale norma, nel prevedere per i calciatori giovani che abbiano compiuto il 15° anno di età la possibilità di partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, subordina la partecipazione all'autorizzazione del Comitato Regionale competente e contempla, in danno della squadra che abbia schierato un giovane non autorizzato, la sanzione ex art. 7 comma 5 C.G.S.. Essa, quindi, disciplina i casi in cui il calciatore giovane (ed è tale chi abbia anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbia compiuto il 16° anno, cfr. art. 31 comma 1 N.O.I.F) voglia prendere parte a gare ove il limite minimo sia di sedici anni, e quindi non certamente a gare giovanili, che richiedono, come si è visto, il diverso limite di quindici anni. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 9/C Riunione del 26 novembre 1998 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 13 del 22.10.1998 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Calcio Montesano Salentino avverso decisioni merito gara Alessano/Calcio Montesano del 29.9.1998 . Massima: Per il chiaro disposto dall'art. 34 N.O.I.F., il calciatore infrasedicenne è abilitato a partecipare a gare non riservate alle categorie giovanili, previo rilascio di una autorizzazione, sottoposta alla presentazione di taluni documenti. E' pacifico che il calciatore abbia ottenuto tale autorizzazione la quale, in mancanza di contraria disposizione regolamentare, viene concessa una tantum, non ha scadenze e non è in rapporto con gli accertamenti medici prescritti per tutti i calciatori dell'art. 43 N.O.I.F; la violazione dell'obbligo di sottoposizione a visita medica annuale comporta provvedimenti disciplinari, ai sensi del comma 6 della norma ultima citata, mentre la mancanza dell'autorizzazione ex art. 34 è punita, in caso di partecipazione a gare ai sensi dall'art. 7 C.G.S., come specifica l'art. 34 nell'ultima parte del comma 3. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 29 maggio 1998 - n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 99 del 23.4.1998 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Consalvo avverso decisioni merito gara campionato Under 18 Consalvo/S. Gordiano del 5.4.1998 Massima: Quando una società viola l'art. 34 comma 3 N.O.I.F., perché in gare di campionato Under 18 ha schierato calciatori di età inferiore ai sedici anni privi delle prescritte autorizzazioni del Comitato Regionale, è prevista a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara e l’ammenda, ed a carico del Dirigente accompagnatore l’inibizione a termine. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C - Riunione del 29 gennaio 1998 - n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 53 del 23.12.1997 Impugnazione - istanza: Appello della U.S. Casalbuono avverso decisioni merito gara Casalbuono/Corletana del 16.11.1997 Massima: L'ultimo capoverso del terzo comma dall'art. 34 N.O.I.F. dispone, per i calciatori "giovani" che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, che la partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista all'art. 7 comma 5 C.G.S. Tale ultima norma recita: "La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo a prendervi parte ...”. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 15 maggio 1997 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibere della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 35 del 27.3.1997 Impugnazione - istanza: Appelli dell’U.S. Comacchiese avverso decisioni merito gare Vigaranese/Comacchiese del 9.2.1997, Comacchiese/Porta Mare Frutteti del 16.2.1997 e Galliera/Comacchiese del 23.2.1997 Massima: I "giovani dilettanti” impiegati in attività agonistiche organizzate dalle Leghe hanno bisogno dell'autorizzazione prevista ex art. 34 comma 3 N.O.I.F. , ed invero il calciatore dovrà essere in possesso del relativo "nulla osta" del Comitato Regionale, con la certificazione medica ad esso allegata il cui rinnovo avviene annualmente ed è destinato a prorogare l'efficacia della autorizzazione. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 30/C Riunione dell’ 8 maggio 1997 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 55 del 20.3.1997 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.F.C. Giulianova avverso decisioni merito gara Giulianova/Azzurra 94 del 26.1.1997 Massima: Secondo l'art. 34 comma 3 N.O.I.F., i calciatori di sesso femminile, che abbiano compiuto il 14° anno di età, possono partecipare ad attività agonistiche non espressamente riservate alle categorie giovanili, dietro rilascio di autorizzazione da parte del Comitato Regionale. Tale documento è sì collegato alla presentazione di documentazione sanitaria, ma la sua validità non è corrispondente ad una durata annuale, con necessità conseguente di rinnovo alla scadenza, dal momento che, una volta compiuto il 15° anno, le calciatrici possono prendere parte alle gare di cui sopra senza alcuna autorizzazione. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 23/C Riunione del 6 marzo 1997 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 101 del 17.1.1997 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.C. San Michele avverso decisioni merito gara Juniores Provinciale San Michele/Nuova Circe del 16.11.1996 Massima: L’art. 34 comma 3 N.O.I.F., disciplina la irregolare partecipazione alla competizione del calciatore che abbia "compiuto anagraficamente il 15° anno di età" e risulta privo della prevista autorizzazione del Comitato Regionale. In siffatta ipotesi l’art. 7 comma 6 C.G.S. non prevede la sanzione sportiva della perdita della gara, bensì altre sanzioni come l’ ammenda a carico della società. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 9/C Riunione del 7 Novembre 1996 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche -Com. Uff. n. 11 del 10.10.1996 Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Cerreto avverso decisioni merito gara Vis Stella/Cerreto del 22.9.1996 Massima: Nel caso di partecipazione a gare dei campionati dilettantistici di un calciatore non ancora sedicenne non ha alcun rilievo che l’irregolarità sia dovuta ad errore od a buona fede. Soltanto il rilascio dell'autorizzazione, subordinata all'accertamento della sussistenza di tutti i requisiti fisici e psichici del minore, legittima la sua utilizzazione, mentre la mancanza di detta autorizzazione comporta, ai sensi del citato art. 34 comma 3 ultimo c.p.v. N.O.I.F., l’ applicazione della punizione sportiva prevista dell'art. 7 comma 5 C.G.S. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 9/C Riunione del 7 novembre 1996 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 11 del 10.10.1996 Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Cerreto avverso decisioni merito gara Cerreto/Potenza Picena del 15.9.1996 Massima: Quando una società schiera un calciatoreinfrasedicenne, senza l’autorizzazione prescritta dall'art. 34 N.O.l.F., è sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara. Massima: In ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, i reclami avverso la posizione di tesserati, che abbiano preso parte ad una gara, devono essere proposti alla Commissione Disciplinare entro il termine di giorni trenta dallo svolgimento della gara. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 24 aprile 1996 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 63 del 14.3.1996 Impugnazione - istanza: Appello del Real A.C. Cerreto Sannita avverso decisioni merito gara di Campionato Juniores S. Martino/Real Cerreto Sannita del 27.1.1996 Massima: L'art. 34 comma 3 NOIF richiede l’autorizzazione in relazione all'attività agonistica organizzata dalle Leghe, ma non per l'attività agonistica che si esplica in campionati specificamente riservati alle categorie giovanili, quale è il Campionato Juniores. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 29/C Riunione dell’11 aprile 1996 n. 14 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 61 del 7.3.1996 Impugnazione - istanza: Appello del Real A.C. Cerreto avverso decisioni merito gara Juniores Grotta/Real Cerreto Sannita del 15.1.1996 Massima: L’art. 34, comma terzo, NOIF richiede l’autorizzazione in relazione all’attività agonistica organizzata dalle Leghe ma non per l’attività agonistica che si esplica in campionati specificamente riservati alle categorie giovanili. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 25/C Riunione del 21 marzo 1996 n. 6 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 27 del 15.2.1996 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Delebio avverso decisioni merito gara Delebio/Pescarenico del 21.1.1996 Massima: L'ultimo capoverso dell’art. 34 (da raccordarsi con il comma 6 dell'art. 7 C.G.S.) prevede che l'utilizzazione di un calciatore, che abbia compiuto il 15° anno, in gare non espressamente riservate alle categorie giovanili, secondo il richiamo dell'art. 31 N.O.I.F., senza l'autorizzazione del Comitato Regionale ovvero prima del rilascio del documento autorizzativo, comporta l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara. Consegue la sanzione sportiva della perdita della gara per la società che ha utilizzato il calciatore. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 25/C Riunione del 21 marzo 1996 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 27 del 15.2.1996 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Delebio avverso decisioni merito gara Lora Lipomo/Delebio del 14.1.1996 Massima: L'ultimo capoverso dell’art. 34 (da raccordarsi con il comma 6 dell'art. 7 C.G.S.) prevede che l'utilizzazione di un calciatore, che abbia compiuto il 15° anno, in gare non espressamente riservate alle categorie giovanili, secondo il richiamo dell'art. 31 N.O.I.F., senza l'autorizzazione del Comitato Regionale ovvero prima del rilascio del documento autorizzativo, comporta l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara. Consegue la sanzione sportiva della perdita della gara per la società che ha utilizzato il calciatore.
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