Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 33/C Riunione del 24 maggio 2001 n. 15 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 48 del 27.4.2001

Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Ambrosiana Tre Stelle avverso decisioni merito gara Trecastagni/Ambrosiana Tre Stelle dell’1.4.2001

Massima: La legge della Regione Sicilia (art. 6, comma 2, della legge regionale del 30.12.2000), prevede la responsabilità anche delle Federazioni Sportive - cioè, delle strutture delle Federazioni operanti in Sicilia - del mancato adempimento da parte delle società dell’obbligo di accertare la idoneità specifica dei calciatori, di cui all’art. 43 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (obbligo che va adempiuto all’atto del primo tesseramento e rinnovato annualmente).

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 33/C Riunione del 24 maggio 2001 n. 12 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 47 del 12.4.2001

Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Ambrosiana Tre Stelle avverso decisioni merito gara Ambrosiana Tre Stelle/Avola del 4.2.2001

Massima: Le società sono tenute ad osservare le disposizioni emanate dal Comitato Regionale e pubblicate sul Comunicato Ufficiale con le quali si porta a conoscenza delle stesse che tutte le richieste di tesseramento prive del certificato di idoneità all’attività agonistica, come previsto dal Decreto del Ministro della Sanità del 18.2.1982 e successive modifiche, emanato ai sensi dell’art. 2 della legge 26.10.1991, n. 1099, saranno archiviate, a nulla rilevando il fatto che il certificato sia stato spedito dalla società successivamente alla gara e su richiesta del Comitato. Consegue che il calciatore che ha preso parte alla gara è da considerarsi in posizione irregolare.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 24/C Riunione del 25 marzo 1999 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 38 del 24.2.1999 Impugnazione - istanza: Appello dell’U..S Lentiai avverso decisioni merito gara Lentiai/Asolo del 31.1.1999 Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore il cui tesseramento è sospeso per inidoneità fisica.
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