Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 204/CSA del 31 Maggio 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 709 del 24.2.2021

Impugnazione – istanza: A.S.D. Siac 1999

Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha ritenuto regolare la partecipazione alla gara del calciatore extracomunitario ai sensi dell’art. 40-quinquies, comma 1, n. 2, lett. b) NOIF in quanto, da accertamenti effettuati presso il competente ufficio tesseramenti, lo stesso risultava residente a Bernalda dal 4 gennaio 2021, in epoca quindi antecedente alla disputa del citato incontro, disputato il 13 gennaio 2021. Il tutto come confermato dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, che con decisione n. 0019/TFN-ST/2020-2021, dichiarava la validità del tesseramento del calciatore …, in quanto dalla documentazione trasmessa dalla competente Procura Federale e, segnatamente, dai certificati storici di residenza in atti, si evinceva che il prefato calciatore, al momento del tesseramento, fosse effettivamente residente in Italia…Sulla scorta della ricostruzione dei fatti quale risultante dalla relazione della Procura Federale e dalla decisione n. 0019/TFN-ST/2020-2021 del Tribunale Federale Nazionale, è stato accertato che il sig. … è residente nel Comune di Bernalda dal 4.1.2021 ed è stato tesserato dal 7.1.2021, tutto in epoca quindi antecedente alla disputa della gara in epigrafe, disputata il 13 gennaio 2021. Ne consegue, pertanto, che il prefato calciatore ha preso parte all’incontro in posizione regolare. Accertata la regolarità della posizione di tesseramento del calciatore A.K. al momento della disputa della gara in epigrafe, questa Corte ritiene che non sussista alcuna violazione dell’art. 40-quinquies, comma 1, n. 2, lett. b), delle Norme Organizzative Interne F.I.G.C. sul tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque, secondo cui le società della Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale, di un numero illimitato di calciatori cittadini di Paese aderente all’UE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere purché sia documentato, tra l’altro, il certificato di residenza in Italia, come avvenuto nel caso di specie.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 190/CSA del 13 Maggio 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 1316 del 09.05.2021

Impugnazione – istanza: Asd Bernalda/Asd Futsal Polistena C5

Massima: Confermata la decisione del Giudice Sportivo che ha ritenuto il calciatore in posizione regolare di tesseramento e rigettato pertanto il reclamo con il quale si insisteva per la perdita della gara basato sul fatto che il calciatore di nazionalità brasiliana, pur registrato sui tabulati federali quale dilettante extracomunitario mai tesserato all’estero (status 71), aveva preso parte a diverse competizioni in Brasile quale tesserato per società locali, prima ancora di essere tesserato in Italia (allegando a tal fine gli esiti delle consultazioni di alcuni siti internet). Pertanto tale tesseramento sarebbe avvenuto in violazione dell’art. 40 quinquies, 5° comma, N.O.I.F. (che detta le modalità di tesseramento dei calciatori extracomunitari dilettanti provenienti da federazione estera ed ai quali viene attribuito lo status 7) e che la posizione del calciatore, pertanto, sarebbe stata da equiparare a quella del compagno di squadra …. (appunto tesserato con status 7), con la conseguenza che la Futsal Polistena avrebbe impiegato nella gara n. 2 calciatori extracomunitari già tesserati all’estero, anzichè uno come consentito…Il Giudice Sportivo, nella specie, ha fatto buon governo delle disposizioni di cui all’art. 10, commi 6 lett. a) e 7, C.G.S., ritenendo di dover valorizzare, ai fini della verifica in capo al calciatore del legittimo titolo per prendere parte alla gara (e della conseguente incidenza sulla regolarità della gara medesima), esclusivamente le risultanze dei tabulati federali, in ciò peraltro confortato dall’ormai costante giurisprudenza di questa Corte Sportiva secondo la quale il successivo accertamento di un tesseramento irregolare e la conseguente revoca e/o annullamento del tesseramento medesimo, in base al combinato disposto degli artt. 10, 11 2° comma, C.G.S. e 45 N.O.I.F., non possono mai influire sul risultato della gara (ad eccezione delle particolari ipotesi di cui all’art. 40, commi 1, 2 e 3 che certamente non ricorrono nel caso di specie), ferme restando le eventuali conseguenze di ordine disciplinare che possono derivare a carico sia del calciatore che della/delle società che lo ha/hanno tesserato, ex art. 11, 2° comma, C.G.S. (cfr., Sez. II, 8 febbraio 2021, n. 79 – reclamo F.C. Pro Vercelli; Sez. III, 4 maggio 2021 n. 175 – reclamo A.S.D. Arzignano C5).

 

DECISIONE C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0193/CSA del 19 Febbraio 2020

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 15.01.2020

Impugnazione – istanza: TARANTO F.C.

Massima: Confermata la decisione del giudice sportivo che ha disposto la perdita della gara per la posizione irregolare del calciatore in quanto il calciatore alla data della gara non risultava ancora tesserato, non era stata infatti ancora trasmessa comunicazione alla ricorrente in merito all’esito della procedura. La delibera del giudice sportivo si fonda sull’art. 40 quater delle NOIF, a tenore del quale per i calciatori extracomunitari «A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste  di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate». Come ampiamente esposto in narrativa, la norma di riferimento per il caso che occupa è l’art. 40 quater delle NOIF. Dal dato legislativo, non appare controvertibile che l’efficacia del tesseramento per un calciatore extracomunitario si produca soltanto a seguito del controllo effettuato dagli organi competenti, ad oggetto lo status attuale del calciatore straniero che si trova in territorio italiano, con decorrenza dalla comunicazione o della Federazione, in caso di primo tesseramento, o dei Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, in caso di secondo tesseramento, senza operare alcuna distinzione per tesseramenti avvenuti a stagione sportiva in corso. Prova ne è che fino al mattino del 16 Dicembre 2019 il calciatore risultava ancora svincolato sulla piattaforma della Lega (ex art. 107 NOIF), tanto è vero che il Taranto in pari data ha trasmesso/caricato ulteriore documentazione (cfr. pp. 103 e 104 del fascicolo del dibattimento). Ciò dimostra che la domanda di tesseramento non era ancora completa. Ne discende che soltanto dal 16 Dicembre 2019 la ‘procedura di tesseramento’ – a seguito di controllo della documentazione, allegata alla richiesta dal Taranto non a caso per le opportune verifiche (si pensi, ad esempio, al certificato di residenza, al permesso di soggiorno etc.) – può definirsi perfezionata; sì che, ancora, soltanto dal 16 Dicembre 2019 il K. è da considerarsi in posizione regolare. Pertanto, dai documenti prodotti in atti e in virtù di costante giurisprudenza sul tema, questa Corte non ritiene il reclamo fondato e conferma quanto disposto in primo grado dal giudice sportivo ex art. 10, comma 6, C.G.S.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 53CFA DEL  22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 131/CFA DEL 21 GIUGNO 2018

Decisione Impugnata: Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 57 del 5.4.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD VALDIVARA 5 TERRE PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA ASD VALDIVARA 5 TERRE – SSDRL RAPALLO RUENTES 1914 DEL 21.1.2018

Massima: Accolto il ricorso per revocazione al fine di conseguire –in riforma della delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria- l’annullamento della sanzione ad essa comminata (perdita della gara per 0-3) e il ripristino del risultato registrato al termine dell’incontro (1-1) atteso che la CFA aveva già accolto il ricorso della società dichiarando validi i tesseramenti dei calciatori…In ordine alla ammissibilità, ricorre nella fattispecie in scrutinio la previsione di cui all’art.39, comma 1, lett. d) del CGS, che legittima l’impugnazione nel caso sia stato (testualmente) “…omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia”. Come lumeggiato nella citata decisione di questa Corte, le attestazioni ufficiali rilasciate, in data 23.3.2018 e 11.04.2018, dalla Federazione nigeriana in riscontro a specifiche richieste formulate dall’Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC, sono prove dirette della piena legittimità del contestato tesseramento dei citati calciatori, non valutate perché postume alla pubblicazione della decisione in discorso. Il ricorso è, pertanto, in rito, tempestivo e ammissibile, considerato che la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, su reclamo della SSDRL Rapallo Ruentes 1914 a seguito della gara disputata il 21.1.2018, risulta assunta il 19 marzo 2018 e pubblicata il successivo 4.4.2018 e, inoltre, che la citata decisione assunta dalla Corte Sportiva Territoriale, trattandosi di ultimo grado di giudizio, risulta inappellabile. Nel merito,  poi, acclarata la piena regolarità  del tesseramento dei tre calciatori, appare legittimo l’invocato annullamento della sanzione comminata alla ricorrente (perdita della gara 0-3), con il conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo alla fine dell’incontro, 3-1 per la ASD Valdivara 5 Terredi Beverino.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 53CFA DEL  22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 131/CFA DEL 21 GIUGNO 2018

Decisione Impugnata: Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 54 del 22.3.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD VALDIVARA 5 TERRE PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA USD RIVAROLESE 1919 – ASD VALDIVARA 5 TERRE DEL 3.12.2017

Massima: Accolto il ricorso per revocazione al fine di conseguire –in riforma della delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria- l’annullamento della sanzione ad essa comminata (perdita della gara per 0-3) e il ripristino del risultato registrato al termine dell’incontro (1-1) atteso che la CFA aveva già accolto il ricorso della società dichiarando validi i tesseramenti dei calciatori…In ordine alla sua ammissibilità, ricorre nella fattispecie in scrutinio la previsione di cui all’art.39, comma 1, lett. d) del CGS, che legittima l’impugnazione nel caso sia stato (testualmente) “… omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia”. Come lumeggiato nella citata decisione di questa Corte, le attestazioni ufficiali rilasciate, in data 23.3.2018 e 11.04.2018, dalla Federazione nigeriana in riscontro a specifiche richieste formulate dall’Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC, sono prove dirette della piena legittimità del contestato tesseramento dei citati calciatori, non valutate perché postume alla pubblicazione della decisione in discorso. Il ricorso è, pertanto, in rito, tempestivo e ammissibile, considerato che la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, su reclamo della USD Rivarolese 1919 a seguito della gara disputata il 3.12.2017, risulta assunta il 19.3.2018 e pubblicata il successivo 4.4.2018 e, inoltre, che la citata decisione assunta dalla Corte Sportiva Territoriale (in Com. Uff. n. 54 del 22.03.2018), trattandosi di ultimo grado di giudizio, risulta inappellabile. Nel merito, poi, acclarata la piena regolarità del tesseramento dei tre calciatori, appare legittimo l’invocato annullamento della sanzione comminata alla ricorrente (perdita della gara 0-3), con il conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo alla fine del citato incontro  del 3.12.2017 (punteggio: 1-1).

Decisione C.S.A.: C. U. n. 156/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 693 del 20.03.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. STONE FIVE FASANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SS LAZIO C5/ASD STONE FIVE FASANO DEL 25.02.2018 

Massima: La Corte, conferma la decisione del giudice sportivo che dichiarato la posizione regolare della calciatrice extracomunitaria essendo il tesseramento rispettoso dell’art. 40 quinquies delle NOIF il quale, in materia di tesseramento di calciatori stranieri per le società della divisione nazionale calcio a 5 prevede che ogni socie affiliata possa chiedere il tesseramento di un solo calciatore o calciatrice che siano cittadini di paesi non aderenti all’U.E. (c.d. cittadini extracomunitari). Invero la ratio della disposizione in questione è quella di fissare un limite al tesseramento di atleti extracomunitari che non può essere riferito alla socie sportiva nel suo complesso ma deve tener conto della attività che ciascuna socie svolge articolandosi in più squadre che partecipano a competizioni diverse e sono iscritte a campionati diversi dotati certamente di una autonomia e svincolati l’uno dall’altro. Il limite previsto intende, con evidenza, porre un freno all’ingresso di calciatori esterni all’U.E. per ciascun campionato e finirebbe per penalizzare ingiustamente società che sono organizzate ed articolate in più squadre - sopportandone il correlativo sforzo tecnico-organizzato nella prospettiva della più ampia diffusione del fenomeno sportivo - che partecipano contemporaneamente a competizioni e campionati diversi l’uno dall’altro. L’interpretazione di ogni disposizione deve infatti rispondere, in primo luogo, ad un criterio logico- sistematico e non fermarsi esclusivamente alla “lettera” della disposizione enucleandola e astraendola dal contesto normativo nel quale è complessivamente immersa.

Decisione C.S.A.:C. U. n. 105/CSA del 15 Marzo 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a CinqueCom. Uff. n. 526 del 13.02.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. OLIMPUS ROMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASD OLIMPUS ROMA/SS LAZIO C5 DEL 31.01.2018

Massima: La Corte, conferma la decisione del giudice sportivo che dichiarato la posizione regolare della calciatrice extracomunitaria essendo il tesseramento rispettoso dell’art. 40 quinquies delle NOIF il quale, in materia di tesseramento di calciatori stranieri per le società della divisione nazionale calcio a 5 prevede che ogni socie affiliata possa chiedere il tesseramento di un solo calciatore o calciatrice che siano cittadini di paesi non aderenti all’U.E. (c.d. cittadini extracomunitari). Invero la ratio della disposizione in questione è quella di fissare un limite al tesseramento di atleti extracomunitari che non può essere riferito alla socie sportiva nel suo complesso ma deve tener conto della attività che ciascuna socie svolge articolandosi in più squadre che partecipano a competizioni diverse e sono iscritte a campionati diversi dotati certamente di una autonomia e svincolati l’uno dall’altro. Il limite previsto intende, con evidenza, porre un freno all’ingresso di calciatori esterni all’U.E. per ciascun campionato e finirebbe per penalizzare ingiustamente società che sono organizzate ed articolate in più squadre - sopportandone il correlativo sforzo tecnico-organizzato nella prospettiva della più ampia diffusione del fenomeno sportivo - che partecipano contemporaneamente a competizioni e campionati diversi l’uno dall’altro. L’interpretazione di ogni disposizione deve infatti rispondere, in primo luogo, ad un criterio logico- sistematico e non fermarsi esclusivamente alla “lettera” della disposizione enucleandola e astraendola dal contesto normativo nel quale è complessivamente immersa.

 

Decisione C.S.A.:C. U. n. 105/CSA del 15 Marzo 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 525 del 13.02.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL BREGANZE 2011 C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASD SS LAZIO C5/FUTSAL BREGANZE 2011 C5 DEL 28.01.2018

Massima: La Corte, conferma la decisione del giudice sportivo che dichiarato la posizione regolare della calciatrice extracomunitaria essendo il tesseramento rispettoso dell’art. 40 quinquies delle NOIF il quale, in materia di tesseramento di calciatori stranieri per le società della divisione nazionale calcio a 5 prevede che ogni socie affiliata possa chiedere il tesseramento di un solo calciatore o calciatrice che siano cittadini di paesi non aderenti all’U.E. (c.d. cittadini extracomunitari). Invero la ratio della disposizione in questione è quella di fissare un limite al tesseramento di atleti extracomunitari che non può essere riferito alla socie sportiva nel suo complesso ma deve tener conto della attività che ciascuna socie svolge articolandosi in più squadre che partecipano a competizioni diverse e sono iscritte a campionati diversi dotati certamente di una autonomia e svincolati l’uno dall’altro. Il limite previsto intende, con evidenza, porre un freno all’ingresso di calciatori esterni all’U.E. per ciascun campionato e finirebbe per penalizzare ingiustamente società che sono organizzate ed articolate in più squadre - sopportandone il correlativo sforzo tecnico-organizzato nella prospettiva della più ampia diffusione del fenomeno sportivo - che partecipano contemporaneamente a competizioni e campionati diversi l’uno dall’altro. L’interpretazione di ogni disposizione deve infatti rispondere, in primo luogo, ad un criterio logico- sistematico e non fermarsi esclusivamente alla “lettera” della disposizione enucleandola e astraendola dal contesto normativo nel quale è complessivamente immersa.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 85/CSA del 07 Febbraio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 342 del 19.12.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 - ABBREVIAZIONE TERMINI DI CUI AL COM. UFF. 86/A DEL 30.10.2017 - AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BERGAMO CALCIO A 5 /LECCO CALCIO DEL 16.12.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del giudice sportivo che dichiarato la posizione regolare del calciatore straniero. Il ricorso è privo di fondamento in quanto, come anche rilevato in primo grado, la procedura seguita dall’ufficio tesseramenti è stata corretta. Tale ufficio infatti ha l’obbligo di verificare la possibilità di tesserare un calciatore basandosi in via esclusiva sulla documentazione prodotta e sui requisiti richiesti secondo le regolamentazioni federali, non disponendo di poteri istruttori assimilabili  a  quelli  dell’autorità  giudiziaria  della  Repubblica  italiana.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 24/CSA del 12 Settembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n.  835 del 30.3.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. WOMAN NAPOLI C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELLATOR FERENTUM/WOMAN NAPOLI C5 DEL 19.02.2017

Massima: Corretta è l’omologazione della gara disposta dal G.S. perché la calciatrice risulta essere in posizione regolare atteso che l’Ufficio Centrale Tesseramenti, vista la richiesta presentata dalla ed esaminata la documentazione prodotta, riteneva la stessa conforme alle vigenti disposizioni in materia di tesseramento del calciatore “non professionista di nazionalità straniera” e quindi disponeva il tesseramento della calciatrice a far data dal giorno della comunicazione.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 099/CSA del 16 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CSA del 13 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 498 del 18.2.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. AUGUSTA 1986 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUGUSTA 1986/AVIS PLEIADE POLICORO DEL 23.1.2016

Massima: La Corte ritiene corretta ed esaustiva la decisione assunta dal primo giudice, posto che proprio all’Ufficio Tesseramenti è attribuita dall’ordinamento sportivo la competenza e quindi l’insieme di attribuzioni, funzioni e poteri decisionali da espletarsi nella specifica materia. Ne consegue che l’attestazione del suddetto Ufficio non può non rilevarsi sufficiente a risolvere la vicenda, in punto di regolarità del tesseramento, così come prospettata agli atti. La Corte soggiunge che non vi è prova che la normativa internazionale della FIFA invocata dall’appellante sia self-executing e che quindi la sola sua esistenza abbia formalmente determinato l’abdicazione e l’ablazione del potere regolamentare nella materia, già riconosciuto in via autonoma alla Federazione italiana, posto che l’intervento della suddetta normativa non comporta di per sé l’automatico effetto della sua meccanica ed incondizionata trasposizione ed applicazione nel diritto interno. Si fa presente infatti che i due calciatori sono stati a suo tempo (nel 2009 e nel 2010) tesserati come italiani in conformità della disciplina che allora regolava le relative operazioni e quindi lo ius superveniens rappresentato dalla ricordata “nota informativa” diramata dall’Ufficio Tesseramento della FIGC per la Stagione Sportiva 2015/2016 non è comunque idoneo a sindacare e porre nel nulla quanto disposto per le precedenti stagioni sportive nel vigore della relativa disciplina.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 078/CSA del 16 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 03 Marzo 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 188 del 6.11.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’A.S.D. REAL TEAM MATERA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. SAMMICHELE-REAL TEAM MATERA C5 DEL 3.10.2015

Massima: La Corte riforma la decisione del G.S. e sanziona la società con la perdita della gara ai sensi dell’art. 17, comma 5, lett. A) C.G.S., per aver schierato il calciatore in posizione irregolare di tesseramento. Il calciatore, infatti, in quanto già in precedenza tesserato presso altra Federazione, non poteva neppure alla data della richiesta di tesseramento (30.9.2015) e, comunque, alla data del 3.10.2015, giorno in cui è stata disputata la gara di cui trattasi, essere considerato in regola sotto tale profilo, difettandone i relativi presupposti di cui alla disciplina federale in materia. In tale prospettiva, questo Collegio presta convinta adesione a quanto già affermato da precedente giurisprudenza, secondo cui «la invalidità del tesseramento fin dalla sua formazione ne impedisce gli effetti, anche se la sua declaratoria avviene soltanto successivamente, posto che il bene protetto dalla norma regolamentare ha per oggetto il rispetto delle regole da parte degli associati e perciò stesso la salvaguardia dei diritti di tutti gli affiliati alla reciproca osservanza delle norme federali affinché nessuno possa trarre vantaggio dalla loro violazione» (CAF, in Com. Uff. n. 53/C del 17.5.2007). In definitiva, non sussistendo, sin dall’origine del tesseramento, i presupposti giuridicofederali per il tesseramento del calciatore, lo stesso ha irregolarmente partecipato alla gara.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 071/CSA del 26 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CSA del 22 Aprile 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 117/DIV del 26.1.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO FOGGIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARTINA FRANCA/FOGGIA DELL’11.1.2015

Massima: Corretta è la decisione del G.S. che ha accertato la regolarità del tesseramento del calciatore extracomunitario sulla base dei documenti di identità e di regolare soggiorno in Italia, attestanti la sua nascita, Come previsto dall’art. 35.3 C.G.S. il procedimento dinanzi alla Corte per fatti riguardanti la posizione irregolare dei giocatori tesserati partecipanti ad una gara si fonda, da un lato, sui documenti ufficiali, di gara e federali e, dall’altro, anche sulle deduzioni e delle controdeduzioni delle parti. Questa previsione sconta, però, una posizione di equipollenza probatoria, di modo che quanto ufficialmente risultante negli atti federali debba e possa trovare credibile e verosimile smentita in una produzione documentale o testimoniale di sicuro spessore. La qual cosa, nella presente fattispecie, non è. Infatti, nulla di oggettivamente rilevante è emerso nel corso del dibattimento, nel quale – a fronte dei documenti di identità presentati – la reclamante ripropone solo mere e indimostrate deduzioni, già addotte in primo grado, non munendole di qualsivoglia elemento oggettivo a loro sostegno ma insistendo nella richiesta di accertamenti, di sospensione del giudizio o anche di un suo rinvio a data da destinarsi.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 204/CGF del 11 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 23 Marzo 2011 e su www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 214 del 1.12.2010 Impugnazione – istanza: 1) Ricorso dell’A.S.D. Casinò Di Venezia Calcio a 5 avverso decisioni merito gara Verona Calcio a 5/Venezia Calcio a 5 del 20.11.2010 Massima: E’ regolare la partecipazione alla gara del calciatore brasiliano, allorquando la Commissione Tesseramenti ha ritenuto valido il tesseramento attesa la regolarità del permesso di soggiorno in ossequio all’art. 40 comma 11 n. 1 lett. d) NOIF sulla base di una informativa della Questura di Verona che attestava come, per la normativa vigente (T.U. 286/98) il permesso di soggiorno, ovunque concesso, avesse validità su tutto il territorio dello Stato.  

Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 19 Marzo 2009 n. 4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 03  Maggio 2010 n. 3 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 304 del  24.12.2009 Impugnazione – istanza:  4) Ricorso dell’A.S. Bergamo Calcio a cinque avverso decisione  merito gara Aosta Calcio a 5/A.S. Bergamo Calcio A 5 del 2.12.2009 Massima: E’ in posizione regolare il calciatore straniero proveniente da federazione estera quando alla data della disputa della gara, a seguito di contrastanti accertamenti, il tesseramento non era stato dichiarato nullo, la cui nullità, invece viene dichiarata con efficacia ex nunc e dunque a far data dalla presente pronuncia. Il caso di specie: In data 16.1.2008 la Confederazione brasiliana, su richiesta dell’Ufficio Tesseramento  della F.I.G.C. - al quale si era rivolto in data 5.1.2008 la società al fine di verificare  se il calciatore brasiliano risultasse tesserato presso la Federazione brasiliana e conseguentemente di “procedere al corretto tesseramento” del calciatore - ha certificato che il  calciatore risultava tesserato presso la società brasiliana.  In data 27.2.2008 il calciatore ha sottoscritto dichiarazione su carta della società  indirizzata all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. con la quale, stante la consapevolezza di non essere mai stato tesserato per la suddetta squadra, dichiarava di non essere stato  tesserato presso Federazioni estere e di non essere mai stato convocato presso rappresentative  nazionali straniere.  La dichiarazione era stata concordata con l’Ufficio Tesseramento per la impossibilità di  compiere più puntuali verifiche stante l’imminenza della scadenza del termine di tesseramento. La società quindi presentava richiesta di tesseramento per il calciatore,  specificando “che dall’accertamento del competente ufficio tesseramento stranieri, del quale si  fornisce copia, risulta il tesseramento all’estero per la società brasiliana, ciononostante il  ragazzo afferma di non essere mai stato tesserato per tale società.  Si trasmette comunque il  tesseramento a codesto ufficio, con l’impegno a non utilizzare il calciatore se non successivamente  all’esito dei competenti ulteriori accertamenti, al fine di poter rispettare il termine del 29 febbraio  se la dichiarazione del ragazzo risulterà confermata”.  Con fax dell’1.8.2008 l’Ufficio Tesseramenti  chiedeva alla società di  regolarizzare la posizione del calciatore con  una nuova richiesta o con l’aggiornamento della  posizione di tesseramento 2008/2009. La società procedeva all’aggiornamento della posizione. Il 10.10.2008 l’Ufficio Tesseramento comunica alla società la sospensione del  procedimento di tesseramento e il deferimento  del calciatore alla Procura Federale per falsa dichiarazione circa il tesseramento all’estero.  La Confederacao Brasileira con nota 23.3.2009 ricevuta dall’Ufficio Tesseramento della  F.I.G.C. in data 24.3.2009, rettificava la propria dichiarazione del 16.1.2008, precisando che il  tesseramento del calciatore era intercorso con altra società brasiliana,  la quale aveva fornito liberatoria con nota datata 2.2.2008. Con decisione in data 27.4.2009 la Commissione Disciplinare Nazionale proscioglieva il  calciatore da ogni addebito.  In data 6.5.2009 l’Ufficio Tesseramento, vista  la predetta decisione della Commissione  Disciplinare Nazionale, nonchè “Vista la richiesta della società; esaminata  la documentazione prodotta; ritenuta la stessa  conforme alle vigenti norme regolamentari in  materia di tesseramento di calciatore italiano”, autorizzava il tesseramento del calciatore con  decorrenza 6.5.2009. Accadeva peraltro che in data 2.12.2009, la società schierava nell’incontro  di Coppa Italia di serie B di calcio a 5 il calciatore.  Il Giudice Sportivo con decisione in data 24.12.2009 respingeva il ricorso proposto da altra società per la posizione irregolare del calciatore. Avverso detta decisione proponeva appello alla Corte di Giustizia Federale. Con decisione in data 20.1.2010 la Corte di Giustizia Federale (IV Sezione) "ritenuta la  necessità ai fini della decisione che venga preliminarmente definita la posizione del tesseramento  del calciatore, deferisce la questione alla Commissione  Tesseramenti e dispone la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia di tale organo". La Commissione Tesseramenti esaminava la posizione del calciatore e perveniva alla conclusione che era da dichiarare "nullo e privo di effetti il  tesseramento del calciatore".  La decisione della Commissione Tesseramenti era adottata in data 27.1.2010 (n. 12/D).  Avverso detta decisione proponeva reclamo la società alla Corte di Giustizia  Federale.  Il ricorso veniva incardinato (per competenza) presso la V Sezione della Corte di Giustizia  Federale la quale, esaminando l'intera vicenda, con decisione 9 febbraio 2010, riteneva di accogliere  il ricorso della società e quindi decretava l'annullamento della delibera impugnata,  annullando però il tesseramento con effetto "dalla data odierna".  Peraltro, dopo tale decisione  la vicenda veniva riassunta dalla IV Sezione della Corte di  Giustizia Federale che aveva sospeso il giudizio in attesa della delibera della Commissione  Tesseramenti.  La IV Commissione, peraltro, "ritenuto che nella presente fattispecie si discute circa  l'efficacia decisiva tra le parti di una pronuncia resa in un procedimento al quale una delle stesse  parti non è stata ammessa a partecipare;ritenuto che si controverte, altresì, sulla possibilità che la  dichiarazione di nullità di un tesseramento possa non produrre effetti retroattivi; ritenuto che  entrambe le questioni rivestono carattere di particolare importanza, PQM rimette gli atti al Primo  Presidente perché valuti, ai sensi dell'art. 31, comma 6 C.G.S., la possibilità di assegnare il  procedimento alle Sezioni Unite".

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 09 Febbraio 2010 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 189/CGF del 11 Marzo 2010n. 1 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 09/D del 10.12.2009 Impugnazione – istanza: 1) Ricorso dell’A.S.D. Treviso 2009 avverso il pronunciamento in ordine alla posizione di tesseramento del calciatore S. V. N. (A.S.D. Treviso 2009) adottato a seguito di richiesta di giudizio del C.R. Veneto L.N.D. Massima: E’ in posizione regolare il calciatore, status 80 che prende parte alla gara in assenza di autorizzazione scritta da parte del competente Comitato Regionale. Il calciatore straniero, mai tesserato per federazione che gode dello status 80 deve trattato al pari di qualsiasi calciatore italiano, in conformità al disposto dell’art. 39 N.O.I.F. con la conseguenza che il tesseramento dello stesso deve ritenersi valido ed efficace con decorrenza 18.9.2009, giorno di deposito dello stesso presso il competente Ufficio Tesseramento. Il caso dedotto non può essere inquadrato nel disposto dell’art. 40, comma 11 N.O.I.F., regola il tesseramento in Italia di calciatori stranieri, comunitari o extracomunitari, che siano già stati tesserati per società appartenenti a federazioni estere, laddove il calciatore in questione non è mai stato tesserato per alcuna società appartenente a federazione estera. Non può altresì essere ricompresso nel disposto dell’art. 40, comma 11 bis N.O.I.F., perché la fattispecie astratta regolata dalla norma riguarda solo il primo tesseramento per la Federazione Italiana, laddove è pacifico che il calciatore in esame è già da molti anni tesserato in Italia. L’esclusione del caso di specie dalle ipotesi normative di cui all’art. 39, commi 3 e 5 N.O.I.F., per cui, il tesseramento si sarebbe perfezionato il 18.9.2009, giorno in cui lo stesso unitamente ai documenti di corredo, è stato depositato presso la delegazione provinciale della F.I.G.C. Senonchè, la detta ultima norma regola il tesseramento dei calciatori italiani, mentre il calciatore in esame non ha cittadinanza italiana per cui necessita di ulteriore esame normativo per rinvenire la norma di riferimento. E’ pacifico che il calciatore goda del cosiddetto status 80, nel quale sono ricompresi i calciatori di cittadinanza straniera, mai tesserati per federazioni estera, che siano stati tesserati per la Lega Nazionale Dilettanti nelle Stagioni Sportive 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004. In passato, detta peculiare categoria di calciatori, non trovando un’espressa collocazione nelle N.O.I.F., era espressamente regolata anno per anno nei vari Comunicati Ufficiali ed il loro tesseramento decorreva dalla data di comunicazione della F.I.G.C... Per la stagione 2009/2010, il tesseramento è regolato dal Com. Uff. n. 137/A della F.I.G.C. Detto Comunicato però non regolamenta, come in passato, la specifica categoria dei calciatori extracomunitari o comunitari mai tesserati con società appartenenti a federazioni estere. Orbene, poiché è compito del Giudice, a fronte di una fattispecie concreta, individuare la norma astratta che la regolamenta, giusta il tenore del Com. Uff. n. 137/A , non ravvisandosi nello stesso una regolamentazione specifica per il caso di calciatori extracomunitari e comunitari mai tesserati con società appartenenti a federazioni estere, devesi dedurre che gli stessi debbano essere trattati al pari di calciatori italiani. Detta interpretazione appare rispondente anche a mera considerazione di buon senso. Atteso infatti, che gli appartenenti allo status 80 sono stati tesserati per la prima volta nell’arco temporale 2001/2003 e, quindi, giocano ormai in Italia da 7/10 anni, senza un pregresso tesseramento straniero, devesi interpretativamente ritenere che l’ultima regolamentazione in materia di termini e modalità di tesseramento (Com. Uff. n. 137/A), li abbia a tutti gli effetti voluti equiparare ai calciatori italiani. D’altronde, quando la legge vuole, dice, per cui, se prima la peculiare categoria dello status 80 era espressamente regolamentata, mentre nell’ultima disposizione a contenuto normativo non trova più collocazione alcuna, è il principio giuridico dell’interpretazione sistematica, che porta ad affermare che il cosiddetto status 80 sia oggi stato espunto dall’Ordinamento e la peculiare fattispecie debba trovare collocazione nelle previsioni generali delle N.O.I.F.. In tal senso soccorre anche il Com Uff. n. 3 del 3.1.2009 del Comitato Regionale Veneto, posteriore al Com. Uff. n. 137/A del 5.5.2009 della F.I.G.C., che recependone evidentemente il disposto relativo ai termini ed alle modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l’invio delle liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i trasferimenti, diffonde anche un vademecum riassuntivo di tutte le possibili ipotesi, ivi comprendendo anche quella dei calciatori appartenenti al cosiddetto status 80, ma mentre per alcune categorie afferma espressamente che la data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza del tesseramento medesimo, per lo status 80, nulla dice al riguardo, con ciò implicitamente riconducendo il peculiare tesseramento medesimo al principio generale. Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 12 Febbraio 2009 n. 4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 204/CGF del 27 Maggio 2009. n. 4  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 351 del 21.1.2009 Impugnazione - istanza: Ricorso dell’Arzignano Grifo C. 5 avverso decisioni merito gara Arzignano Grifo/Luparense del 6.1.2009 Massima: E’ in posizione regolare il calciatore tesserato per la società a far data dal 17.12.2008 è ciò ai sensi del combinato disposto dell’art. 40/11 delle N.O.I.F. e del Com. Uff. n. 66/A del 9.10.2008 che ha consentito per la Stagione Sportiva 2008/2009, il tesseramento di calciatori dilettanti extracomunitari anche se muniti di permesso di soggiorno valido fino al 31.1.2009 Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 23/CDN  del 08 ottobre 2008  n. 4 - www.figc.it Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.S. (presidente e legale rappresentante ASD Villorba Calcio a 5), W.E.E.L. (calciatore soc. ASD Villorba Calcio a 5) e della società ASD Villorba Calcio a 5 (nota n. 2183/267 pf07-08/sp/en del 17.1.2008) Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (3) in classifica per aver fatto giocare il calciatore in posizione irregolare di tesseramento ovvero utilizzato il calciatore, di cittadinanza non italiana, prima della comunicazione della FIGC, dalla cui data l’art. 40 comma 11 bis NOIF fa decorrere il tesseramento. Ne consegue che, la partecipazione del calciatore alle gare, successive alla richiesta di tesseramento inoltrata dalla società, ma precedenti la comunicazione della FIGC, è stata irregolare. Consegue la sanzione della squalifica a carico del calciatore (mesi 3) e quella dell’inibizione a carico del presidente (mesi 6).   Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 136/CGF Riunione del 07 marzo 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 258/CGF Riunione del 01 luglio 2008 n. 1 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 478 del 20.2.2008 Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ A.S.D. Virtus Montecastelli avverso decisioni merito gara Virtus Montecastelli/Virtus Gualdo Calcio ASD del 9.1.2008 Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore straniero extracomunitario, già tesserato in favore di società appartenente a Federazione estera, allorquando partecipa alla gara senza essere ancora tesserato. In merito al tesseramento del calciatore straniero extracomunitario, già tesserato in favore di società appartenente a Federazione estera, la norma di riferimento, utile per stabilire quale sia il momento iniziale per l’operatività della richiesta di tesseramento, non è tanto il più volte menzionato comma 3 dell’art. 39 N.O.I.F. che enuncia un mero principio di caratura generica, bensì il successivo art. 40, di più vasto e specifico contenuto, che, in forza del dettato di cui ai commi 6 e 11, si attaglia perfettamente alla materia in esame. Dalla lettura di tali disposizioni si evince, senza possibilità di equivoco, che la richiesta di tesseramento del calciatore andava corredata contestualmente da apposita documentazione (certificato di residenza del predetto e, stanti i suoi precedenti vincoli sportivi con una società estera, transfert internazionale attestante la sua qualifica di non professionista) e che il tesseramento operava dalla “data di autorizzazione della F.I.G.C.” (comma 11, n. 3 u.p.). In termini diversi, se la documentazione di corredo viene ritenuta dal Legislatore Federale condizione imprescindibile per ottenere il tesseramento richiesto in quanto consente di verificare all’Ufficio Tesseramenti se il calciatore possa o meno svolgere attività agonistica in Italia, è solo al realizzarsi di detta condizione (produzione documentale) che bisogna risalire per stabilire la data di decorso del tesseramento. Criterio, questo, armonico rispetto all’enunciato regolamentare correttamente applicato, nel caso in esame dall’Ufficio Tesseramenti. (Il caso di specie: la società in data 16.11.07 aveva inviato alla FIGC la richiesta di tesseramento del calciatore extracomunitario priva cioè del certificato di residenza e della sua dichiarazione attestante di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Il calciatore partecipava alla gara del 9.1.08 e risultava tesserato però solo dal 14.01.08. Il giudice sportivo comminava la perdita della gara, sanzione confermata dalla CGF).

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 132/CGF Riunione del 11 aprile 2008 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale 1 n. 252/CGF Riunione del 26 giugno 2008 n. 3 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 461 del 14.2.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del P.C.F. Aosta Calcio a Cinque avverso decisioni merito gara Cadoneghe Futsal/Aosta Calcio a 5 del 12.1.2008

Massima: Quando dal certificato storico relativo al tesseramento del calciatore risulta che lo stesso è stato tesserato, fin dalla stagione 2003-2004, per varie società sempre appartenenti alla Federazione Italiana Gioco Calcio, prima con il codice 80 e successivamente con quello numero 3, non è necessario alcun transfert per la stagione 2007/2008.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 28 Febbraio 2005 n. 8 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 32 del 26.1.2005 Impugnazione - istanza:Reclamo della Pol. Monterosso Nova sper avverso la sanzione della penalizzazione di n. 1 punto nella classifica del campionato 2004/2005 a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Veneto Massima: L’art. 40 comma 11 delle N.O.I.F. stabilisce infatti che il calciatore straniero può essere impiegato soltanto successivamente alla ratifica del tesseramento.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 41/C Riunione del 8 maggio 2003 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 39 del 10.4.2003

Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Lessoloranzese avverso decisioni merito gara Lessoloranzese/Borriana P.G.S. del 30.3.2003

Massima: Ai fini del tesseramento dal calciatore extracomunitario occorre considerare la data di autorizzazione da parte della F.I.G.C.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 14 aprile 2003 n. 11 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 320 del 18.3.2003

Impugnazione - istanza:Appello del G.S. BNL avverso decisioni merito gara BNL/A.S. Roma Calcio a Cinque RCB del 21.9.2002

Massima: Non può certo dirsi che l’art. 40, comma 11, delle N.O.I.F. brilli per chiarezza e linearità, ma, d’altra parte, non è in alcun modo accettabile, essendo opzione ermeneutica del tutto illogica e fuori dal sistema, limitare la sfera di applicabilità della previsione eccezionale e derogatoria per cui “il tesseramento decorre dall’autorizzazione” (del Presidente Federale) ai soli calciatori appartenenti alla categoria di cui al n. 3), ovvero “calciatori di cittadinanza italiana, residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera”, i quali vengono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Non è possibile distinguere, come denota lo stesso comma 11, prima parte, pur letto in correlazione con il comma 6, tra calciatori “provenienti” e calciatori “provenuti” da Federazione estera e per entrambe tali categorie di atleti si impone la verifica della documentazione richiesta nell’ambito di un procedimento autorizzatorio che sfocia in un provvedimento del Presidente Federale. Del resto non a caso, la vigilanza temporale dell’autorizzazione del Presidente Federale è limitata ad una sola stagione sportiva, come è evidente proprio nel caso del calciatore dilettante extracomunitario in argomento (provvedimento del 26 settembre 2002), cosicché è inevitabile che di anno in anno vada attribuita al provvedimento autorizzatorio federale una valenza costitutiva ai fini della decorrenza del tesseramento.

Massima: Per il tesseramento di tutte le categorie di calciatori già tesserati presso Federazione estera, senza che possa utilmente distinguersi tra “provenienti” e “provenuti”, vige il principio di diritto che le Società interessate di L.N.D. devono chiedere ad ogni inizio di stagione sportiva il rilascio dell’autorizzazione federale e per tutti il tesseramento decorre dalla data di autorizzazione. Consegue che il calciatore è in posizione irregolare se ha preso parte alla gara senza autorizzazione federale, con decorrenza del tesseramento dalla data di autorizzazione, non potendosi comunque fare riferimento - ai fini della decorrenza del tesseramento stesso - alla data di trasmissione del plico, anche ove esso fosse effettivamente completo, fin dal principio, di tutta la documentazione necessaria.

 

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 17 maggio 2001 n. 18, 19 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 35 del 15.3.2001

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Aurora Pitigliano avverso decisioni merito n. 2 gare per partecipazione del calciatore S.G. in posizione irregolare. Appello dell’U.S. Aurora Pitigliano avverso decisioni merito gara Aurora Pitigliano/Rosignano del 4.3.2001

Massima: Provenendo il calciatore da Federazione estera, è necessario il transfert della medesima, ed il tesseramento italiano deve essere perfezionato al momento della disputa della gara, in mancanza versa in posizione irregolare.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 17 maggio 2001 n. 14 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 45 del 29.3.2001

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Ponte Pattoli avverso decisioni merito gara Vis Castelrigone/Ponte Pattoli del 18.2.2001

 Massima: Quando il calciatore di cittadinanza italiana, proveniente dalla Federazione Estera (Argentina), tesserato, con regolare procedura seguita dall’Ufficio Tesseramento Federale e previa assunzione del prescritto “Certificato Internazionale di Passaggio”, per la società dilettantistica viene successivamente posto nelle liste suppletive di svincolo (dicembre), in virtù dello svincolo, può legittimamente tesserarsi con richiesta di aggiornamento tessera per qualsiasi altra società.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 17 maggio 2001 n. 13 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 45 del 29.3.2001

Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Selci Nardi avverso decisioni merito gara Vis Castelrigone/Selci Nardi dell’11.3.2001

Massima: Quando il calciatore di cittadinanza italiana, proveniente dalla Federazione Estera (Argentina), tesserato, con regolare procedura seguita dall’Ufficio Tesseramento Federale e previa assunzione del prescritto “Certificato Internazionale di Passaggio”, per la società dilettantistica viene successivamente posto nelle liste suppletive di svincolo (dicembre), in virtù dello svincolo, può legittimamente tesserarsi con richiesta di aggiornamento tessera per qualsiasi altra società.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 17 maggio 2001 n. 12 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 45 del 29.3.2001

Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Aries avverso decisioni merito gara Aries/Vis Castelrigone del 25.2.2001

Massima: Quando il calciatore di cittadinanza italiana, proveniente dalla Federazione Estera (Argentina), tesserato con regolare procedura seguita dall’Ufficio Tesseramento Federale e previa assunzione del prescritto “Certificato Internazionale di Passaggio” per la società dilettantistica, viene successivamente posto nelle liste suppletive di svincolo (dicembre), in virtù dello svincolo, può legittimamente tesserarsi con richiesta di aggiornamento tessera per qualsiasi altra società.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 18/C Riunione del 13 gennaio 2000 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 19 del 25.11 .1999

Impugnazione - istanza:Appello della società Anni 50 avverso decisioni in merito a gare diverse, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Liguria per partecipazione del calciatore P.L. in posizione irregolare.

Massima: Non è regolare il tesseramento del calciatore, da cui consegue la posizione irregolare dello stesso se partecipa alla gara, quando è stata inoltrata la richiesta di tesseramento per la società non corredata del transfert previsto necessariamente per i calciatori provenienti da Federazione estera.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 23/C Riunione del 18 marzo 1999 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 27 del 28.1.1999

Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Sospirese avverso decisioni merito 2 gare per partecipazione del calciatore F.A. in posizione irregolare.

Massima: L'eccepita buona fede da parte della società che avrebbe utilizzato il calciatore nella ragionevole convinzione che avesse riacquisito automaticamente il diritto a farlo, non vale a superare la rigida normativa che regola il tesseramento dei calciatori (art. 40 comma 4 N.O.I.F.) ed in particolare di quelli provenienti da Federazioni Estere (comma 6 art. 40) secondo la quale solo l'intervenuta autorizzazione del Presidente Federale legittima al tesseramento del calciatore ed alla sua utilizzazione.

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