DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 116/CSA del 30 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione pubblicata mediante C.U. n. 61/DIV del 04.12.2019, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale

Impugnazione – istanza: S.S.D. MARSALA CALCIO ARL/ASD SAN TOMMASO CALCIO

Massima: Il calciatore espulso deve scontare la giornata di squalifica nella gara successiva alla pubblicazione della stessa sul C.U. non vigendo il principio dell’automatismo della sanzione riservato a campionati regionali. Per cui nel caso in esame il calciatore non è in posizione irregolare…Ai sensi dell’art. 21, comma I, C.G.S., “le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall'art. 137, comma 2”. Ne deriva che, salvo ipotesi tassative, la squalifica di calciatori e tecnici è conseguenza necessaria del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo sulla base dei referti arbitrali pervenuti al termine della relativa giornata di Campionato. Invero l’art. 137, comma 2, C.G.S., inserito all’interno del Titolo VII, di “Disciplina sportiva in ambito regionale della LND e del settore per l’attività giovanile e scolastica”, stabilisce al comma 2, che “ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti”, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata con provvedimento del Giudice sportivo”. Tale norma ha carattere speciale, trovando esclusiva applicazione in ambito regionale della LND e del settore per l’attività giovanile e scolastica. A giudizio della reclamante l’art. 21, comma I, C.G.S., invece andrebbe letto e applicato integralmente, comprendendo la salvezza finale con il richiamo dell’art. 137, comma II, C.G.S., che troverebbe applicazione al caso di specie. La tesi sostenuta dalla società reclamante non può essere condivisa. L’art. 137, comma II, C.G.S., sebbene evocato dall’art. 21, comma I, C.G.S. fa riferimento ad ipotesi tassative, quali la disputa di gare relative a competizioni di carattere regionale ovvero relative al settore per l’attività giovanile e scolastica. All’opposto la società SSD Marsala Calcio A.R.L. milita e partecipa al Campionato Nazionale di Serie D, girone I. Trattandosi di competizione di rilevanza nazionale non può, infatti, trovare applicazione la predetta disciplina di settore. Ne deriva, pertanto, che il Giudice Sportivo, a ragione, ha applicato solo la prima parte dell’art. 21, comma I, C.G.S. senza il rinvio all’art. 137, comma II, C.G.S., su cui, invece, insiste la società reclamante. Non essendo stato pubblicato alcun provvedimento di squalifica a carico la posizione del calciatore M. C., questi è da ritenersi a tutti gli effetti “regolare”, ragion per cui nessun dubbio residua circa la legittimità del suo impiego durante la gara ACD San Tommaso Calcio/Ssd Marsala Calcio del 20.11.2019, valevole per 14^ giornata del Campionato Nazionale di Serie D, girone I, conclusasi con il punteggio di 2-1.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite: Decisione n. 33 del 04/06/2018 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d’Appello territoriale F.I.G.C. - C.R. Emilia Romagna, pubblicata con C.U. n. 14 del 12 ottobre 2016, che ha respinto il reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo - C.R. Emilia Romagna, pubblicata con C.U. n. 10 del 14 settembre 2016, relativa alla regolarità della gara A.S.D. Folgore Rubiera - U.S.D. Vigor Carpaneto 1922 del 4 settembre 2016 e, per l’effetto, ha irrogato, a carico della società reclamante, la sanzione della perdita della gara, con il punteggio di 0-3, per avere la stessa schierato, in posizione irregolare, il calciatore Simone Blotta, nonché la squalifica a carico del calciatore per una giornata e l’ammenda di € 150,00 a carico della società medesima

Parti: ASD Folgore Rubiera/Federazione Italiana Giuoco Calcio/USD Vigor Carpaneto

Massima: Il Collegio di Garanzia rigetta il ricorso proposto dalla società che è stata sanzionata dalla Corte Sportiva d’Appello territoriale con la perdita della gara per aver fatto giocare un calciatore squalificato. Osserva, a tal riguardo, il Collegio che l’apparente antinomia che sarebbe riscontrabile tra l’art. 13 NOIF e l’art. 34, comma 2, CGS FIGC trova invece coerenza nel secondo comma dell’art. 13 richiamato. Se, infatti, l’art. 13, comma 1, prevede che la pubblicazione dei comunicati ufficiali “avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi” e il secondo comma dell’art. 34 CGS FIGC prevede, invece, che le “decisioni degli organi di giustizia sportiva devono essere depositate entro 10 giorni dalla loro adozione e pubblicate, nella loro integrità, a mezzo di comunicato ufficiale, sul sito internet della Federazione”, il secondo comma dell’art. 13 supera l’antinomia, fissando il criterio che l’interprete è tenuto ad adottare. Prevede, infatti, questa norma, che le decisioni “si presumono conosciute dalla pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali … salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione [mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi] costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza”. Ne deriva che, poiché l’art. 34, comma 2, CGS FIGC non prevede particolari modalità di notifica, ma solo l’adozione della decisione e la pubblicazione, la conoscenza legale da parte del destinatario è soddisfatta esclusivamente attraverso l’affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi, data che costituisce il termine a quo per la proposizione del ricorso.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.104/CSA del 18 Marzo 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CSA del 11 Aprile  2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 779 del 17.3.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO DELL’U.S. SAINTS PAGNANO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S. SAINTS PAGNANO/ASD BRILLANTE TORRINO FUTSAL DEL 17.3.2017

Massima: E’ regolare la partecipazione del calciatore alla gara se la sua precedente squalifica, ammesso che vi sia stata, non è stata pubblicata sul relativo C.U. non potendo essere prese in considerazione neanche le immagini televisivi della gara in questione ai sensi dell’art. 35.1.2. C.G.S. che darebbero prova della sua espulsione e la conseguente squalifica. E’ noto che nell’ordinamento giuridico la conoscenza di determinati atti e fatti è considerata rilevante sotto diversi aspetti. Al fine di rendere possibile l’acquisizione di conoscenze sono, in vero, predisposti e regolati appositi strumenti di pubblicità. Si possono comprenderenella generica nozione di pubblicitàle attività, gli strumenti giuridici, le misure, compiute o predisposte da soggetti pubblici o privati a ciò obbligati o facoltizzati, dirette a rendere non soltanto possibile ma anche probabile una conoscenza di fatti giuridici da parte di uno o più soggetti, in vista della rilevanza che l’ordinamento attribuisce a tale conoscenza o a tale possibilità di conoscenza. È accolta, infatti, sia in dottrina che giurisprudenza l’esistenza di un generale “principio di pubblicità” degli atti fondato sul diritto all’informazione o, con significato ancora più ampio, quale declinazione del principio democratico, caratteristico del sistema costituzionale. Nella medesima prospettiva e con riguardo al caso che occupa, la Corte ritiene che la pubblicità degli atti federali mediante i Comunicati Ufficiali sia principio altrettanto fondamentale per l’ordinamento sportivo. Depongono in questa direzione non soltanto gli artt. 22, comma 2 e 11, e 45, comma 2, C.G.S., come rilevato in primo grado – i quali ribadiscono nel dettaglio che la pubblicità della sanzione all’interno dei Comunicati ufficiali è senza dubbio indispensabile per l’esecuzione della stessa –, ma soprattutto la qualificazione di presunzione di conoscenza “assoluta” degli atti pubblicati all’interno dei Cc.Uu conferita dal legislatore federale già all’art. 2, comma 3, C.G.S. In vero, l’attività di pubblicazione nei Comunicati Ufficiali dei provvedimenti degli Organi federali contribuisce all’acquisto dell’efficacia ad essi spettante, ossia a darne piena pubblicità a tutte le componenti sportive: tesserati, società affiliate, organi amministrativi e di giustizia. Costituisce, pertanto, un’attività strumentale e indispensabile, in quanto preordinata alla conoscibilità pubblica delle norme sportive nonché dei provvedimenti amministrativi e disciplinari degli Organi federali. Sì che, è corretto il ragionamento logico-giuridico compiuto dal Giudice sportivo, il  quale afferma che le sanzioni disciplinari divengono esecutive, e devono dunque essere scontate dai tesserati, soltanto a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del relativo Comunicato ufficiale e non prima, sottolineando la prefata presunzione assoluta di conoscenza dei provvedimenti disciplinari, legati alla data di pubblicazione nei Comunicati stessi. D’altronde, anche nell’ambito regionale, il Codice di giustizia ha espressamente previsto l’obbligo di pubblicazione dell’elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la sanzione della squalifica automatica. Tale normativa sancisce, quindi, che soltanto il tesserato la cui sanzione disciplinare o il cui nominativo sia stato inserito e pubblicato in un Comunicato ufficiale non ha titolo a prendere parte ad un incontro prima di aver scontato la squalifica. Circostanza, quest’ultima, che non ricorre nella fattispecie in esame. Per di più, il preposto ufficio del Comitato Regionale Lazio – sentito sul punto – ha confermato che con riferimento alla partita di Coppa Lazio, non risulta pubblicato all’interno del relativo Com. Uff., né il nominativo, né alcuna sanzione disciplinare a carico del giocatore. Ne consegue che, in mancanza di un Comunicato Ufficiale contenente il nominativo e/o il provvedimento sanzionatorio nei confronti del giocatore in questione, lo stesso aveva pieno titolo a partecipare alla gara in questione.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 14 Luglio 2003 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 52 del 23.6.2003

Impugnazione - istanza: Reclamo dell’A.C. Reali siti avverso decisioni merito gara Allievi Juventus Foggia/Reali Siti del 9.6.2003

Massima: E’ regolare la partecipazione alla gara del calciatore squalificato per somma di ammonizioni quando la suddetta squalifica non è inserita per mero errore materiale sul comunicato ufficiale, ma viene comunque inserita sul successivo comunicato ufficiale con l’espressa indicazione che il calciatore ha, comunque, già scontato la squalifica. (Il caso di specie: La società ha fatto, ritualmente, affidamento sul contenuto del C.U. pubblicato prima dello svolgimento della gara in esame, in cui emerge l’espressa indicazione del fatto che il calciatore “ha, comunque, scontato la squalifica all’ottava giornata di ritorno” e in questo modo, non ha contravvenuto al principio che la sanzione decorre dalla data di pubblicazione del C.U., stante la presunzione assoluta di conoscenza dello stesso).

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 17/C Riunione del 17 gennaio 2002 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 21 del 6.12.2001

Impugnazione - istanza: Appello della S.S. La Dominante avverso decisioni merito gara Campionato Regionale Juniores la Dominante/Senago Calcio del 17.11.2001

Massima: Non è in posizione irregolare il calciatore che partecipa alla gara allorquando il suo nominativo non compare nel comunicato ufficiale nell’elenco dei calciatori che devono scontare la squalifica per recidività in ammonizione, anche se nel successivo comunicato ufficiale invece tale nominativo compare in via di rettifica del precedente comunicato. E’ in posizione irregolare, invece, quando partecipa alla gara dopo la pubblicazione del provvedimento di rettifica sul comunicato ufficiale.L'art. 17, comma 2, del Nuovo C.G.S., prevede, infatti, in via generale, che le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale. In definitiva, deve necessariamente farsi riferimento al secondo Comunicato, sep­pur di rettifica, visto che il calciatore non poteva essere chiamato a scontare la squalifica sulla base della data di pubblicazione del primo Comunicato, che originariamente non recava alcuna traccia del suo nominativo, né poteva pretendersi che il medesimo calciatore presumesse l'intervento della rettifica, a cui non poteva attribuirsi efficacia in tal senso retroattiva. La data di formale conoscibilità della sanzione inflitta è da rinvenirsi dunque nel secondo comunicato ufficiale. A tale data occorreva necessariamente riferirsi ai fini della decorrenza dell'esecutività della sanzione.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 10 gennaio 2002 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 31 del 22.11.2001 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Pisoniano avverso decisioni merito 2 gare per partecipazione del calciatore D.P.R. in posizioni irre­golare Massima: E’ in posizione irregolare per squalifica il calciatore che ha partecipato alla gara anche nel caso in cui il suo nominativo, mancante di una sola lettera del cognome o del nome (quando in precedenza e nella stessa stagione non aveva mai fatto rilevare l'errore e si era adeguato alle delibere del Giudice Sportivo) risulta tra i calciatori che devono osservare la giornata di squalifica per recidività in ammonizione.   Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 30/C Riunione del 13 maggio 1999 n. 8 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 39 del 20.4.1999 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Torrimpietra avverso decisioni merito gara Almas Roma/Torrimpietra del 14.4.1999 Massima: L'assunto della società - di aver ritenuto che il provvedimento di squalifica non riguardasse il loro calciatore per essere stato il nominativo dello stesso affiancato al nome della società avversaria - è poco credibile, atteso che con quel nome durante la gara aveva partecipato un solo calciatore. Consegue che il calciatore che ha partecipato alla successiva gara è in posizione irregolare per non aver scontato la squalifica.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 18/C Riunione dell’1 febbraio 1996 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 21 de! 21.12.1995

Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Azzanese avverso decisioni merito gara Azzanese/Alpe del 12.11.1995

Massima: Il calciatore deve scontare la squalifica dal giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, in cui egli viene annoverato tra i calciatori squalificati. Per cui il calciatore che, per somma di ammonizioni riportate nel Comunicato Ufficiale, avrebbe dovuto essere incluso nello stesso tra i calciatori squalificati, ma per mero errore materiale sullo stesso comunicato ufficiale, non è stato, invece, inserito, è legittimato a prendere parte alla gara successiva e rispettare il turno di squalifica solo quando il suo nominativo sarà incluso tra i calciatori squalificati nei successivi comunicati ufficiali.

 
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