Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 066/CSA del 20 Gennaio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CSA del 08 Marzo 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 282 del 02.12.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. COM. MEDIO BASENTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASD MANFREDONIA C5/AS COM. MEDIO BASENTO DEL 12.11.2016
Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara per avere la stessa “schierato nella gara il calciatore in posizione irregolare in quanto squalificato per una giornata effettiva di gara per recidività in ammonizione e non scontata nella prima gara successiva alla pubblicazione del comunicato.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 58/C Riunione del 21 Giugno 2004 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 48 del 10.6.2004 Impugnazione - istanza: Appello del C.S. Frassati Ranica avverso decisioni merito gara Casnigo/Frassati Ranica del 30.5.2004 Massima: L’art. 14 comma 12 lett. c) C.G.S. prevede che “la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, salva l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari”. Può convenirsi che la dizione adottata non sia particolarmente felice, ma la stessa non può essere interpretata se non nel senso che il provvedimento del Giudice Sportivo è richiamato al solo fine di prevedere l’irrogazione di una sanzione più grave, ma la espulsione dal campo e la irrogazione, in due gare diverse, nei play-off, della ammonizione comportano la automatica squalifica per la gara successiva. In tal senso depongono per un verso l’equiparazione, ai fini che ne occupano, dell’espulsione alla seconda ammonizione in gare diverse, l’espresso riferimento alla gara successiva, che ovviamente prescinde dalla data di pubblicazione del C.U., e la ratio stessa di una norma dettata per i play-off, che logicamente impone rapidità applicative che, ove si prescindesse dall’automatismo, difficilmente sarebbe raggiungibile a livello dilettantistico. È appena il caso di aggiungere che non è ipotizzabile un trattamento differenziato al riguardo tra doppia ammonizione in gare diverse ed espulsione, atteso che la norma in questione equipara esplicitamente ai fini in esame le due fattispecie. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 53/C Riunione del 31 Maggio 2004 n. 11 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 45 bis del 21.5.2004 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Oratorio Mompiano avverso decisioni merito gara Oratorio Mompiano/Serle del 16.5.2004 Massima: Il nuovo art. 14 comma 12 C.G.S. stabilisce che solo la squalifica per recidiva a seguito di ammonizione riportata nell’ultima giornata di campionato deve essere scontata nella stagione successiva. La “ratio” della disposizione richiamata mira ad impedire che i giocatori che riportino una ammonizione nell’ultima gara di campionato debbano, per questa ragione, saltare le gare di play-off e play-out, e dunque è volta a far sì che negli spareggi successivi al campionato non si determinino assenze per squalifica sulla base di recidiva a seguito di ammonizioni. In virtù di tale principio, anche l’ammonizione conseguita nella gara di recupero disputata successivamente alla ultima partita di campionato, e la conseguente squalifica per somma di ammonizione deve essere scontata nel campionato successivo e non nelle gare dei play-off. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 1/C Riunione del 6 luglio 2000 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 52 dell’8.6.2000 Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Belforte avverso decisioni merito gara Belforte/ Rio Salso del 21.5.2000. Massima: Non è in posizione irregolare il calciatore che squalificato per recidività in ammonizione partecipa alla successiva gara di play-out. Il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 117/A ha deliberato che la procedura stabilita nell’art. 9 comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva per le gare di Play-off e Play-out della Lega Professionisti Serie C viene estesa alle gare di Play-off e Play-out organizzate nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti. La disposizione federale, pertanto, ha esteso la disciplina delle squalifiche previste dalla Lega Professionisti di Serie C alle gare di Play-off e Play-out organizzate “nell’ambito” della Lega Nazionale Dilettanti, il che significa che la norma deve trovare applicazione per tutte le gare di tal genere previste per i Campionati gestiti da ogni Comitato Regionale operante nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 40/C Riunione del 16 giugno 2000 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 39 del 5.5.2000 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Melegnanese avverso decisioni merito gara Campionato Regionale Juniores Melegnanese/Paullese dello 1.4.2000 Massima: Ai sensi dell'art. 12 comma 3 C.G.S., il calciatore colpito da squalifica deve scontare la punizione nelle gare ufficiali della squadra per la quale egli giocava quando é avvenuta l'infrazione. L'impiego del calciatore nella partita valida per il Campionato Juniores, peraltro disputata in giorno diverso da quelli del Campionato di Eccellenza, deve pertanto ritenersi regolare. (Il caso di specie: Il calciatore squalificato per un turno per somma di ammonizioni maturate nel Campionato Eccellenza, rientrando per limite di età ancora nella Categoria Juniores, era stato impiegato nel Campionato Juniores nel turno che si disputa il sabato, in conformità al disposto dell'art. 12 comma 3 C.G.S.). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 25/C Riunione del 21 marzo 1996 n. 10 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 145 del 23.2.1996 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S.Monterotondo avverso decisioni merito gara Monterotondo/Civitavecchia calcio del 17.12.1995 Massima: L'art. 9 comma 8 C.G.S. stabilisce che il calciatore recidivo in ammonizioni incorre in squalifica quando riporta la quarta, e successivamente a scalare, tuttavia l'automatismo della sanzione non opera a prescindere dalla emanazione di un formale provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato nel comunicato ufficiale. Infatti, l'art. 36 comma 2 C.G.S. (inserito nel Titolo VIII, che regola l'attività calcistica dilettantistica a livello regionale, sotto il profilo disciplinare) prevede espressamente che solo l'espulsione di un calciatore comporti, automaticamente e "senza declaratoria del Giudice Sportivo", la squalifica per almeno una gara. Tale esplicita previsione esclude che dal cennato formale provvedimento possa prescindersi per tutti gli altri casi di automatismo della sanzione, stante l'eccezionalità della normativa contenuta nel citato comma 2 dall'art. 36, non estensibile ad altre fattispecie e ad ambiti agonistici di livello nazionale. La tesi citata trova implicita conferma nell'art. 12 comma 2 C.G.S. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 17/C Riunione del 25 gennaio 1996 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delíbera della Commíssione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dílettanti - Com. Uff. n. 97 del 21.12.1995 Impugnazione - istanza: Appello della S. C. Nizza Millefonti avverso decisioni merito gara Nizza Millefonti/Asti dell'1.11.1995 Massima: La disposizione dell'art. 12 comma 2 C.G.S., secondo cui le squalifiche per una gara per recidività in ammonizione, debbono essere scontate dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, è tassativa ed inderogabile. Questo anche nel caso in cui il comunicato ufficiale non è stato pubblicato nel solito giorno del mercoledì, ma in quello precedente la gara.