Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 23 maggio 2002 n. 8 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 45 del 24.4.2002 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Fulgor Crespino avverso decisioni merito gara Boara Pisani/Fulgor Crespino del 24.3.2002 Massima: E’ in posizione irregolare colui che ad inizio stagione è stato tesserato sia come calciatore che in qualità di tecnico in favore della società e nel corso delle liste di svincolo suppletive ottiene la libertà sportiva dalla società, sottoscrivendo un nuovo tesseramento, in qualità di calciatore, in favore di altra società. E' noto che, a norma dell'art. 40 comma 2 N.O.I.F., gli allenatori dilettanti posso­no richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano atti­vità di tecnico; a norma poi dell'art. 31 comma 2 del Regolamento del Settore Tecnico, le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società. Pertanto l'intervenuto tesseramento per la società, nella unica ed esclusiva qualità di calciatore, deve ritenersi illegittimo, con la conseguenza che è in posizione irregolare. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 23 maggio 2002 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 45 del 24.4.2002 Impugnazione - istanza: Appello del calciatore T.N. avverso decisioni relative alla sua posizione di tesseramento in favore dell’U.S. Fulgor Crespino - gara Boara Pisani/Fulgor Crespino del 24.3.2002 Massima: E’ in posizione irregolare colui che ad inizio stagione è stato tesserato sia come calciatore che in qualità di tecnico in favore della società e nel corso delle liste di svincolo suppletive ottiene la libertà sportiva dalla società, sottoscrivendo un nuovo tesseramento, in qualità di calciatore, in favore di altra società. E' noto che, a norma dell'art. 40 comma 2 N.O.I.F., gli allenatori dilettanti posso­no richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano atti­vità di tecnico; a norma poi dell'art. 31 comma 2 del Regolamento del Settore Tecnico, le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società. Pertanto l'intervenuto tesseramento per la società, nella unica ed esclusiva qualità di calciatore, deve ritenersi illegittimo, con la conseguenza che è in posizione irregolare.
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