Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 53/C Riunione del 31 Maggio 2004 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 44 del 29.4.2004
Impugnazione - istanza: Appello della Gioventù Calcio Cerignola avverso decisioni merito gara S. Pio X/Gioventù Calcio Cerignola del 4.1.2004
Massima: E’ inflitta alla società la sanzione della perdita della gara per non aver schierato in campo dal 37’ del secondo tempo più di 6 calciatori.